Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7221.

Tutela e uso delle risorse forestali e pascolive e tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.

Presentata da MORICONI ENRICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Titolo I. Norme generali

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge ha lo scopo di:
a) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;
b) gestire il patrimonio forestale secondo il principio di sostenibilita' inteso dal punto di vista economico, sociale e ambientale, anche al fine di conseguire il miglioramento della funzione produttiva e lo sviluppo delle attivita' economiche connesse alla filiera del legno;
c) preservare il patrimonio forestale dalle avversita' biotiche e abiotiche;
d) incrementare le superfici forestali anche mirando al mantenimento e all'aumento della biodiversita';
e) valorizzare le realta' non boschive di interesse forestale tra le quali le formazioni riparie, lineari, anche arbustive;
f) conservare e migliorare i prati ed i pascoli montani nell'ottica della sostenibilita' economica, sociale ed ambientale;
g) promuovere la cultura in campo forestale;
h) tutelare il territorio rurale dal dissesto idrogeologico;
i) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, contribuendo a creare attivita' economiche ed opportunita' occupazionali legate alla selvicoltura, alla arboricoltura da legno, all'alpicoltura ed altre attivita' silvo-pastorali.
2. La Regione persegue le finalita' di cui alla presente legge, nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale, dall'Unione europea e dagli accordi internazionali di settore, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali.
3. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione promuove l'attuazione dei seguenti interventi:
a) elaborazione di documenti programmatici basati sulla conoscenza delle realta' forestali;
b) pianificazione del patrimonio silvo-pastorale in collegamento con gli altri strumenti e livelli di pianificazione territoriale;
c) gestione del patrimonio forestale mediante la selvicoltura sostenibile;
d) monitoraggio, prevenzione e lotta alla avversita' biotiche e abiotiche in campo forestale e ricostituzione dei boschi degradati;
e) attivita' vivaistica tesa prevalentemente alla produzione di piante di specie forestali autoctone, di provenienza indigena;
f) mantenimento e valorizzazione di formazioni lineari e riparie, anche arbustive;
g) recupero dei castagneti da frutto nelle aree vocate;
h) arboricoltura da legno con specie di pregio;
i) trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi;
j) interventi di salvaguardia e ripristino di aree dissestate, anche con tecniche di ingegneria naturalistica;
k) mantenimento, ricostituzione e valorizzazione delle aree prativa e pascolive di montagna;
l) realizzazione di infrastrutture finalizzate alla gestione, alla salvaguardia ed alla fruizione del patrimonio forestale;
m) divulgazione, ricerca, sperimentazione in materia forestale;
n) formazione professionale ed assistenza tecnica in materia forestale;
o) sviluppo ed organizzazione dell'associazionismo nel settore forestale.

Titolo II. Identificazione delle superfici forestali, pascolive, cespugliate

Art. 2.
(Definizioni)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nella Regione Piemonte si definiscono i seguenti termini:
I. Bosco e foresta
I termini di "bosco" e "foresta" sono da considerarsi sinonimi a tutti gli effetti. Sono da considerarsi bosco o foresta le superfici di natura forestale nell'ambito dei piani regolatori generali comunali o intercomunali e nell'ambito degli strumenti di pianificazione attuativa con immediata cogenza dal punto di vista urbanistico, cosi' come indicato ai successivi commi 2 e 3 e rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) Tipologia - popolamenti arborei o arbustivi di origine naturale o, se di origine artificiale, ad indirizzo naturaliforme o in affermata evoluzione naturale; aree boscate temporaneamente prive di soprassuolo a causa di inutilizzazioni, avversita' o eventi accidentali; formazioni riparie o rupestri; boschi di neo-formazione;
b) Estensione - superficie minima di 2.000 metri quadrati, con larghezza minima di 20 metri, ridotta a 10 metri per le formazioni riparie;
c) Copertura minima del 50%, o 20% al di sopra dei 1.600 metri.
II. Arboricoltura da legno
Per impianto di "arboricoltura da legno" si intende la coltura legnosa specializzata di origine artificiale, a finalita' prevalentemente produttiva, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni precedentemente non boscati.
III. Prati e pascoli montani
Sono considerati prati e pascoli montani le aree che non rientrano nella definizione di bosco di cui al punto i del presente articolo e che rispondono almeno alle seguenti caratteristiche:
a) presenza di cotico erboso permanente, ancorche' temporaneamente e parzialmente asportato;
b) utilizzo attuale o potenziale a pascolo o sfalcio;
c) localizzazione in territorio classificato montano. I prati e pascoli montani di proprieta' pubblica devono essere utilizzati in conformita' di appositi piani di gestione aziendale ( PGA ) approvati dalla direzione regionale economia montana e foreste che verifica la compatibilita' degli stessi con i piani territoriali forestali ( PFP ). In attesa dell'approvazione dei singoli PGA si applicano le prescrizioni generali per l'esercizio del pascolo contenute nelle prescrizioni forestali per il piemonte ( PFP ) di cui al successivo art.23.
IV. Superfici cespugliate
Sono considerate "superfici cespugliate" le porzioni di territorio occupate almeno per il 40% da vegetazione spontanea legnosa o suffruticosa, di altezza media inferiore a 1,5 metri, con eventuali soggetti arborei o arbustivi la cui copertura sia inferiore al 50% o al 20% nei casi al di sopra dei 1.600 metri.
V. Viabilita' silvo-pastorale
Ai fini della presente legge, la "viabilita' silvo-pastorale" comprende le strade locali extraurbane e le piste destinate ai seguenti usi:
a) trasporto di approvvigionamenti, materiali, attrezzature, prodotti e addetti alle attivita' silvo-pastorali;
b) vie di esbosco;
c) attivita' antincendio, di vigilanza e di soccorso.
VI. Interventi selvicolturali
Sono definiti "interventi selvicolturali" le operazioni forestali contemplate dalla pianificazione forestale regionale od autorizzate secondo modalita' contenute nella presente legge ed al termine delle quali la destinazione d'uso del suolo e' forestale.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione e la revisione dei piani regolatori generali comunali comprendono una carta delle superfici forestali e rurali di cui al seguente art. 3 non inferiore a 1:10.000, recante le varie perimetrazioni ed una relazione tecnica, elaborate da tecnici forestali o agronomi abilitati, sulla base di specifiche metodologie approvate dalla giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono dotarsi di una carta provvisoria delle superfici delle superfici forestali e rurali, in conformita' a quanto indicato nella presente legge, anche in assenza o prima della scadenza dei PRGC . La carta forestale provvisoria e' approvata con deliberazione del consiglio comunale ed e' trasmessa alla direzione regionale economia montana e foreste.
4. Nella loro fase di redazione, o revisione, i PRG comunali o intercomunali recepiscono i contenuti della carta provvisoria delle superfici forestali e rurali, adeguandola agli eventuali cambiamenti nel frattempo intervenuti.
5. La perimetrazione di cui alle precedenti definizioni I-IV individua le varie superfici, indipendentemente dalle dinamiche naturali, per tutto il periodo di validita' dei PRGC .
6. La composizione della commissione tecnica urbanistica ( C.T.U. ), istituita ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' integrata da un esperto di comprovata esperienza in materia forestale, designato dal consiglio regionale su proposta del direttore regionale economia montana e foreste.

