Proposta di legge regionale, n. 7212.
Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale. 1. La Regione , per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale ed alla riduzione dei morti e dei feriti per incidenti stradali, in conformita' agli obiettivi individuati dall'UNIONE EUROPEA ed in accordo con le direttive sull'Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all'Art. 32 della legge 144/99, intende incentivare e promuovere ogni iniziativa, pubblica e privata, di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale finalizzata a dare concreta e pratica attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale. 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art.1, la Regione si ispira al metodo della programmazione ed elabora piani annuali e triennali di investimento. 1. Possono usufruire dei contributi di cui all'art.1 gli Enti locali, le Istituzioni, le Fondazioni, le Scuole e le Universita', operanti sul territorio regionale, le Associazioni di categoria e di settore, le Imprese private che operano nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale da almeno tre anni dalla data di presentazione delle domande e di provata capacita' tecnico, economico e finanziaria. 1. Per la valutazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge, e' istituito un Comitato Tecnico permanente di studio, ricerca e documentazione, presieduto dall'Assessore regionale ai Trasporti o da un suo delegato e composto: 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, il legale rappresentante dei soggetti ivi indicati deve presentare all'Assessore regionale ai Trasporti apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa, da una dettagliata relazione illustrativa del progetto, nonche', per i soggetti privati, da copia degli ultimi due bilanci di esercizio e da una nota recante l'indicazione dei principali lavori gia' condotti nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale. 1. Possono essere finanziati progetti e iniziative di qualsiasi natura che mirino al raggiungimento di alcune delle finalita' espresse nell'Art. 1 e che possano essere realizzati in un periodo di tempo massimo di tre anni. Qualora il progetto preveda un tempo di svolgimento superiore ad un anno, dovranno essere individuate, in fase di proposta, singole iniziative della durata non superiore ad un anno e soggette a verifica annuale. 1. Le domande di contributo devono essere presentate alla regione Piemonte entro il 30 novembre di ogni anno e devono contenere: 1. La Giunta regionale approva, sentito il parere del Comitato Tecnico permanente, il piano annuale di attivita' e di assegnazione dei finanziamenti entro il 30 aprile di ogni anno. 1. A conclusione del periodo di svolgimento delle iniziative, i soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione un rendiconto delle attivita' svolte, comprensivo di una valutazione sull'efficacia del progetto e sull'ottenimento degli obiettivi dichiarati. 1. E' istituito un Osservatorio permanente sull'incidentalita', presieduto dall'Assessore regionale ai Trasporti o da un suo delegato, con il compito di effettuare sistematicamente la rilevazione della situazione dell'incidentalita' sul territorio regionale, fornendo dati e statistiche complete e comunicando tali informazioni al Comitato tecnico permanente. 1. La Regione , sentito il parere o su proposta del Comitato Tecnico permanente di cui all'art.4, puo' stipulare specifiche convenzioni con l'Universita', i Provveditorati agli studi o altri Enti pubblici o privati al fine di predisporre programmi di intervento, iniziative o ricerche aventi gli obiettivi e le finalita' previsti dalla presente legge. 1. La Regione Piemonte, sentito il parere o su proposta del Comitato Tecnico permanente di cui all'art.4, puo' organizzare o promuovere l'organizzazione di seminari di studio e convegni destinati: 1. La Regione Piemonte, sentito il parere del Comitato Tecnico permanente di cui all'art.4, puo' concedere il proprio patrocinio, con o senza oneri, ad iniziative che abbiano finalita' di cui all'articolo 1. 1. La Regione ,nei limiti delle risorse e degli stanziamenti annuali di bilancio previsti e sentito il parere o su proposta del Comitato Tecnico permanente di cui all'art.4,puo' prevedere l'assegnazione di borse di studio, di importo unitario non superiore a lire 6.000.000 , e di assegni di studio, di importo unitario non superiore a lire 2.000.000,da destinare a studenti universitari e delle scuole elementari e medie, superiori ed inferiori, residenti nella Regione Piemonte che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza stradale o che si siano particolarmente distinti per senso civico ed in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale. 1. Per gli oneri derivanti dalle attivita' previste dalla presente legge sara' istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 2001 e seguenti apposito capitolo con la denominazione "Spese per le attivita' afferenti i temi della sicurezza e l'educazione stradale" con dotazione , in termini di competenza e di cassa, della somma che sara' stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari. 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
(Finalita')
