Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7288.

Norme in materia di Diritto allo Studio.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.
(Oggetto)

1. In attuazione degli articoli 138 e 139 del d.lgs. n. 112 del 1998 e degli artt. 41, 42 e 43 della l.r. n. .... la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite e delegate alle Regioni e ai Comuni in materia di interventi per il diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, dell'obbligo e secondarie, statali e paritarie, e dei frequentanti corsi per adulti.

Art. 2.
(Principi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge hanno il fine di contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto totale della Costituzione (art.3, 33, 34).
2. Essi, pertanto sono diretti a favorire:
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la possibilita' per tutti di proseguire gli studi anche per coloro privi di mezzi;
- il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;
- l'integrazione e la conoscenza tra identita' culturali diverse o minoritarie;
- la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola opportunita' culturali, di crescita critica e di raccordo con il mondo del lavoro.
3. Nel quadro degli interventi di cui sopra, particolare riguardo assume il recupero e l'integrazione scolastica e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Art. 3.
(Interventi)

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 2, sono:
a) interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, che comprendono servizi individuali e collettivi:
trasporti e mensa, libri di testo ed altro materiale didattico, interventi destinati a portatori di handicap, interventi volti a garantire il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo anche per coloro privi di mezzi, servizi residenziali;
b) interventi volti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative dirette alla qualificazione del processo educativo:
sostegno a iniziative volte a offrire al mondo della scuola opportunita' di rapporti con le strutture extra-scolastiche ricreative, culturali e sportive;
sostegno a iniziative di raccordo fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;
c) interventi diretti ad attuare l'erogazione di "Borse di studio" ai sensi dell'art. 1, comma 9, 10 e 11 della legge statale n. 62 del 2000, secondo le modalita' disciplinate dal successivo art. 4;
d) interventi diretti a disciplinare l'erogazione di "borse di studio regionali a sostegno del diritto allo studio", secondo le modalita' previste ai successivi articoli.

Art. 4.
(Borse di studio nazionali)

1. La Regione, in attuazione dei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della l. n. 62 del 2000 e nei limiti delle risorse in base ad essa assegnate, attribuisce borse di studio agli alunni delle scuole statali e paritarie.
2. Il rimborso delle spese sostenute avviene, sulla base dei criteri e delle modalita' definite da regolamento della Giunta, nella percentuale del 50% a favore degli alunni delle famiglie che non superano la soglia di situazione economica annua di lire 30.000.000, elevabile fino a 70.000.000.

Art. 5.
(Borse di studio regionali a sostegno del diritto allo studio)

1. La Regione, al fine di rendere effettivi il diritto allo studio e all'istruzione, nonche' la liberta' di crescita nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, provvede ad attribuire contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano le scuole statali e le scuole paritarie.
2. Il contributo regionale all'educazione scolastica e' erogato a sostegno, nei limiti delle risorse regionali disponibili, delle spese per l'istruzione sostenute e documentate dal nucleo familiare richiedente.
3. Dalla disciplina del presente articolo sono escluse le scuole materne e per l'infanzia.
4. Il contributo regionale all'educazione e' integrativo e complementare degli altri interventi previsti in materia dalla normativa statale e regionale.

Art. 6.
(Criteri di determinazione delle borse di studio regionali)

1. Le borse di studio regionali sono erogate a rimborso delle seguenti spese documentate: tasse scolastiche, libri di testo, trasporti, mense, servizi residenziali, interventi formativi riconosciuti in crediti, gite scolastiche.
2. La determinazione dell'importo massimo della singola borsa di studio regionale avviene in rapporto al reddito I.S.E. del nucleo familiare richiedente. Le borse di studio regionali sono pertanto individuate in maniera inversamente proporzionale al reddito. Fino ad un tetto massimo di 45 milioni di reddito I.S.E. famigliare annuo. Questo in modo da favorire innanzitutto le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico lasciandole libere di scegliere di quali servizi avvalersi e assicurandosi che le borse vengano effettivamente utilizzate dalle famiglie per l'educazione dei loro figli.
3. Il valore massimo del rimborso di cui si puo' fare richiesta verra' cosi' calcolato:
@creddito familiare ISE Valore Massimo Contributi
0-15 milioni 3.000.000
16 milioni 2.910.000
17 milioni 2.820.000
18 milioni 2.730.000
19 milioni 2.640.000@
4. E cosi' via, sottraendo il 3% del valore iniziale per ogni milione di reddito I.S.E. in aggiunta. Fino ad un reddito di 45 milioni annui che corrispondera' ad una borsa massima di £ 300.000 equivalente al 10% della borsa massima per un reddito fino a 15 milioni.
5. L'entita' massima del rimborso/borsa di studio varia anche in base all'ordine di scuola e alla classe frequentata secondo la seguente tabella:
@ A (100%) B (75%) C (50%) D (25%)
Scuola med.
Superiore 1°-3° anno 2°-4°-5° anno