Art. 3.
(Perimetrazione delle superfici forestali e rurali)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la redazione e la revisione dei piani regolatori generali comunali comprendono una relazione agro-forestale e una carta delle superfici agricole e forestali in scala non inferiore a 1:10.000 elaborata da un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali.
La relazione agro-forestale e la carta delle superfici forestali e rurali individuano e perimetrano le seguenti superfici:
a) aree agricole - aree incolte (produttive e improduttive) - altre aree non urbane;
b) boschi o foreste,
c) pascoli montani,
d) superfici cespugliate.
2. La perimetrazione delle aree indicate ai precedenti punti b), c) e d) viene effettuata secondo le definizioni previste dall'art. 2, evidenziando le fisionomie degli eventuali habitat forestali di cui all'allegato 1 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357.
3. Le integrazione ai piani regolatori generali comunali, di cui al presente articolo, andranno effettuate entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.
4. Per i comuni che non provvedessero entro tale termine, procedera' d'ufficio l'organo forestale competente addebitando le spese al comune interessato.

Art. 4.
(Approvazione della perimetrazione delle superfici forestali e rurali)

1. L'approvazione dei piani regolatori generali comunali e delle loro revisioni avviene con il parere dell'organo forestale competente per quanto attiene alla perimetrazione dei boschi o foreste, dei pascoli montani e delle superfici cespugliate.
2. L'identificazione dei boschi o foreste, dei pascoli montani e delle superfici cespugliate in assenza di cartografia allegata al piano regolatore generale comunale e' competenza esclusiva dell'organo forestale competente.

Art. 5.
(Definizione di aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico)

1. Per zone soggette a rischio di dissesto idrogeologico si intendono tutte quelle zone rurali, montane, collinari e perifluviali che, per l'effetto combinato degli agenti meteorici con le caratteristiche pedologiche, geomorfologiche e geologiche possono perdere la stabilita' e/o essere soggette a fenomeni di erosione superficiale in via naturale, o in seguito a interventi di trasformazione del suolo, scavo o riporto eseguiti senza le necessarie cautele, o a causa di modalita' di gestione agraria, o forestale non compatibili.

Art. 6.
(Perimetrazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la redazione e la revisione dei piani regolatori generali comunali prevedono la perimetrazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico. Tale perimetrazione viene effettuata nell'ambito delle superfici di cui al punto a) e d) dell'art. 3, comma 2, includendo tutte le aree di cui all'art. 5, in riferimento ad una relazione elaborata da parte di un professionista iscritto all'ordine dei dottori geologi. Nella medesima relazione sono analiticamente motivate eventuali riduzioni delle aree gia' vincolate ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Non possono essere approvati piani regolatori generali comunali sprovvisti di tali elaborati.

Art. 7.
(Approvazione della perimetrazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico)

1. L'approvazione dei piani regolatori generali comunali e delle loro revisioni avviene con il parere della direzione regionale servizi tecnici di prevenzione ( DRSTP ) per quanto attiene alla perimetrazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico.

Titolo III. Specie forestali fuori bosco

Art. 8.
(Alberi e formazioni non boscate in ambito rurale)

1. Gli alberi, i filari e le alberate non oggetto di coltivazione agraria e non identificati come monumentali secondo la legge regionale 3 aprile 1995 n. 50, le siepi campestri ed i nuclei arborati non costituenti bosco possono essere utilizzati a maturita'. Le PMPF dettano norme tecniche e sanzioni per la loro gestione e il loro estirpo.
2. Qualora si intenda procedere al loro estirpo deve essere presentata comunicazione al organo forestale competente, che entro trenta giorni detta le prescrizioni. Le norme del presente articolo non si applicano alle alberature inserite in area urbana.

Art. 9.
(Aberi monumentali, d'interesse storicoculturale e naturalistico)

1. Nell'ambito della Regione Piemonte, le competenze in merito all'applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 sono trasferite alla direzione regionale economia montana e foreste che integra la commissione tecnica prevista all'art. 4 della legge e che ne assicura l'attivita' di segreteria.

Art. 10.
(Specie a protezione assoluta)

1. All'elenco delle specie a protezione assoluta di cui all'allegato alla legge regionale 2 novembre 1982 n. 32 e' aggiunto il faggio (fagus sylvatica) situato in tutte le stazioni non montane (quote inferiori a 600 m s.l.m.) Del territorio regionale.

Titolo IV. Vincoli alla trasformazione d'uso del suolo e autorizzazione agli interventi

Sezione I. Vincoli

Art. 11.
(Vincolo paesaggistico ambientale)

1. Tutti i boschi di cui all'art. 2, sono soggetti a vincolo paesaggistico ambientale secondo i disposti della legge 8 agosto 1985 n. 431 art.1 lettera g), relativo all'estensione del vincolo paesaggistico ambientale ai boschi, di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497.
2. Gli interventi selvicolturali come definiti al successivo art. 21 non sono soggetti ad autorizzazione ai fini paesaggistico ambientali.

Art. 12.
(Vincolo forestale e idrogeologico)

1. Sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267, ridefinito ed esteso ai sensi della presente legge vincolo forestale e idrogeologico:
a) i boschi, i pascoli montani e le superfici cespugliate definiti agli artt. 2, 3, 4;
b) le aree di qualsiasi natura e destinazione soggette a rischio di dissesto idrogeologico, come definite agli artt. 5, 6, 7.
2. La carta delle zone soggette a vincolo forestale e idrogeologico, facente parte integrante del PRGC , e' unica e include le superfici perimetrate ai sensi del Titolo II.
3. Nelle more dell'approvazione dei piani regolatori generali comunali e della loro revisione, il perimetro delle aree soggette a vincolo forestale e idrogeologico e' identificato con la delimitazione del vincolo idrogeologico istituito dall'art. 1 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267; risultano inoltre immediatamente soggette a vincolo forestale e idrogeologico tutti i boschi, i pascoli montani e le superfici cespugliate esterne al vincolo idrogeologico di cui sopra, definite all'art. 2.