2. In tale prospettiva la Regione intende stimolare e sostenere progetti presentati da Enti Locali, Istituzioni, Fondazioni, Scuole, Universita', Associazioni di categoria e di settore, Imprese private del settore, orientati a:
a) formare ed aggiornare professionalmente i tecnici delle Pubbliche Amministrazioni impiegati nella programmazione, progettazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e della segnaletica, nonche' nella regolazione e nella gestione del traffico e dei trasporti;
b) predisporre corsi di istruzione e di aggiornamento sulla sicurezza e sull'educazione stradale per il personale docente e gli allievi delle scuole;
c) predisporre pubblicazioni relative a manualistica tecnica e progettuale a carattere regionale e nazionale, in ambito urbano ed extraurbano a servizio di progettisti e funzionari tecnici;
d) predisporre pubblicazioni, manuali interattivi e prodotti multimediali per l'educazione stradale nelle scuole;
e) individuare ed attuare strategie per la diffusione tra i giovani delle norme di sicurezza nella circolazione pedonale e veicolare in genere;
f) incentivare attivita' didattiche integrative e di sperimentazione, indagini, seminari, dibattiti ed ogni altra attivita' utile ad una capillare diffusione della cultura della sicurezza stradale;
g) dotare le istituzioni di materiale bibliografico e di ogni altro sussidio di uso collettivo;
h) individuare e sperimentare nuovi sistemi di sicurezza attiva e passiva;
i) raccogliere ed analizzare informazioni relative all'incidentalita', ai fattori umani di rischio, ed alle concause;
j) individuare nuovi criteri ed indirizzi per la pianificazione e la programmazione nel campo della sicurezza stradale;
k) incentivare il confronto e la verifica di interventi sperimentali attuati in Italia ed all'estero;
l) predisporre campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese ed ai cittadini;
m) rimuovere le barriere architettoniche e migliorare la fruibilita' e la sicurezza della rete viaria e pedonale, urbana ed extra-urbana, per i cittadini portatori di handicap, contribuendo ad innalzare la qualita' della vita e dei servizi loro erogati;
n) individuare meccanismi di determinazione e calcolo della tassa di proprieta' e possesso degli autoveicoli (c.d. Bollo Auto) secondo criteri che tengano conto non soltanto delle caratteristiche tecniche dei veicoli, ma, altresi' della sinistrosita' personale e pregressa dei proprietari;
o) ridurre l'impatto ambientale dei veicoli circolanti, predisponendo controlli e verifiche e favorendo mezzi di trasporto pubblico e privato eco-compatibili.
(Metodologia)
2. Ogni anno l'Assessore ai Trasporti, viabilita' e comunicazione, sulla base degli stanziamenti di bilancio accordati, e' autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di progetti ed iniziative proposte in accordo con le finalita' di cui alla presente legge.
(Soggetti destinatari)
(Comitato Tecnico permanente)
- dall'Assessore regionale all'urbanistica e pianificazione territoriale o da un suo delegato;
- dall'Assessore regionale all'Ambiente o da un suo delegato;
- dall'Assessore al lavoro o da un suo delegato;
- dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione o da un suo delegato;
- dall'Assessore regionale alla polizia locale o da un suo delegato;
- da un funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti con funzione di segretario del Comitato;
- dagli Assessori provinciali ai trasporti delle province piemontesi o da loro delegati;
- dall'Assessore al traffico della Citta' di Torino o da un suo delegato;
- da due Assessori al traffico comunali;
- dal Comandante di Polizia Municipale della Citta' di Torino o da un suo delegato;
- da due Comandanti di Polizia Municipale;
- da tre esperti in materia di sicurezza, viabilita' e traffico;
- da tre esperti in materia di progettazione stradale;
- da tre rappresentanti di centri di ricerca sulla sicurezza attiva e passiva dei veicoli e delle infrastrutture;
- da un esperto in materie giuridiche;
- da un rappresentante del CSP (Centro Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie avanzate Informatiche e Telematiche;
- da un rappresentante dell'Ufficio provinciale della motorizzazione Civile;
- da un rappresentante dell' ANAS Piemonte;
- da un rappresentante regionale dell' ACI ;
- da un rappresentante delle Societa' concessionarie autostradali e tangenziali piemontesi;
- da un rappresentante del Provveditorato agli studi della Regione;
- da un giornalista designato dall'Ordine professionale;
- da due rappresentanti designati dalla Consulta dei Giovani;
- da un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria delle Autoscuole e Scuole guida;
- da un rappresentante regionale designato dall' A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione);
- da tre rappresentanti designati dalle Associazioni di portatori di handicap operanti sul territorio regionale;
- da un rappresentante designato dalle Associazioni di ciclisti operanti sul territorio regionale;
- da due rappresentanti designati dalle Aziende di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
2. I membri componenti , esperti in materia di sicurezza, viabilita' , traffico, progettazione stradale, i rappresentanti di centri di ricerca sulla sicurezza attiva e passiva dei veicoli e delle infrastrutture nonche' l'esperto in materie giuridiche sono nominati dalla Giunta regionale su parere della competente Commissione consiliare.