Istituti
Professionali 1°-4° anno 2°-3°-5° anno

Scuola media
Inferiore 1° anno 2°-3° anno

Scuola
Elementare 1°-2°-3°-4°-5° anno.@
6. I portatori di Handicap, e gli studenti frequentanti tipi di scuola particolari quali: istituto d'arte, istituto alberghiero, convitti, si avvalgono di un aumento del 25% della borsa di studio regionale.
7. La tabella e' organizzata secondo le divisioni attuali degli ordinamenti scolastici per comprendere la diversa incidenza anno per anno delle varie voci di spesa e per intervenirvi.
8. Le percentuali vanno calcolate sul valore massimo della borsa di studio in base al reddito, al tipo di scuola e all'anno di frequenza.
Esempio
- una famiglia con un reddito fino a 15 milioni annuali I.S.E. con il figlio iscritto alla 1 classe di un liceo scientifico, potra' richiedere un rimborso su spese documentate fino a £. 3.000.000 (1 anno scuole superiori fascia A = 100% di 3.000.000),
- se invece avesse un figlio iscritto al secondo anno puo' ambire ad un massimo di £. 2.250.000 (altri anni scuole medie superiori fascia B = 75% di 3.000.000),
- infine se lo stesso figlio fosse invece iscritto alle elementari rientrerebbe nella fascia D potendo arrivare ad una borsa di £. 750.000 ( scuole elementari fascia D = 25% di 3.000.000).

Art. 7.
(Eventuali residui sullo stanziamento previsto)

1. Gli eventuali residui non erogati nel suddetto finanziamento sono destinati collettivamente al supporto delle scuole in situazioni disagiate o site in aree depresse.

Art. 8.
(Compiti della Regione)

1. Al fine di conseguire le finalita' della presente legge, la Regione:
1) esercita funzioni di indirizzo per coordinare, nel quadro della normativa vigente, l'assistenza scolastica con i settori dei trasporti, della sanita', dell'edilizia scolastica e degli altri interventi rilevanti ai fini della presente legge;
2) provvede al riparto dei fondi tra i Comuni, avvalendosi delle informazioni analitiche sugli andamenti della demografia scolastica e sui servizi effettivamente erogati, elaborate dal competente servizio regionale;
3) concorre alla qualificazione del sistema scolastico attuando forme di collaborazione con l' I.R.R.S.A.E. , gli organi collegiali, le autorita' scolastiche e gli Enti locali territoriali;
4) assicura la fruizione dei dati scolastici, elaborati ai vari livelli territoriali da parte degli organi collegiali, delle autorita' scolastiche e degli Enti locali territoriali.

Art. 9.
(Criteri di riparto dei fondi regionali)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di finanza locale, provvede a ripartire tra i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi di Comuni, il fondo disponibile per gli interventi indicati alla lettera a) del precedente articolo 3, sulla base dei seguenti parametri:
a) il 47% sara' destinato a contribuire alle spese relative al trasporto alunni e sara' suddiviso tra i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi di Comuni che attuano tale servizio, in proporzione alle spese da essi sostenute; per i Comuni montani sara' calcolato un contributo aggiuntivo massimo del 10% di quello spettante;
b) l'11% sara' destinato a contribuire alle spese sostenute per il servizio mensa degli alunni della scuola d'obbligo e sara' suddiviso fra i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi di Comuni che attuano tale servizio, in proporzione al numero di alunni che lo utilizzano;
c) la quota residua sara' suddivisa tra i Comuni in base al numero degli alunni e precisamente secondo le seguenti percentuali riferite al fondo complessivo:
il 9% in proporzione al numero degli alunni delle scuole per l'infanzia;
il 18% in proporzione al numero degli alunni delle scuole di base;
l'10% in proporzione al numero degli alunni delle scuole secondarie;
l'5% in proporzione al numero dei Centri Territoriali Permanenti istituiti dall'autorita' scolastica competente.
2. La Giunta regionale, attraverso i competenti uffici, verifica la congruita' e l'economicita' della gestione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di perseguire la migliore ed equilibrata rispondenza alle esigenze locali, dipendenti, per i trasporti, dalla dislocazione delle scuole rispetto alla popolazione scolastica, dalle condizioni orografiche del territorio, dai mezzi utilizzabili, dal numero degli alunni da trasportare e, per le mense, dalle condizioni socio- economiche, e dalla presenza di attivita' scolastiche di tempo pieno e di tempo prolungato.
3. Le somme assegnate ai sensi delle precedenti lettere a) e b) comportano per gli Enti locali territoriali vincolo di destinazione agli specifici servizi sopraindicati.
4. La suddivisione parametrica, utilizzata dalla Giunta Regionale ai fini del riparto della quota residua, di cui alla precedente lettera c), non costituisce, invece, vincolo di destinazione per i programmi comunali formulati per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera a) del precedente articolo 3.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo' attuare interventi straordinari in caso di necessita' ed emergenze particolari.