Sezione II. Autorizzazioni

Art. 13.
(Autorizzazione alle trasformazioni d'uso del suolo in zone soggette a vincolo forestale e idrogeologico)

1. Nelle zone soggette a vincolo forestale e idrogeologico le trasformazioni d'uso del suolo e gli interventi di movimento terra comportanti scavi e/o riporti sono soggetti ad autorizzazione comunale.
L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilita' dell'intervento in progetto con l'assetto forestale, idrogeologico e geologico dell'area direttamente e indirettamente interessata dai lavori e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalita' delle opere ne' all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumita'.
In caso di diniego deve essere specificata nel documento la motivazione del provvedimento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo e' subordinata al parere tecnico preventivo obbligatorio e vincolante dell' organo forestale competente per i seguenti lavori:
a) opere e interventi nei boschi, pascoli montani e superfici cespugliate definiti all'art. 2;
b) viabilita' agro-silvo-pastorale.
c) opere e interventi connessi alla pratica dello sci alpino.
Il parere tecnico dell'organo forestale competente e' relativo alle funzioni ambientali, socio-economiche, idrogeologiche e di regimazione delle acque superficiali svolte dalla copertura vegetale rapportate alla valenza socio-economica dei lavori in progetto; il parere e' inoltre relativo agli interventi di recupero ambientale. Il parere e' richiesto dal comune, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmettendo all'organo forestale competente una relazione forestale e di recupero ambientale, da predisporsi a cura del richiedente, che illustri, anche con allegati cartografici, le caratteristiche della zona da trasformare, i lavori in progetto e i necessari interventi di regimazione delle acque superficiali e di recupero ambientale utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica. Il parere tecnico deve venire trasmesso al comune entro 60 giorni dalla richiesta.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo e' subordinata al parere tecnico preventivo obbligatorio e vincolante della direzione regionale servizi tecnici di prevenzione per i seguenti lavori:
a) opere in sotterraneo di qualsiasi tipo;
b) opere e interventi comportanti trasformazioni d'uso del suolo su superfici superiori a 5.000 mq., O volumi di scavo o riporto maggiori di 2.500 mc.;
c) opere viarie di qualsiasi tipo;
d) opere e interventi connessi alla pratica dello sci alpino;
e) opere e interventi connessi alle attivita' estrattive;
f) bacini e invasi idrici;
g) impianti di smaltimento o deposito rifiuti;
Per i punti a), c), d), e), f) e g) il parere deve essere richiesto indipendentemente dalle caratteristiche plano-volumetriche degli interventi in progetto.
Il parere della direzione regionale servizi tecnici di prevenzione e' relativo alla prevenzione dei rischi geologici connessi alla realizzazione dei lavori.
Il parere e' richiesto dal comune, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmettendo alla direzione regionale servizi tecnici di prevenzione il progetto esecutivo con allegata una relazione geologica, da predisporsi a cura del richiedente, che illustri, anche con allegati cartografici, le caratteristiche della zona da trasformare e i lavori in progetto.
Il parere tecnico deve venire trasmesso al comune entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Non sono soggette ad autorizzazione:
a) le opere e gli interventi comportanti trasformazioni del suolo inferiori ai 20 mq e ai 10 mc di scavo;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;
c) le opere di pronto intervento di cui alla legge del 24 febbraio 1992 n. 225.
d) gli interventi destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumita' ed interruzioni di pubblico servizio;
e) le opere idrauliche da autorizzare ai sensi del regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904.
5. Per le opere e gli interventi esclusi dall'obbligo dei pareri preventivi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il comune deve far presentare al richiedente una relazione tecnica illustrante la compatibilita' dell'intervento con la situazione idrogeologica locale elaborata da un professionista, iscritto all'ordine di competenza, esperto nei problemi di assetto idrogeologico e di stabilita' dei versanti.
6. L'autorizzazione comunale di cui al comma 1 riporta:
a) le prescrizioni tecniche definite dai pareri preventivi di cui ai commi 2 e 3 o le prescrizioni tecniche contenute nella relazione tecnica di cui al comma 5;
b) la quantificazione del corrispettivo di migliorie boschive di cui all'art. 14;
c) la quantificazione del deposito cauzionale di cui all'art. 15;
Per le attivita' estrattive (cave e torbiere) di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i., Comprese le relative discariche, strade di servizio interne all'area di cava e opere accessorie, il provvedimento autorizzativo in applicazione della stessa legge regionale deve essere emesso previa acquisizione e nel rispetto del parere espresso dal direzione regionale servizi tecnici di prevenzione e, per interventi realizzati in boschi, pascoli montani e superfici cespugliate, dall'organo forestale competente, che costituiscono anche autorizzazione ai fini della presente legge.
I pareri tecnici saranno richiesti unicamente nel caso di apertura di nuove cave o di ampliamento di cave esistenti.
Proroghe alle autorizzazioni in corso di validita' e variazione dei piani di coltivazione che non prevedono ampliamenti dell'area soggetta a escavazione o a discarica non sono soggette a parere del direzione regionale servizi tecnici di prevenzione e dell'organo forestale competente.

Art. 14.
(Migliorie boschive)

1. Il rilascio delle autorizzazioni comunali ai sensi dell'art. 13 comporta l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di provvedere al versamento, sul fondo comunale migliorie boschive di cui all'art. 26, di un corrispettivo di migliorie boschive, il cui importo unitario e' cosi' fissato:
- autorizzazioni in aree boscate: lire 5.000 al metro quadrato;
- autorizzazioni in aree non boscate: lire 500 al metro quadrato.
L'ammontare del corrispettivo e' fissato nel provvedimento autorizzativo con un minimo di lire 200.000.
2. L'organo forestale competente puo', in caso di interventi che riducano sensibilmente l'indice di boscosita' di particolari versanti o bacini montani, imporre la realizzazione di rimboschimenti in luogo del versamento del corrispettivo, fissandone la localizzazione e le modalita' tecniche di realizzazione.
3. Dall'obbligo del versamento del corrispettivo di migliorie boschive si deroga quando i lavori autorizzati:
a) sono finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
b) consistono nella realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico; la deroga non e' ammessa per qualsiasi tipo di opera connessa con la pratica delle sci alpino.
4. Per le attivita' di cava autorizzate ai sensi della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 e s.m. E i. L'importo del corrispettivo e' detratto dal canone di concessione di cui all'art.18 della stessa legge regionale.
5. Gli importi fissati dal precedente comma 1 sono aggiornati annualmente con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 15.
(Deposito cauzionale)

