Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7277.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 93/1995 intitolata 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita' fisico-motorie '.

Presentata da CATTANEO VALERIO, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 5

Art. 1.

1. All'articolo 1 comma 2 dopo la lettera i) inserire il seguente:
"l) la valorizzazione dell'associazionismo sportivo giovanile, nelle varie discipline sportive, teso a coinvolgere attivamente i giovani e gli adolescenti nello svolgimento delle attivita' ginniche e fisico-motorie, anche in riferimento ai disposti della legge regionale 16/95, in materia di coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani.".

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"4. La Regione riconosce il ruolo istituzionale svolto dal CONI , dalle sue federazioni sportive di settore e dalle societa' ed associazioni a queste affiliate, per la promozione dell'associazionismo di base e per lo sviluppo dello sport nelle sue varie discipline, e contribuisce a sostenere le attivita' di tali soggetti nell'ambito del programma di interventi previsto dalla presente legge.".
2. All'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"5. La Regione riconosce la funzione degli enti di promozione sportiva, sotto il profilo del loro impulso logistico all'associazionismo sportivo di base, e concorre a sostenere le attivita' connesse a tale funzione nel quadro degli interventi, rivolti in particolare ai settori giovanile e femminile, di cui al comma 1.".

Art. 5.

1. Dopo l'art. 8 inserire il seguente articolo:
"1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, di seguito denominato "Fondo", che si configura come strumento finanziario volto ad agevolare le attivita' delle societa' e delle associazioni sportive, che programmino eventi e manifestazioni di carattere sportivo - quali tornei e campionati - e che intendano realizzare ovvero ammodernare impianti, strutture e attrezzature in funzione della realizzazione di tali programmi.
2. La Regione, tramite il Fondo di cui al comma 1, concede contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi su finanziamenti assegnati da istituti creditizi convenzionati con l'Istituto di credito sportivo. I criteri per la concessione delle anzidette modalita' di contributo, unitamente alle modalita' di presentazione delle correlative istanze da parte dei soggetti di cui al comma 1, sono stabiliti con apposita deliberazione approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro il 31 gennaio del medesimo anno di riferimento della deliberazione stessa.
3. La deliberazione di cui al comma 2 individua le risorse finanziarie di massima, i progetti obiettivo e le eventuali priorita' nell'assegnazione dei finanziamenti.".