Art. 10.
(Progetti regionali)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, anche sulla base di proposte formulate da Enti locali territoriali, organismi scolastici, Enti ed Istituzioni culturali, sentito il parere della competente Commissione consiliare approva un programma di progetti regionali volti a favorire:
a) la conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante visite guidate, nonche' la produzione di materiali di supporto didattico;
b) l'inserimento nelle istituzioni scolastiche dei minorati fisici, psichici e sensoriali, anche mediante servizi di sostegno, accompagnamento e trasporto, fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati;
c) l'applicazione di strumenti informatici per la didattica e la ricerca.
2. Il programma sara' coordinato dalla Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali territoriali interessati, e la gestione dei progetti potra' essere demandata ai soggetti proponenti.
3. Su proposta degli organi collegiali dei singoli istituti (collegio dei docenti e consiglio di istituto) e sentito il parere della competente commissione consiliare la giunta regionale approva eventuali finanziamenti di corsi extra-curricolari riconosciuti attivati dai singoli istituti sui costumi, le lingue e le religioni delle minoranze sul territorio e degli immigrati, allo scopo di facilitare la conoscenza reciproca ed il dialogo sulla strada dell'integrazione.

Art. 11.
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, singoli od associati, o le Comunita' Montane esercitano le funzioni di cui all'articolo 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 139, comma secondo, ed attuano gli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, sulla base degli indirizzi regionali, delle risorse disponibili, delle specifiche esigenze locali e delle eventuali intese intervenute tra i Comuni.
2. Per la formazione dei programmi di intervento, gli Enti locali di cui al precedente comma, dovranno sentire i rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti sul loro territorio, nonche' tener conto delle proposte di cui al successivo articolo 12.
3. I Comuni devono garantire, rispetto agli interventi di cui alla presente legge, e nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuole, la parita' degli alunni in eguale condizione di bisogno, indipendentemente dalla frequenza di scuole statali o di scuole non statali.
4. Per l'attuazione ed il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge, i Comuni possono stipulare, con le istituzioni scolastiche non statali, convenzioni che prevedono modalita' di erogazione e di rendicontazione, senza tuttavia interferire nell'espletamento delle funzioni scolastiche svolte dalle istituzioni suddette nell'ambito della vigente legislazione statale.
5. La gestione degli interventi e' compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le autonomie scolastiche, ferma restando la competenza dei Comuni di residenza degli allievi per quanto concerne l'onere dei relativi finanziamenti, fatti salvi accordi diversi che possono intervenire tra i Comuni nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, per particolari esigenze di funzionalita' ed economicita' degli interventi. La Regione riconosce le intese intervenute tra i Comuni.
6. I Comuni devono, inoltre, trasmettere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con rendiconto sull'utilizzazione del contributo regionale ed idonea documentazione delle spese sostenute per il trasporto alunni, nonche' fornire alla Regione tutte le notizie utili per la determinazione del contributo regionale.

Art. 12.
(Funzioni dei Consigli scolastici distrettuali)

1. I Consigli scolastici distrettuali, in attuazione delle proprie competenze di cui all'articolo 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento sulla base delle esigenze del sistema scolastico, trasmettendole ai Comuni compresi nel proprio territorio, alla Unita' Socio Sanitaria Locale e alla Regione per quanto di competenza.
2. L'eventuale non accoglimento da parte dei Comuni delle proposte suddette nella formulazione dei programmi di intervento, deve essere opportunamente motivato.

Art. 13.
(Finanziamento degli interventi)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di l. 70.000.000.000 in termini di competenza e di cassa con i seguenti capitoli:
- capitolo 11250 "Oneri derivanti dal trasferimento ai comuni delle funzioni gia' esercitate dalla regione in materia di diritto allo studio" Lire 21.000.000.000
- capitolo 11260 "Fondo occorrente per il finanziamento dei progetti regionali e per interventi straordinari in materia di diritto allo studio" Lire 2.000.000.000 e con l'istituzione dei seguenti appositi capitoli:
- "Fondo occorrente per il finanziamento per le borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione ex art.1 commi 9,10,11 legge 62/2000" per Lire 11.000.000.000 alla cui copertura si fa fronte con i fondi trasferiti dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica
- "Fondo occorrente per i contributi regionali all'educazione scolastica" per Lire 36.000.000.000 alla cui copertura si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 15910.
2. Per gli anni 2002 e successivi i fondi verranno individuati con l'apposita legge di bilancio.