1. Per tutti gli interventi non eseguiti da stato, regione, comunita' montane, provincie e comuni, il titolare dell'autorizzazione dovra' costituire un deposito cauzionale a favore del comune, prima dell'inizio dei lavori, proporzionale a lire 500 per ogni mq di terreno interessato dai lavori a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate.
Per i lavori in sotterraneo l'importo della cauzione e' pari a lire 500 al mc di terreno scavato.
L'ammontare della cauzione e' stabilito nel provvedimento autorizzativo.
2. In caso di inosservanza del progetto autorizzato e delle prescrizioni tecniche dettate dal provvedimento autorizzativo, i lavori di recupero ambientale sono eseguiti a cura del comune, attingendo al deposito cauzionale di cui al comma 1 e con eventuale integrazione, se necessaria, a carico del titolare della concessione o autorizzazione edilizia.
3. Sono esenti da cauzione le attivita' estrattive di cava e torbiera per le quali si applicano le norme previste dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 e s.m. E i..
4. Gli importi fissati dal precedente comma 1 sono aggiornati annualmente con deliberazione di giunta regionale in base al tasso medio annuo di inflazione.

Art. 16.
(Ttransito sulla viabilita' agrosilvopastorale)

1. La viabilita' agro-silvo-pastorale, autorizzata ai sensi della presente legge e delle precedenti leggi statali e regionali in materia di applicazione della normativa sul vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interdette al transito dei veicoli a motore mediante l'affissione di appositi cartelli di divieto a cura del comune.
2. La viabilita' agro-silvo-pastorale puo' essere percorsa con mezzi a motore solo da chi vi accede per motivi di lavoro connessi alla gestione agro-silvo-pastorale dei fondi serviti, dagli automezzi pubblici, di soccorso e di vigilanza.
3. Per la violazione al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 per persona presente sul veicolo.
L'importo della sanzione e' introitato sul fondo comunale migliorie boschive di cui all'art. 26.

Titolo V. Pianificazione forestale

Art. 17.
(Articolazione territoriale e contenuti)

1. Per raggiungere le finalita' di cui all'art. 1, la pianificazione forestale si articola su tre livelli: regionale, locale e aziendale. A livello regionale e' predisposto il piano forestale regionale, le cui finalita' sono:
- individuare gli obiettivi regionali in materia forestale di cui all'art. 1;
- determinare le strategie per il raggiungimento degli obiettivi, indicando i settori prioritari di intervento e, per ogni settore, le priorita' dei finanziamenti nonche' le spese ammissibili e la percentuale di contribuzione;
- ripartire il territorio in aree forestali omogenee, indicando la struttura responsabile della gestione individuata tra gli organi forestali regionali, di cui all'art. 34 e i consorzi forestali e le aziende speciali di cui al r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- monitorare la consistenza e lo stato delle foreste, degli arboreti da legno e dei pascoli montani;
- individuare strategie, criteri applicativi e prescrizioni per il miglioramento della biodiversita' negli ecosistemi forestali.
Gli oneri per la predisposizione del piano forestale regionale sono interamente a carico della Regione Piemonte
Il periodo di validita' del piano forestale regionale puo' variare fra 5 e 10 anni.
2. La pianificazione locale e' predisposta a livello di area forestale omogenea. Essa determina, secondo criteri di omogeneita' ambientale e patrimoniale:
- la suddivisione del territorio in settori,
- le funzioni e le destinazioni localmente prevalenti,
- gli indirizzi selvicolturali e quindi le forme di governo e trattamento prescritte,
- la localizzazione delle infrastrutture a servizio dei boschi e dei pascoli montani
I contenuti del piano di area forestale e le modalita' di redazione saranno approvate con specifica deliberazione di giunta regionale.
La validita' del piano di area forestale e' compresa fra 10 e 15 anni.
3. A livello di proprieta', singole o associate, puo' essere redatto un piano di gestione aziendale.
Esso dettaglia a livello esecutivo, nel tempo e sul territorio, l'attuazione degli indirizzi espressi dal piano di area forestale.
La validita' di un piano di gestione aziendale e' compresa fra 5 e 15 anni.
Esso puo' essere richiesto in occasione della prima istanza di finanziamento o comunicazione/richiesta di autorizzazione di intervento selvicolturale presentata all'organo forestale competente.
Agli oneri per la predisposizione del piano di gestione aziendale puo' partecipare la Regione Piemonte secondo percentuali di contribuzione stabilite nel piano forestale regionale.

Art. 18.
(Procedure di predisposizione e approvazione dei piani)

1. Il piano forestale regionale e' predisposto dalla direzione regionale economia montana e foreste, soggetto al parere del comitato regionale per le foreste ed il legno di cui all'art. 37 e approvato dal consiglio regionale.
2. I piani di area forestale sono predisposti dalle strutture di gestione individuate dal piano forestale regionale, direttamente o tramite il ricorso a professionisti, in conformita' all'art. 21.
Il piano di area forestale e' pubblicato per 30 giorni nei comuni interessati per eventuali osservazioni. Entro i successivi 30 giorni vengono esaminate. Il piano e' quindi inviato entro i successivi 30 giorni alla direzione regionale economia montana e foreste per l'approvazione.
3. I piani di gestione aziendale sono redatti da tecnici forestali abilitati su iniziativa dei proprietari, dei consorzi fra proprietari o da soggetti delegati per la gestione dei boschi per un tempo almeno pari alla durata di validita' del piano in oggetto.
Il piano di gestione aziendale viene approvato dalla direzione regionale economia montana e foreste con propria determinazione.
I piani di gestione aziendale approvati conservano la loro validita' anche in caso di successiva entrata in vigore del piano di area forestale.

