Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7216.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.

Art. 1, 2

Art. 1.
(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, contenuti nel Disegno di legge "Bilancio di previsione 2001" approvato dalla Giunta regionale in data 5 dicembre 2000, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti.
2. I capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, nonche' quelli collegati all'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti locali e gli stanziamenti disposti da precedenti leggi regionali sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessita'.

Art. 2.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.