Proposta di legge regionale, n. 7205.
Interventi nel Settore Zootecnico. 1. La presente legge ha lo scopo di:
1. Possono beneficiare delle misure di cui ai successivi articoli:
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge di cui all'Art. 1, l'Amministrazione Regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto esercizio e/o in conto capitale per:
1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame ed allo scopo di assicurare che le funzioni svolte dalle Associazioni degli Allevatori riconosciute, quali organismi istituzionalmente preposti, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1991, n. 30 e 8 agosto 1999, n. 280, alle attivita' di selezione e di miglioramento genetico, operanti nel territorio regionale, possano essere svolte in un quadro programmatorio di certezza delle risorse finanziarie destinate a tali compiti, la Regione, in conformita' a quanto previsto dal Dlgs n. 443/99, stanzia annualmente contributi sulla base della spesa riconosciuta ad ogni Associazione Allevatori, socia dell' A.I.A. , di cui al comma b dell'art. 2 della presente legge, per l'attivita' di tenuta dei Libri Genealogici e per l'espletamento dei Controlli Funzionali. La spesa riconosciuta ed ammessa a contributo e' determinata, per singola A.P.A. e per singola annualita', utilizzando la metodologia prevista dalla versione aggiornata del "manuale per il finanziamento dell'attivita' di tenuta dei Libri Genealogici e dei Controlli Funzionali delle Associazioni Provinciali Allevatori".
1. I contributi concedibili, in rapporto alla spesa ammissibile, sono i seguenti:
1. I soggetti indicati all'art. 2 possono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno i programmi di attivita' relativi all'anno successivo. L'Assessorato Regionale all'Agricoltura definisce le modalita' d'attuazione dei suddetti programmi, ne affida l'esecuzione determinando le spese ammissibili a contributo e le eventuali modalita' di erogazione delle anticipazioni e/o acconti sui contributi medesimi.
1. I contributi di cui alla presente legge non possono essere cumulabili con altre provvidenze previste da norme comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Obiettivi della legge)
a) promuovere azioni tendenti alla ristrutturazione ed al potenziamento delle aziende zootecniche e degli impianti di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici;
b) sostenere, attraverso il finanziamento di appositi programmi zootecnici di attuazione, le attivita' volte alla tutela ed allo sviluppo quantitativo ed al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, con particolare riferimento alla assistenza tecnica, alla diffusione di nuove metodiche di gestione dell'allevamento, alla valorizzazione ed alla commercializzazione delle produzioni zootecniche, alla sicurezza alimentare, ai metodi biologici ed ai sistemi di rilevazione ed identificazione che, oltre a favorire la introduzione di tecniche innovative per l'allevamento, ne garantiscono la tracciabilita' e la preservazione, contrastando, nel contempo, la diffusione del fenomeno dell'abigeato, nonche' quelle azioni che possano contribuire a favorire la presenza e la permanenza degli allevamenti in quegli ambiti regionali in cui questa possa garantire anche la protezione del territorio e la valorizzazione di zone svantaggiate;
c) assicurare il coordinamento e la programmazione degli interventi regionali finalizzati alla prosecuzione, in un quadro di certezza operativa, di attivita' consolidate negli anni e finanziate sulla base di specifici programmi presentati dalle Associazioni degli allevatori giuridicamente riconosciute, socie dell'Associazione Italiana Allevatori ed operanti nel territorio regionale, quali organismi istituzionalmente preposti, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, alle attivita' di selezione e di miglioramento genetico e la cui specializzazione e' in grado di apportare sinergie tecniche ed economiche all'attivita' della Regione in materia. Le specie animali oggetto della presente Legge sono le specie alle quali la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale fa riferimento in relazione all'esercizio di attivita' imprenditoriale agricola e la cui produzione e' destinata o meno a fini alimentari.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione dispone misure atte a:
a) sviluppare la selezione animale, in conformita' al disposto della legge 30/91 e successive modificazioni, ai relativi disciplinari dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei controlli funzionali delle attitudini produttive, agevolando la sperimentazione e la diffusione di innovazioni delle tecniche riproduttive in grado di migliorare la purezza e la genealogia del patrimonio zootecnico;
b) favorire l'attivita' di assistenza tecnica orientata a migliorare le gestione tecnica, economica e sanitaria degli allevamenti;
c) sostenere la commercializzazione delle produzioni zootecniche valorizzando le caratteristiche qualitative e i fattori di tipicita';
d) implementare e mantenere il sistema di raccolta e gestione dati in grado di fornire informazioni mirate a tutti gli allevatori ed enti di riferimento agricolo-zootecnico (Sistema Informativo Territoriale).
e) sostenere l'adeguamento strutturale ed organizzativo degli allevamenti zootecnici di cui al comma 1 del presente articolo;
f) sviluppare iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del comparto;
g) sostenere l'acquisto di bestiame con attitudini produttive richieste dal mercato nel senso della qualita' nutrizionale e organolettica dei prodotti sempre che non sia in contrasto con le norme ed indicazioni della UE .