Art. 19.
(Prescrizioni di massima e di polizia forestale PMPF)

1. Fino alla predisposizione e approvazione dei piani forestali e per tutti gli aspetti non normati da essi, per la gestione agro-silvo-pastorale dei terreni soggetti a vincolo forestale e idrogeologico, si applicano le vigenti PMPF , di cui agli art. 8, 9 e 10 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267, con le seguenti modificazioni:
- Nei cedui invecchiati si applicano le PMPF previste per le fustaie; sono considerati tali i cedui che hanno almeno 30 anni di eta', ad esclusione dei cedui di castagno e robinia, nell'utilizzazione dei quali dovranno essere salvaguardate le altre specie arboree, ad esclusione dei soggetti instabili o deperienti;
- Sono vietati i tagli a raso (sono tagli a raso le utilizzazioni di tutta le vegetazione arborea su una superficie maggiore a 5 ha nei boschi cedui e maggiore a 1 ha nelle fustaie).
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge le PMPF vengono aggiornate in forma di regolamento unico per tutto il territorio regionale da approvare con deliberazione di consiglio regionale con i contenuti previsti dall'art. 19 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.
Le prescrizioni tecnico-normative contenute nei piani di area forestale e nei piani di gestione aziendale possono modificare le PMPF .

Art. 20.
(Pianificazione forestale nelle aree protette)

1. Nelle aree protette la pianificazione forestale e' obbligatoria e parte integrante della pianificazione naturalistico-ambientale, nell'ambito del piano del parco di cui all'art. 25 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. Tale documento puo' articolarsi con un sottopiano di gestione naturalistico-forestale, che integra il piano naturalistico ed il piano di assestamento forestale di cui all'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 e dei corrispondenti articoli delle leggi istitutive delle singole aree protette.
2. Le procedure di approvazione del piano di gestione naturalistico-forestale fanno riferimento a quelle previste per il piano di gestione aziendale; parallelamente all'organo forestale competente il piano viene inviato all'ente di gestione dell'area protetta che nel medesimo termine di 30 giorni esprime il proprio parere o il parere di conformita' al piano del parco se esistente. Esso e' vincolante anche per i soggetti privati ed e' realizzato totalmente a carico della regione.
3. Nelle more di approvazione del piano di gestione naturalistico-forestale, tutti gli interventi nelle aree boscate sono soggetti ad autorizzazione regionale per la verifica della compatibilita' con le finalita' istitutive.
4. Per l'attuazione del piano di gestione naturalistico-forestale gli enti di gestione di aree protette che non posseggono personale di ruolo abilitato fanno riferimento all'ufficio forestale competente per territorio o a consulenti forestali.

Titolo VI. Gestione forestale e dei pascoli montani interventi selvicolturali - infrastrutture forestali

Sezione I. Norme generali

Art. 21.
(Interventi selvicolturali)

1. La gestione forestale avviene mediante la realizzazione di interventi selvicolturali. Si definiscono interventi selvicolturali tutti i lavori forestali al termine dei quali la destinazione d'uso del suolo rimane forestale.
2. Gli interventi selvicolturali sono classificati, con definizione specificata nelle pmpf, nelle seguenti tipologie:
a) tagli di rinnovazione e di curazione;
b) tagli intercalari;
c) sfolli e ripuliture;
d) tagli fitosanitari;
e) tagli straordinari finalizzati alla tutela della pubblica incolumita', di edifici e di infrastrutture;
f) rimboschimenti e rinfoltimenti.
I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) sono sinonimi di tagli di utilizzazione;
3. La progettazione e le autorizzazioni degli interventi selvicolturali nelle fustaie e nei cedui composti devono obbligatoriamente prevedere l'assegno al taglio di tutte le piante, delle riserve e delle matricine da abbattere mediante l'operazione di martellata, consistente nell'apposizione, almeno alla base del fusto, del marchio del martello forestale di cui all'art. 25.

Art. 22.
(Norme per l'attuazione della gestione forestale)

1. Sono soggetti alle norme di gestione forestale tutti i boschi definiti all'art. 2.
2. Nelle more della redazione dei piani di area forestale, la gestione forestale puo' continuare con la forma di governo e trattamento in corso, individuata secondo la classificazione delle forme di governo e trattamento previste dalle PMPF .
3. La gestione forestale dei boschi pubblici si attua secondo i disposti amministrativi della Sezione II del Titolo IV della presente legge.
4. La gestione forestale dei boschi privati si attua secondo i disposti amministrativi della Sezione III del Titolo IV della presente legge.

Art. 23.
(Norme per la gestione dei pascoli montani, dei cespuglieti e degli altri terreni soggetti a vincolo forestale e idrogeologico)

1. Le PMPF di cui all'art. 19 fissano le norme per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi, le modalita' della soppressione e della utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonche' gli interventi di dissodamento e di lavorazione del suolo.

Art. 24.
(Competenze tecnicoprofessionali in materia di pianificazione forestale, di progettazione e di istruttoria di interventi selvicolturali)

1. La predisposizione degli strumenti di pianificazione forestale e, per qualsiasi tipo di intervento selvicolturale, la progettazione, le istruttorie finalizzate al rilascio di determinazioni autorizzative e di approvazione di strumenti di pianificazione forestale e di progetti esecutivi, gli assegni e le martellate sono da attuarsi sotto la responsabilita' di tecnici forestali abilitati, secondo le rispettive competenze stabilite negli ordinamenti professionali.
2. Nella definizione degli aspetti faunistico-zootecnici dei piani di area forestale possono essere chiamati a collaborare specialisti di altre discipline, in particolare naturalisti, biologi, veterinari.

Art. 25.
(Martello forestale regionale)

1. Si istituisce il martello forestale regionale, da identificarsi singolarmente con numerazione, di cui potranno essere dotati i dottori forestali e agronomi abilitati dipendenti della Regione Piemonte e degli enti strumentali regionali, dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione II del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267; nei boschi del territorio regionale e' ammesso inoltre l'uso del martello forestale di stato e dei martelli in dotazione ai professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali.

