Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7206.

Sostitutiva legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 'Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette ' .

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO, SUINO MARISA, TOMATIS VINCENZO.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Finalita')

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 37/2000 e' sostituito dal seguente:
"In base all'articolo 3 della Costituzione ed in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in base alla quale e' previsto che le Associazioni iscritte nell'Albo Regionale del Volontariato che svolgono prevalentemente azioni di tutela dei diritti delle persone con disabilita' e le Associazioni di rappresentanza dei diritti di persone disabili sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e ad esse viene attribuito l'esercizio di rappresentanza dei loro associati a tutela dei loro interessi morali ed economici, la regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionale e locali, nonche' presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per la realizzazione personale e per l'integrazione sociale delle persone disabili, con prioritaria attenzione rivolta alle persone "in situazione di gravita'" cosi' come definita dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Art. 2.
(Costituzione della Consulta regionale per le problematiche della disabilita' e per il superamento dell'handicap)

1. L'art. 2 della legge regionale n. 37/2000 e' sostituito dal seguente:
"Le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 costituiscono la Consulta regionale per le problematiche della disabilita' e per il superamento dell'handicap", organo consultivo del Consiglio regionale e della Giunta regionale nelle loro articolazioni.
2. La Consulta e' costituita con atto formale assunto dalla Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. Il Consiglio regionale approva con atto deliberativo il Regolamento per il funzionamento della Consulta, approvato dalla medesima entro 45 giorni dalla sua costituzione".

Art. 3.
(Funzioni)

1. L'art. 3 della legge regionale n. 37/2000 e' sostituito dal seguente:
"La Consulta e' strumento di partecipazione obbligatoriamente sentito dalle Commissioni consiliari, dagli Organi di governo e dagli Enti strumentali della Regione nonche' dagli Enti Locali (Province e Comuni singoli od associati in Consorzi od associazioni per la gestione di servizi) in ogni occasione in cui vengano assunte decisioni di valenza programmatoria e di pianificazione generale aventi attinenza con le finalita' previste dalla presente legge.
2. La Consulta individua al suo interno i delegati a rappresentarla nel contesto degli Organismi di cui al comma precedente.
3. La stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato e di rappresentanza dei diritti delle persone disabili sono regolate ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, con riferimento specifico alla legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) ed alla legge regionale n. 38 del 29/8/1994".