Proposta di legge regionale, n. 7292.
Misure per il sostegno della Zootecnia. 1. Visto l'articolo 17, lett. a) della legge regionale 63/78, considerato che la l.r.63/78 consente gia' di per se stessa di erogare contributi sui premi assicurativi del bestiame e che la stessa dovra' essere adeguata alle disposizioni comunitarie in materia di "Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel Settore Agricolo" ( G.U. della C.E. n. 28 dell'1.2.2000), dato atto che l'Unione Europea con le disposizioni di cui sopra ha previsto anche aiuti per il pagamento di premi assicurativi per perdite dovute ad epizoozie nella misura massima del 50%, al fine di favorire la realizzazione di interventi diretti a sostenere lo sviluppo del comparto zootecnico, considerato che l'Amministrazione regionale ha tra i propri obiettivi di politica agricola la valorizzazione e la tutela delle produzioni zootecniche e lo sviluppo della profilassi degli allevamenti, la Regione interviene a favore delle aziende zootecniche piemontesi per sostenere l'operativita' delle aziende stesse, soprattutto nelle emergenze dovute alla mortalita' del bestiame ed al diffondersi delle epizoozie. 1. Le misure previste sono destinate ad interventi per la stipula di assicurazioni agevolate del bestiame, supportate da un contributo regionale, a riduzione del premio a carico degli allevatori. Le assicurazioni saranno volte a coprire i seguenti danni derivanti da:
1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 viene utilizzato il Capitolo del bilancio regionale di previsione 2001. 1. La Giunta regionale, entro 60 gg. dalla promulgazione della presente legge, individua le modalita' di convenzione tra la Regione ed i Consorzi di difesa delle colture agrarie dalle avversita' atmosferiche ai fini dell'applicazione della presente legge e definisce le categorie di animali per le quali viene erogato il contributo sul premio assicurativo. Con successive deliberazioni della Giunta regionale potranno essere modificati i rapporti di convenzione e ridefinite le categorie di animali per le quali potra' essere erogato il contributo sul premio assicurativo. 1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1, 2, 3, 4, 5
(Finalita')
(Interventi previsti)
a) abbattimento forzoso a seguito di Ordinanza dell'Autorita' Sanitaria conseguente ad infezioni di tubercolosi, leucosi, brucellosi ed altre epizoozie;
b) danni derivanti dagli oneri di smaltimento delle carcasse degli animali morti per qualsiasi causa presso le apposite strutture pubbliche e private;
c) mortalita' in alpeggio.
2. A tale fine nei limiti della dotazione finanziaria viene erogato un contributo del 50% del premio assicurativo da corrispondere agli allevatori che stipuleranno le polizze assicurative tramite i Consorzi di difesa delle colture agrarie dalle avversita' atmosferiche.
(Disposizioni finanziarie)
(Disposizioni finali)
(Dichiarazione d'urgenza)