3. Il Comitato elegge al suo interno un Vice Presidente , dura in carica due anni e puo' darsi un regolamento per il proprio funzionamento.
4. Ai componenti del Comitato, ove dovuto, spetta l'indennita' di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali; ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza di Lire 200.000 a seduta.
(Concessione dei contributi)
2. L'Assessore regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico permanente, sulla base delle indicazioni e delle valutazioni di quest'ultimo e tenuto conto del piano annuale di cui all'art.8, istruisce le domande, redige la graduatoria dei progetti e dei piani ammessi a contributo regionale e, in conformita' agli stanziamenti di bilancio, eroga i contributi.
3. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino piu' rispondenti alle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, tenuto conto , per i soggetti privati, delle capacita' tecnico, economico e finanziarie dei medesimi previa verifica da effettuarsi sulla base dei bilanci afferenti agli ultimi due esercizi sociali e dei lavori da questi realizzati per il passato nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale.
4. I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche e ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attivita' svolta sono pubblicati, secondo le risorse disponibili, a cura dell'Assessorato regionale ai Trasporti.
(Progetti e iniziative ammissibili a contributo)
(Presentazione delle domande)
a) la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalita' ed alle caratteristiche organizzative del soggetto richiedente;
b) la copia, per i soggetti privati, degli ultimi due bilanci di esercizio, nonche' l'elencazione dei lavori gia' svolti nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;
c) una relazione analitica e dettagliata inerente la proposta di progetto, corredata da una indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e da un preventivo finanziario di spesa;
d) l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative e la durata complessiva del progetto.
(Approvazione del piano annuale)
(Obblighi dei soggetti beneficiari)
2. Saranno giudicati inadempienti i soggetti che non presenteranno il rendiconto delle attivita' svolte o che non potranno dimostrare di aver realizzato, in tutto o in parte, il progetto presentato e ammesso a contributo. Eventuali considerazioni negative sull'efficacia dell'iniziativa o sull'ottenimento degli obiettivi non saranno valutate tra le inadempienze, ma verranno considerate come utile patrimonio comune di conoscenza per indirizzare nuovi progetti futuri.
3. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del progetto presentato ed ammesso a contributo, la Giunta regionale ne dispone la revoca ed il suo recupero totale o parziale nella misura della parte non realizzata.
4. I soggetti risultati inadempienti sono esclusi dai contributi eventualmente gia' richiesti per l'anno successivo sul medesimo progetto e sono esclusi da ogni contribuzione regionale su progetti e piani afferenti i temi di cui alla presente legge per i successivi tre anni.
(Osservatorio permanente sull'incidentalita')
2. L'Osservatorio, per le attivita' di propria competenza, puo' avvalersi di collaborazioni esterne.
(Convenzioni)
(Seminari e convegni)
- agli operatori del settore della Sicurezza e dell'Educazione stradale interessati alla sperimentazione delle attivita' scientifiche, didattiche ed educative previste dalla presente legge;
- agli utenti della strada al fine di promuovere la diffusione delle tematiche riguardanti l'educazione stradale.
(Patrocinio regionale)
(Borse di studio ed Assegni di studio)
2. Le borse e gli assegni di studio vengono concessi dalla Giunta regionale a seguito di segnalazione presentata all'Assessorato regionale all'Istruzione da parte del dipartimento della Facolta' universitaria nel cui ambito di attivita' la ricerca o lo studio sia stato organizzato o condotto e da parte dei Direttori didattici degli Istituti in cui gli allievi si siano distinti in ordine ai temi riguardanti la sicurezza e l'educazione stradale.
3. L'assegnazione delle borse e degli assegni di studio, eventualmente disposti, avviene a cura del Presidente della Giunta regionale in cerimonia pubblica da tenersi presso l'aula ed alla presenza del Consiglio regionale riunito.
(Copertura finanziaria)
(Applicazione della legge)
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.