Art. 26.
(Fondo comunale migliorie boschive)

1. Ogni comune della Regione Piemonte in cui vi siano zone soggette a vincolo forestale e idrogeologico provvede a istituire un fondo comunale migliorie boschive mediante attivazione di un capitolo del bilancio comunale vincolato per lavori di migliorie boschive.
2. Sul fondo comunale migliorie boschive sono introitati:
a) i proventi del corrispettivo migliorie boschive di cui all'art. 14;
b) le somme accantonate per migliorie boschive provenienti dagli introiti della vendita di lotti boschivi di proprieta' pubblica di cui all'art. 29;
c) i proventi delle penali contrattuali previste dal capitolato d'oneri per la vendita di lotti boschivi comunali e dal capitolato speciale d'appalto per lavori pubblici forestali;
d) i proventi di tutte le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
3. Le somme introitate sul fondo comunale migliorie boschive sono da utilizzarsi per interventi selvicolturali di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico o privato nell'ambito del territorio comunale.
4. Il programma dei lavori da eseguirsi e' approvato annualmente dall'organo forestale competente preventivamente alla progettazione e collaudato a consuntivo.
5. L'organo forestale competente, constatata l'assenza della necessita' di interventi per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico o privato, puo' autorizzare l'impiego dei fondi per attivita' finalizzate alla gestione del verde urbano, al recupero ambientale, al riassetto idrogeologico, all'educazione ambientale.
6. L'organo forestale competente, d'accordo con l'ente proprietario, puo' eseguire la progettazione e la direzione lavori di interventi selvicolturali di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale finanziati col fondo comunale migliorie boschive.

Sezione II. Gestione dei boschi pubblici

Art. 27.
(Piani di gestione aziendale dei boschi pubblici)

1. I comuni e gli altri enti proprietari i cui boschi e pascoli montani superino l'estensione di 25 ha devono dotarsi del piano di gestione aziendale di cui all'art. 17, comma 3, predisposti secondo gli obiettivi fissati dal piano di area forestale o, nelle more di predisposizione di questi ultimi, tenendo conto dei vincoli tecnici fissati dalle PMPF .
2. Trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei comuni e degli altri enti proprietari inadempienti si procede applicando l'art. 137 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Art. 28.
(Applicazione dei piani di gestione aziendale dei boschi pubblici e relativi interventi selvicolturali)

1. L'applicazione dei piani di gestione aziendale dei boschi pubblici e' compito della proprieta' e gli interventi selvicolturali predisposti dall'ente proprietario tramite l'organo forestale competente, o dai consorzi forestali, o dalle aziende speciali. I progetti devono essere predisposti da professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali abilitati e devono essere approvati dall'organo forestale competente.
2. In assenza di piani di gestione aziendale, i progetti di interventi selvicolturali devono essere approvati dall'organo forestale competente.

Art. 29.
(Migliorie boschive)

1. Dagli incassi realizzati con le vendite di lotti boschivi pubblici, l'organo forestale competente stabilira' le somme da prelevarsi per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti stessi.
2. La misura delle somme da prelevarsi e' determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario.
3. Qualora il patrimonio forestale dell'ente non sia gestito secondo un piano di gestione aziendale e la superficie silvo-pastorale di proprieta' superi i 25 ha, la percentuale di prelievo e' fissata in almeno al 25 %.
4. Negli altri casi l'importo delle somme prelevate non puo' superare il 20% del ricavato dal taglio, salvo diversa volonta' espressa dall'ente proprietario.
5. Le somme prelevate saranno depositate sul fondo comunale migliorie boschive di cui all'art. 26.

Art. 30.
(Albo regionale delle ditte boschive)

1. E' istituito l'albo regionale delle ditte boschive; le modalita' di iscrizione e di tenuta dell'albo sono definite con deliberazione di giunta regionale.
2. L'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi comunali o di altri enti puo' essere affidata solo a ditte iscritte all'albo di cui al comma 1.
3. Il direttore regionale economia montana e foreste, puo' sospendere o radiare dall'albo le ditte boschive che non abbiano dimostrato sufficienti capacita' tecniche e/o finanziarie.

Sezione III. Gestione dei boschi privati

Art. 31.
(Interventi selvicolturali nei boschi privati)

1. Tutti gli interventi selvicolturali da realizzarsi nei boschi privati governati a fustaia e a ceduo composto devono essere autorizzati dall'organo forestale competente, con esclusione degli sfolli e ripuliture di cui all'art. 21, comma 2, lettera c) che possono essere eseguiti nel rispetto delle PMPF .
2. Tutti gli interventi selvicolturali da realizzarsi nei boschi privati governati a ceduo semplice, con o senza matricine, e ceduo a sterzo devono essere comunicati all'organo forestale competente almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro tale termine, l'organo forestale competente, puo' prescrivere le modalita' di intervento.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2, devono essere presentate dal proprietario o dagli aventi interesse al taglio anche su terreni di piu' proprietari.
4. L'autorizzazione all'intervento e le eventuali prescrizioni emanate in seguito alla comunicazione di taglio dovranno rispettare i disposti del piano di area forestale e delle PMPF . In deroga al piano di area forestale e alle PMPF possono essere autorizzati i tagli straordinari di cui all'art. 21, comma 2, lettera e).

Art. 32.
(Piani di gestione aziendale dei boschi privati)

1. In alternativa alla comunicazione di intervento o alla richiesta di autorizzazione per il singolo intervento selvicolturale, i proprietari o i soggetti pubblici o privati che abbiano, da parte dei proprietari, delega di gestione per un tempo almeno pari alla durata di validita' del piano, possono richiedere l'approvazione da parte dell'organo forestale competente di un piano di gestione aziendale.
2. Tutti gli interventi selvicolturali previsti dal piano di gestione aziendale risultano autorizzati ai sensi dell'art. 31.

Art. 33.
(Forme associate di gestione forestale)

1. Le comunita' montane e, nel territorio esterno alle comunita' montane, i comuni hanno il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale privato, anche in applicazione di disposizioni dell'unione europea, agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con i proprietari forestali privati;
b) la promozione di associazione di proprietari;
c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno il 51% della superficie forestale interessata.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della percentuale fissata dalla lettera c) e' la seguente:
a) zone comprese in aree forestali soggette a piano di area forestale: totale della superficie forestale privata del territorio comunale risultante dalla relazione di piano;
b) zone comprese in aree forestali non ancora soggette a piano di area forestale: totale della superficie forestale privata del territorio comunale risultante dai dati ISTAT .

Titolo VII. Strutture, compiti e funzioni degli organi forestali regionali

Art. 34.
(Strutture)

1. Le strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione forestale dipendono dalla direzione regionale economia montana e foreste e sono cosi' articolate:
a) a livello centrale un settore politiche forestali ;
b) a livello intermedio 5 settori forestali territoriali;
c) a livello periferico uffici tecnici forestali per le zone montane, in numero massimo di 15.
2. Con propria deliberazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce nel dettaglio funzioni, competenze, e pianta organica degli uffici facenti capo a ciascuno dei tre livelli, sopra individuati, dell'organo forestale competente regionale.
3. La dotazione quali-quantitativa complessiva di personale per garantire l'assolvimento delle finalita' della legge, di cui all'art. 1, e dei compiti indicati all'art. 21 comprende a regime almeno 60 laureati in scienze forestali, o agrarie, o naturali, o geologiche dei quali 10 a livello centrale, 20 a livello intermedio, 30 a livello periferico.
4. A tale scopo la Regione puo' attingere anche dall'organico di societa' a partecipazione regionale che gia' svolgono per conto della Regione Piemonte alcuni dei compiti elencati al precedente articolo. I dirigenti ed i responsabili dei settori e degli uffici sopra indicati devono essere laureati in una delle discipline sopraccitate.

