Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7257.

Pianificazione della rete regionale degli Aeroporti minori (Anche in aree non appartenenti al demanio aeronautico art. 692 del cod. di nav.

Presentata da CATTANEO VALERIO, GALLI DANIELE, MANOLINO GIULIANO, PEDRALE LUCA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

1. L'Assessorato ai Trasporti predispone entro mesi tre dalla data di approvazione della presente proposta di legge, uno apposito studio atto al censimento delle realta' esistenti, nonche' alla pianificazione e al finanziamento della rete degli aeroporti minori.
2. Lo studio evidenzia lo stato di fatto della rete aeroportuale minore regionale, indicando e identificando in particolare:
a) le aviosuperfici ANP AP con utilizzo AvP e AvT ;
b) le elisuperfici;
c) i campi di fortuna;
d) le idrosuperfici;
e) le piste destinate al volo sportivo;
f) le piste con annessa scuola di volo;
g) siano esse di proprieta' pubblica o privata.
3. Lo studio predispone un piano previsionale di intervento atto ad ottimizzare sul territorio regionale la realizzazione di nuove strutture aeroportuali minori, sia di proprieta' pubblica che privata, nonche' il potenziamento e adeguamento delle esistenti.
4. Gli atti di pianificazione di cui al comma 3, devono essere strettamente correlati alle funzioni della protezione civile, con espresso riferimento ai servizi di: spegnimento incendi, - soccorso medico aereo, servizio di eliambulanza, nonche' alle esigenze derivate dal trasporto civile, dal trasporto delle merci, dalle attivita' turistiche, dalle attivita' di scuola di volo e di quelle sportive.

Art. 2.

1. La Regione finanzia ai sensi del piano previsionale di cui all'articolo 1 comma 3, la realizzazione delle nuove strutture aeroportuali minori, nonche' il potenziamento e l'adeguamento delle esistenti, purche' funzionali agli scopi di cui all'articolo 1 comma 3 e 4, identificando due categorie:
a) strutture aeroportuali pubbliche, esistenti o da realizzarsi su aree di proprieta' pubblica, da parte di enti pubblici o consorzi tra enti e societa' private, per le tipologie previste dell'art. 4 commi 1 e 2.
2. Tali strutture sono finanziate totalmente in conto capitale dall'Ente Regione;
a) strutture aeroportuali private convenzionate con la Regione, esistenti o da realizzarsi su aree private, purche' aperte all'uso pubblico, per le tipologie previste dall'articolo 4 commi 1 e 2.
3. Tali strutture sono finanziate in conto capitale ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.

1. La Regione in conto capitale, finanzia per gli interventi privati aventi interesse regionale e convenzionati con la Regione con le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a, nei seguenti termini:
a) la progettazione, gli studi geologici e di impatto sul territorio ove necessari, al 50 per cento;
b) l'acquisto delle aree, al 70 per cento;
c) la nuova costruzione di piste, al 70 per cento;
d) l'adeguamento delle piste, al 70 per cento;
e) la edificazione o la ristrutturazione delle strutture di servizio, al 70 per cento;
f) l'acquisto delle attrezzature tecniche, nonche' delle dotazioni elettriche e elettroniche, al 80 per cento.
2. La Regione in conto capitale, finanzia per gli interventi privati aventi interesse provinciale o locale/turistico purche' convenzionati con la Regione con le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b, riducendo del 15 percento quanto stabilito al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 4.

1. Per le caratteristiche tecniche e dimensionali le strutture aeroportuali minori sia pubbliche che private finanziabili, sono identificabili in:
a) strutture di interesse regionale, aventi lunghezza della pista superiore a 800 ml con fondo artificiale, atte ad essere fruite da velivoli certificati per:
1) lo spegnimento degli incendi;
2) i servizi aerei della protezione civile;
3) utilizzabili dai velivoli in dotazione all'aeronautica militare;
4) rasporto passeggeri;
5) trasporto delle merci;
6) eliservizi civili e militari;
7) scuola di volo;
8) utilizzo sportivo;
9) aerodromo abilitato all'utilizzo anche notturno;
10) dotazione di assistenza radio, R.D.B. , V.O.R. ecc..;
b) strutture di interesse provinciale o locale/turistico, aventi lunghezza della pista minima non inferiore ai 400 ml sia con fondo artificiale che naturale, e senza limite massimo di lunghezza, atte ad essere fruite da velivoli certificati per: i punti n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del comma a).

Art. 5.

1. La realizzazione di aviosuperfici di terra o di acqua e delle strutture di supporto connesse, non costituisce destinazione urbanistica, pertanto non necessita alcuna autorizzazione urbanistica o ambientale.
2. La realizzazione di piste con fondo artificiale e' sempre consentita in deroga alle normative di Piano Regolatore Generale Comunale di Piano Territoriale Provinciale e di Piano Territoriale Regionale anche in aree a destinazione agricola se assoggettate ad atto di convenzione per l'utilizzo anche pubblico con la Regione.

Art. 6.

1. Le acque del demanio regionale sono da intendersi quali superfici non segnate, limitatamente all'uso da parte di veicoli idrovolanti, anfibi e elicotteri muniti di galleggianti. Come normato ai sensi della parte III del Codice della Navigazione.
2. Il nulla osta o concessione d'uso per la gestione delle idrosuperfici segnate e' assentito con delibera della Giunta regionale e non costituisce concessione demaniale.
3. Ammaraggio e il decollo degli apparecchi impiegati per il volo da diporto sportivo e' consentito nelle sole idrosuperfici appositamente e singolarmente assentite dalla Regione.

Art. 7.

1. Ogni altra disposizione di legge in contrasto con i disposti della presente legge e' da considerarsi abrogata.