Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7254.

Norme per il riconoscimento delle diverse discipline della medicina non convenzionali esercitate da operatori medici.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita' ed oggetto della legge)

1. La Regione Piemonte riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali esercitati dai laureati in medicina e chirurgia di cui all'art. 3 affermatisi negli ultimi decenni.
2. La Regione Piemonte riconosce la liberta' di scelta terapeutica del paziente e la liberta' di cura da parte del medico all'interno di un libero rapporto consensuale ed informato con il paziente e tutela l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali.

Art. 2.
(Qualificazione professionale)

1. Ai medici che hanno completato l'iter formativo di cui all'art. 7 comma 6 iscritti ai registri di cui all'articolo 4 e' consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale.

Art. 3.
(Definizione delle terapie e delle medicine non convenzionali)

1. Le terapie e le medicine non convenzionali, esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, riconosciute ai sensi della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) medicina tradizionale cinese;
g) ayurveda.

Art. 4.
(Registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali)

1. Presso gli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri siano istituiti i registri dei medici esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali per ciascuno degli indirizzi individuati ai sensi dell'articolo 3.
2. Possono iscriversi ai registri di cui al presente articolo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma in agopuntura o in antroposofia o in ayurveda o in medicina tradizionale cinese o in fitoterapia o in omeopatia o in omotossicologia rilasciato dagli istituti di cui art. 7 comma 1.
3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale. I registri di cui al presente articolo sono soppressi dopo l'entrata in vigore di una legge nazionale.

Art. 5.
(Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative)

1. E' istituita presso l'Assessorato alla Programmazione sanitaria, psichiatria, emergenza 118, assistenza sanitaria la commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative che svolge i compiti di cui all'art. 6.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta di dodici membri, nominati con deliberazione dell'Assessorato alla Programmazione Sanitaria, Psichiatria, emergenza 118, assistenza sanitaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i seguenti criteri:
a) un medico esperto in agopuntura;
b) un medico esperto in fitoterapia;
c) un medico esperto in omeopatia per l'indirizzo unicista;
d) un medico esperto in omeopatia per l'indirizzo pluralista;
e) un medico esperto in medicina antroposofica;
f) un medico esperto in omotossicologia;
g) un medico esperto in medicina tradizionale cinese;
h) un medico esperto di ayurveda;
i) due rappresentanti dell'Assessorato alla Programmazione Sanitaria, Psichiatria, emergenza 118, assistenza sanitaria, di cui uno con funzioni di presidente;
j) due rappresentanti dell'Assessorato dei Beni Culturali. Promozione dell'Attivita' e Spettacolo Universita', cultura e minoranze linguistiche, istruzione, assistenza ed edilizia scolastica, politiche giovanili, Museo regionale di scienze naturali, valorizzazione e promozione parchi".
3. I membri di cui al comma 2, lettera a, b, c, d,.e, f, g, e h sono nominati su indicazione delle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere nominati per piu' di due volte. Il segretario della commissione e' un funzionario dell'Assessorato alla Programmazione Sanitaria, psichiatria, emergenza 118, assistenza sanitaria con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo sono a carico dell'Assessorato alla Programmazione sanitaria, psichiatria, emergenza 118, assistenza sanitaria che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 6.
(Compiti della commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 5 svolge i seguenti compiti:
a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti fuori dalla Regione Piemonte dai laureati in medicina e chirurgia;
b) promuove nell'ambito delle attivita' di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie e alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;
c) Promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di piu' generali programmi di educazione alla salute;
d) promuove l'integrazione delle medicine non convenzionali.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla commissione costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 7.
(Formazione)

1. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione che intendono istituire e attivare corsi di studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali e che possono attestare, attraverso idonea documentazione la continuita' operativa, il curriculum del corpo docente, l'attivita' svolta e la conformita' della stessa ai principi del comma 6 del presente articolo, possono ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalita' stabiliti con regolamento emanato entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400.
2. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
3. E' istituita presso l'Assessorato alla Programmazione sanitaria, psichiatria, emergenza 118 assistenza sanitaria la commissione per la formazione in terapie e medicine non convenzionali.
4. La commissione di cui al comma 2 e' composta da tredici membri, nominati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con delibera dell'Assessorato alla Programmazione sanitaria, psichiatria, emergenza 118, assistenza sanitaria secondo i seguenti criteri:
a) sei in rappresentanza ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a, b, d, e, f, e g due in rappresentanza dell'indirizzo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c, di cui uno per l'indirizzo unicista e uno per l'indirizzo pluralista;
b) uno in rappresentanza degli Ordini del medici chirurghi e degli odontoiatri da questi indicato;
c) uno in rappresentanza del tribunale per i diritti del malato da questo indicato;
d) uno in rappresentanza dell'Assessorato dei Beni Culturali. Promozione dell'Attivita' e Spettacolo Universita', cultura e minoranze linguistiche, istruzione, assistenza ed edilizia scolastica, politiche giovanili, museo regionale di scienze naturali, valorizzazione e promozione parchi" con funzione di coordinatore.
5. La Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non possono essere nominati per piu' di due volte.
6. La commissione entro tre mesi dalla data di adozione della delibera di cui al comma 3 definisce:
a) i profili professionali specifici;
b) le disposizione per la tenuta del registro dei docenti;
c) le disposizione per la tenuta del registra degli istituti di formazione riconosciuti.
7. La Commissione nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 si attiene ai seguenti principi:
a) la formazione comprende un iter di formazione ed il superamento di un esame di qualificazione;
b) la durata minima del corso di formazione specifica e' di tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore delle quali almeno cinquanta di pratica clinica, con la partecipazione di almeno cinque docenti;
c) Il titolo di medico esperto in una o piu' terapie e' rilasciato al termine dell'iter completo di formazione;
d) Le scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento dell'iter di formazione specifico nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettera a.

Art. 8.
(Servizio pubblico)

1. Le ASL istituiscono ambulatori o servizi di medicina non convenzionale; qualora non reperiscano all'interno del loro personale dipendente le specifiche competenze, stipulano contratti di convenzione con medici dotati delle specifiche competenze , individuati in base al Registro di cui al punto 7.
2. A tal fine viene previsto uno stanziamento di un fondo per le M.nc. .

Art. 9.
(Relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale trasmette ogni anno una relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 10.
(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4 per i laureati in medicina e chirurgia e' effettuata su richiesta degli interessati previa valutazione del curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli ordini competenti istituiscono una commissione composta da medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le medicine e le terapie non convenzionali disciplinati dalla presente legge. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum il soggetto interessato puo' integrarlo presso gli istituti privati riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 comma 1.