Art. 35.
(Compiti e funzioni)

1. Competono agli organi forestali regionali le seguenti funzioni:
- Gestione sostenibile delle foreste;
- Pianificazione selvicolturale;
- Gestione, tramite l'azienda regionale delle foreste, del demanio e dei vivai forestali regionali;
- Autorizzazione e controllo degli interventi selvicolturali;
- Vigilanza sull'esecuzione degli interventi di trasformazione del suolo nelle zone soggette a vincolo forestale idrogeologico;
- Monitoraggio della consistenza e dello stato delle foreste, degli arboreti da legno e dei pascoli montani;
- Programmazione, orientamento, monitoraggio e finanziamento (anche tramite fondi comunitari o statali) delle attivita': selvicoltura, rimboschimenti, arboricoltura da legno, vivaistica forestale, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, sistemazioni idraulico-forestali, realizzazione e manutenzione di infrastrutture forestali o al servizio di pascoli montani, alpicoltura;
- Protezione delle foreste dagli incendi e da altri danni di origine biotica od abiotica;
- Creazione e gestione di un osservatorio regionale sul mercato del legno, e degli albi regionali delle ditte utilizzatrici, dei consorzi di proprietari, dei raccoglitori di semi e dei vivaisti forestali, e di eventuali altri soggetti operanti nelle materie della presente legge;
- Individuazione e controllo dei popolamenti per la raccolta dei semi forestali, certificazione e controllo del materiale vivaistico forestale;
- Ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica, e formazione professionale forestali;
- Collaborazione alla pianificazione faunistica e venatoria, ed alla pianificazione naturalistica delle aree protette.

Art. 36.
(Azienda regionale per le foreste)

1. E' istituita l'azienda regionale della foreste, ente strumentale della Regione Piemonte, con i seguenti compiti:
- Gestione del demanio (agro-)forestale regionale (la Mandria, Capanne di Marcarolo, Val Sessera, Prato Sesia, Millerose, ecc.), Con finalita' multiple, compresa la sperimentazione e la divulgazione di razionali tecniche selvicolturali sostenibili;
- Gestione razionale dei vivai forestali pubblici, per la produzione di piantine di qualita' colturale e provenienza locale garantita, da cedere a titolo oneroso, per interventi di rimboschimento, arboricoltura da legno e ripristino ambientale;
- Formazione professionale permanente in materia di cantieristica forestale, selvicoltura, gestione di aree naturali, gestione faunistica, per operatori pubblici (in particolare squadre di operai forestali) e privati.
2. Pianta organica e funzionamento dell'azienda saranno definiti con deliberazione di giunta regionale nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.
(Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno)

1. E' costituito il comitato tecnico regionale per le foreste e il legno.
Esso e' un organo consultivo della direzione regionale foreste ed economia montana, fornisce pareri preventivi su leggi ed atti tecnico-amministrativi di rilevanza regionale in materia di: pianificazione forestale, selvicoltura, arboricoltura da legno, vivaistica forestale, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, sistemazioni idraulico-forestali, geologia, ingenieria naturalistica, alpicoltura, protezione dei boschi dagli incendi e da altre avversita' biotiche ed abiotiche.
2. Il comitato e' costituito da sette tecnici competenti in almeno una delle materie sopra elencate, nominati dal direttore regionale per l'economia montana e le foreste, entro sei mesi, su proposta dei seguenti sette organismi, enti od associazioni:
- Consiglio del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali dell'universita' di Torino;
- Ordini provinciali piemontesi dei dottori agronomi e forestali;
- Associazioni regionali degli arboricoltori da legno piu' rappresentative a livello regionale (in attesa della costituzione di tale associazione, le organizzazioni sindacali agricole regionali);
- Associazioni ambientaliste di rilevanza regionale;
- Associazione piemontese delle industrie del legno;
- Associazione regionale delle ditte utilizzatrici boschive (in attesa della costituzione di tale associazione, l'unione delle CCIAA piemontesi);
- Associazioni dei consorzi di proprietari forestali piu' rappresentative a livello regionale (in attesa della costituzione di tale associazione, il consorzio forestale alta Val Susa).

Titolo VIII. Finanziamenti

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 38.
(Fondo forestale regionale)

1. E' istituito il fondo forestale regionale, alimentato con il 50% delle risorse finanziarie costituenti il fondo regionale per la montagna (che viene quindi ridotto in pari misura) nonche' con i proventi derivanti dalle vendite di lotti boschivi regionali, dalle vendite del materiale vivaistico di proprieta' regionale e da altre risorse che l'unione europea, lo stato o la regione mettono a disposizione del settore forestale.
2. Con il fondo forestale regionale vengono alimentati i capitoli di spesa relativi al settore forestale, con la possibilita' di integrare i finanziamenti messi a disposizione dall'unione europea, dallo stato o dalla regione per specifici settori d'intervento.

Art. 39.
(Programmazione della spesa)

1. Costituisce allegato del piano forestale regionale il piano triennale di spesa nel settore forestale, in cui, per ogni capitolo sono indicate le risorse disponibili e la loro provenienza.
2. Nell'ambito del piano triennale di spesa sono individuate, come spese obbligatorie, le spese per gli operai e gli impiegati forestali dipendenti della Regione Piemonte, delle comunita' montane, dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui al r.d.l 3267/23.

Art. 40.
(Priorita' e criteri nella concessione dei finanziamenti)

1. Le priorita' per la concessione dei finanziamenti sono stabilite, per settore d'intervento, nel piano forestale regionale.
2. Lo stesso piano forestale regionale stabilisce i criteri in base ai quali assegnare le priorita' all'interno dei singoli settori, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione.
3. Con lo scopo di incentivare la gestione associata del patrimonio forestale privato, hanno priorita' di incentivazione gli interventi previsti a favore di boschi facenti parte di consorzi o gestiti da consorzi.
4. Il piano forestale regionale puo' essere integrato da provvedimenti specifici inerenti i singoli settori d'intervento.