(Beneficiari)
a) le aziende agricolo-zootecniche 1 condotte con adeguate conoscenze e competenze professionali;
b) le associazioni degli allevatori socie dell' A.I.A. a condizione che tali prestazioni fornite siano accessibili a tutti i produttori della regione;
c) le Associazioni di Produttori giuridicamente riconosciute ed operanti nel territorio, le cooperative di trasformazione e/o commercializzazione, loro consorzi e i consorzi di Allevatori costituiti in forma giuridica societaria, a condizione che le prestazioni fornite siano accessibili a tutti i produttori della regione;
d) gli Enti di Formazione;
e) i Consorzi di tutela, promozione e valorizzazione costituiti in forma giuridica societaria.
(Attivita' riconosciute)
a) l'attivita' di tenuta dei Libri Genealogici e per l'espletamento dei controlli funzionali;
b) l'assistenza tecnica finalizzata al razionale allevamento e al benessere degli animali con il supporto di idonei piani di monitoraggio, purche' essa non rientri nella normale gestione aziendale;
c) l'assistenza zootecnico-veterinaria, purche' non rientri nella normale attivita' di gestione aziendale;
d) le misure di prevenzione ed i piani di risanamento degli allevamenti da epizoozie o altre malattie, purche' regolate da norme, ovvero inserite in uno specifico programma nazionale o regionale;
e) organizzazione di manifestazioni zootecniche quali rassegne, mostre, convegni e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
f) l'acquisto di riproduttori maschi e femmine delle specie bovina da latte, bovina da carne, bufalina, equina, ovina, caprina, suina e cunicola, iscritti ai libri genealogici;
g) la stipula di contratti assicurativi collettivi eseguiti dalle Associazioni zootecniche riconosciute in nome e per conto dei propri associati relativi ad eventuali perdite o danni dovuti a epizoozie, randagismo, abigeato, calamita' naturali, alpeggio, pascolo e smaltimento carcasse sotto vincolo sanitario;
h) la costituzione e la gestione di:
1) centri di produzione di materiale seminale per la inseminazione strumentale e per la produzione e raccolta di embrioni;
2) centri di conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone d'interesse zootecnico;
3) l'utilizzo ed il mantenimento dei parchi stalloni regionali e delle stazioni di monta pubbliche;
i) le azioni tese a promuovere l'introduzione e lo sviluppo di metodi e tecniche di allevamento biologiche e/o, comunque, ecocompatibili;
j) le azioni tese a promuovere la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni zootecniche regionali con particolare riguardo a quelle tipiche;
l) programmi di diffusione della inseminazione strumentale per l'introduzione aziendale di metodi e tecniche innovative per la riproduzione nelle specie bovina, ovina, caprina, bufalina, equina, suina, cunicola e per le altre specie animali di interesse zootecnico cosi' come meglio indicato all'Art.1;
m) la diffusione della pratica di trasferimenti embrionali ivi compreso l'acquisto degli embrioni nella specie bovina e nelle specie di maggiore interesse zootecnico;
n) la realizzazione periodica di rilevazioni statistico-economiche aziendali e degli allevamenti sul territorio regionale;
o) le azioni ed eventuali strumentazioni tecnologiche finalizzate alla rilevazione ed individuazione elettronica del bestiame sul territorio, per la tracciabilita' delle produzioni zootecniche e per contrastare il fenomeno dell'abigeato;
p) le azioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle specie e razze locali di particolare pregio ed interesse zootecnico;
q) la implementazione e la manutenzione di un sistema di raccolta e gestione dati in grado di fornire informazioni mirate a tutti gli allevatori ed enti di riferimento agricolo-zootecnico (Sistema Informativo Territoriale);
r) la promozione di attivita' di sperimentazione e dimostrazione per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico o, comunque, di interesse generale per il comparto, finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, anche mediante la realizzazione di progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi;
s) i corsi di formazione riservati agli allevatori e loro addetti circa le tecniche di allevamento e produzione, l'autocontrollo, i sistemi di controllo della qualita', l'alimentazione, le tecnologie innovative, le tematiche legislative e igienico sanitarie, le problematiche dell'allevamento piu' in generale e quelle relative alla sfera riproduttiva, nonche' i corsi di alfabetizzazione informatica;
t) le azioni miranti alla ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici;
u) le azioni riguardanti l'introduzione di sistemi di qualita' aziendale e di prodotti certificati, soggetti a controlli volontari (es.: ISO 9000);
v) la creazione di sistemi di marchi collettivi nel rispetto dell'Art.28 del Trattato dell'Unione Europea, mediante la predisposizione dei disciplinari, la realizzazione dei controlli e delle attivita' promozionali;
w) l'attivazione di sistemi di tracciabilita' delle produzioni;
x) l'assistenza per l'attuazione delle procedure di riconoscimento delle denominazioni previste dai Reg. CEE 2081/92 e 2082/92;
y) l'attuazione dei programmi di attivita' dei consorzi di tutela riconosciuti per la promozione dei prodotti delle filiere zootecniche (analisi e ricerche di mercato, piani di marketing, eventi promozionali, ecc.);
z) l'attuazione di piani di marketing (analisi e ricerche di mercato, pianificazione pubblicitaria, eventi promozionali, ecc.).