Art. 41.
(Procedure per la concessone dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono concessi dall'organo forestale competente che predispone i relativi bandi da approvarsi con delibera della giunta regionale.
2. I bandi riportano le norme per la presentazione delle domande di contributo e il regolamento per l'erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita' dell'istruttoria delle domande ed i termini relativi per eventuali ricorsi.

Art. 42.
(Applicazione dei regolamenti e delle iniziative dell'Unione Europea)

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, emana le disposizioni per l'applicazione dei regolamenti e di altre iniziative dell'Unione Europea in materia di foreste e trasformazione dei prodotti forestali, demandati alla regione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Gli adempimenti per l'applicazione, compresa la concessione delle agevolazioni, possono essere demandati in tutto o in parte:
- ai servizi regionali centrali e periferici;
- ad enti locali e alle comunita' montane, fermo restando l'esercizio da parte della regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, della tenuta dei rapporti con lo stato e del compimento di atti in sostituzione degli enti inadempienti e della revoca nel caso di inattivita'.

Sezione II. Disposizioni specifiche

Art. 43.
(Definizione dei settori d'intervento)

1. I finanziamenti per lo sviluppo del settore forestale sono concessi, in particolare, per i seguenti interventi:
- pianificazione e tutela forestale:
- beneficiari: proprietari forestali, singoli o associati;
2. Interventi selvicolturali e di protezione delle foreste dalle avversita' biotiche e abiotiche:
- beneficiari: proprietari forestali, singoli o associati nonche' i soggetti che attuano la gestione forestale per conto della proprieta'. Requisito prioritario e' che le superfici forestali oggetto di intervento siano gestite tramite un piano di gestione aziendale, anche appositamente predisposto.
3. Infrastrutture forestali;
4. Sistemazioni idraulico-forestali;
5. Infrastrutture e gestione dei pascoli montani:
- beneficiari: soggetti gestori o proprietari, singoli o associati;
6. Arboricoltura da legno, comprese siepi, filari e alberature stradali:
- beneficiari: agricoltori e proprietari di terreni agricoli;
7. Castanicoltura da frutto;
8. Ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione professionale;
9. Imprese forestali;
10. Trasformazione dei prodotti forestali;
11. Associazionismo forestale;
12. Riordino fondiario;
13. Impianti di produzione di energia che utilizzino biomasse di origine forestale;
14. Vivaistica forestale.

Titolo IX. Vigilanza e disposizioni di polizia forestale

Art. 44.
(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative agli artt. 8 e 45 sono esercitate dall'organo forestale competente regionale, dal corpo forestale dello stato, dalla polizia regionale e locale, dai guardia Parco, dal personale di vigilanza dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui al r.d.l 3267/23.
2. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'art. 46 sono esercitate dall'organo forestale competente regionale, dal corpo forestale dello stato, dal personale di vigilanza dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui al r.d.l 3267/23.
3. Alle sanzioni amministrative previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, relativo alla compartecipazione ai proventi contravvenzionali.

Art. 45.
(Sanzioni amministrative per trasformazioni del suolo, scavi o riporti non autorizzati)

1. Salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale, le violazioni relative a trasformazioni del suolo in zone sottoposte a vincolo forestale e idrogeologico senza la prescritta autorizzazione o in difformita' dalla stessa comportano la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per mq di superficie trasformata, con un minimo di lire 200.000. E condizionate al ripristino del soprassuolo.
2. Qualora la violazione interessi zone boscate o forestali alla sanzione di cui al comma precedente deve essere aumentata del doppio del valore delle piante eliminate, computato ai sensi del successivo art. 45.
3. L'inizio dei lavori autorizzati senza il versamento del corrispettivo di migliorie boschive di cui all'art. 14, o senza la costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 15, comporta oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati sul fondo comunale migliorie boschive di cui all'art. 26.

Art. 46.
(Sanzioni amministrative per interventi e attivita' di gestione agrosilvopastorale)

1. Le sanzioni amministrative per interventi e attivita' di gestione agro-silvo-pastorale nei terreni soggetti a vincolo forestale e idrogeologico eseguiti in difformita' dalle norme tecniche fissate dai piani di area forestale ( PAF ), piani di gestione aziendale ( PGA ) e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale ( PMPF ) sono regolate in base a quanto stabilito dall'art 26 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 e dalle PMPF di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 dello stesso regio decreto legge, predisposte e approvate secondo il disposto dell'art. 19 della presente legge.

Titolo X. Norme finali e transitorie

Art. 47.
(Competenze normative della Giunta regionale)

1. Con deliberazione di giunta regionale si provvede a normare le seguenti materie in armonia con le disposizioni della presente legge:
a) metodologie di formazione piani di area forestale;
b) metodologie di formazione dei piani di gestione aziendale;
c) capitolati d'oneri per la vendita di lotti boschivi;
d) capitolati speciali d'appalto per lavori pubblici forestali;
e) albo regionale delle ditte boschive;
f) martello forestale regionale;
g) prezziario relativo ai lavori riguardanti i boschi e i pascoli montani;
h) contenuti della relazione forestale e di recupero ambientale e della relazione geologica di accompagnamento alle richieste di autorizzazione alle trasformazioni d'uso del suolo nelle aree soggette al vincolo forestale e idrogeologico, della relazione tecnica da presentare per gli interventi non richiedenti autorizzazione;
i) contenuti tecnici della comunicazione e della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 31;
l) funzioni, competenze e pianta organica degli uffici dell'organo forestale competente regionale;
m) i contenuti dei progetti di interventi selvicolturali finalizzati alla vendita di lotti boschivi;
n) i contenuti dei progetti di interventi selvicolturali finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici forestali;
o) Approvazione del regolamento di funzionamento del comitato tecnico regionale per le foreste e il legno.

Art. 48.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti norme:
1) la legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
2) la legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
3) il comma 1 lettera d) dell'art. 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
4) il paragrafo "per la lettera d)" del comma 2 dell'art. 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
5) i commi 1, 2, 4 dell'art.7 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72;
6) il comma 1 lettera b) dell'art.13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 limitatamente alle parole "fatta eccezione per il taglio raso nei boschi d'altofusto e del taglio raso per superfici superiori ai 10 ha nel caso dei boschi cedui";
7) l'articolo 22 delle PMPF (sigillo alberi di natale);
8) gli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 1978, n. 63;
9) l'articolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.