(Tenuta dei Libri Genealogici e svolgimento dei Controlli Funzionali Contribuzione)
2. Tenuto altresi' conto delle condizioni di difficolta' a svolgere le azioni previste dalla presente Legge, in conformita' con l'art. 3 - punto a, la Regione eroga annualmente acconti non inferiori all'80% dei contributi determinati con la suddetta metodologia del "manuale per il finanziamento dell'attivita' di tenuta dei Libri Genealogici e dei Controlli Funzionali delle Associazioni Provinciali Allevatori" provvedendo ad erogare in prima anticipazione del 50% dei suddetti contributi entro 60 gg. dalla presentazione del programma di cui all'art. 6 della presente legge, una seconda anticipazione pari al 30% del suddetto contributo da erogarsi a domanda dell'Associazione interessata previo superamento del 50% delle attivita' complessive programmate e previo parere dell'ufficio preposto alla vigilanza sull'attivita' dell'Associazione.
3. Il rimanente saldo del contributo sara' erogato successivamente agli accertamenti finali e comunque non oltre mesi 6 dalla presentazione della documentazione rendicontale presentata dall'Associazione Allevatori interessata.
4. La Regione provvede ad iscrivere nel proprio bilancio i fondi relativi finalizzandoli alle attivita' di selezione ( CC.FF. e LL.GG. ) ai sensi dell'art.4, legge 15/1/1991, n. 30, come modificato dall'art. 2 della legge 3/8/99, n. 280.
(Contribuzione)
a) 100% per le finalita' di cui ai commi b); c); d); e); h) limitatamente ai capoversi 2 e 3; n); o); p); q); s) dell'Art.3 della presente legge;
b) 75% per le finalita' di cui ai commi j); t); u); v); w); x); y) e z);
c) 70% per le finalita' di cui al comma r);
d) 50 % per le finalita' di cui ai comma g); i) dell'Art.3 della presente legge;
e) 40 % per le finalita' di cui ai commi f); h) limitatamente al capoverso 1; l); m) dell'Art. 3. Detti contributi sono elevati al 50% nel caso di aziende localizzate nelle zone montane e/o svantaggiate. Nel caso di domanda che ha come beneficiari giovani produttori ai sensi del Reg. CE 1257/99, tali contributi sono elevati rispettivamente al 45% e 55%.
2. La Regione per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art.3 lettera j); t); u); v); w); x); y) e z) puo' concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di filiera che prevedano un insieme coordinato di azioni. I programmi di filiera possono essere presentati da cooperative agricole, consorzi di imprese zootecniche o di cooperative, da Associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, nonche' dalle Associazioni Allevatori socie dell' A.I.A. . Nella ripartizione annuale dei fondi, la Regione attribuisce priorita' all'attuazione dei Programmi di filiera e potra' concedere la maggiorazione del 10% rispetto ai contributi previsti al presente Art. 5 lettera d).
3. Per gli interventi previsti alle lettere a); b); c); d) e) dell'Art. 3, potranno avere accesso ai contributi i soli beneficiari previsti all'Art. 2 comma b).
(Regolamento di attuazione dei programmi zootecnici)
2. Eventuali ritardi, rispetto ai termini di legge, nell'erogazione dei fondi fissati dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art. 6 della presente Legge, formano oggetto di contribuzione straordinaria in conto interessi, a carico della Regione.
(Disposizioni finali e finanziarie)
2. Gli interventi previsti dalla presente legge verranno effettuati, in una prospettiva di carattere pluriennale, secondo gli orientamenti programmatici della Regione annualmente disposti a partire dall'esercizio 2001 e secondo le modalita' ed i limiti di autorizzazione della spesa di cui ai precedenti articoli.
3. Si prevede la costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attivita' di tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali demandate alle Associazioni Allevatori associate all' A.I.A. , le cui modalita' di utilizzo saranno formalizzate con apposito decreto o disposizione dirigenziale.
3. L'impostazione della disposizione - che si segnala alla valutazione regionale - evita il riferimento al concetto di imprenditore agricolo a titolo principale, in coerenza con quanto recentemente previsto dal regolamento CE n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale.