Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7195.

Collaborazione della Regione Piemonte con l'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia ( UNICRI ) e suo sostegno per la ricerca e la prevenzione della criminalita' .

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, DI BENEDETTO ALESSANDRO, DUTTO CLAUDIO, GIORDANO COSTANTINO, MANICA GIULIANA, MERCURIO DOMENICO, MORICONI ENRICO, SAITTA ANTONINO, TAPPARO GIANCARLO, VALVO CESARE MAURIZIO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(finalita')

1. La Regione Piemonte aderisce alle iniziative degli Organismi internazionali, europei e nazionali per la difesa e l'affermazione dei principi della Carta dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e, nell'ambito degli obiettivi di politica sociale di cui all'art. 4 dello Statuto, promuove un'attivita' permanente di conoscenza sui problemi della sicurezza, anche al fine di potenziare e rendere piu' efficace, mediante iniziative sinergiche con soggetti istituzionali e sociali, la prevenzione dei fenomeni di criminalita' sul proprio territorio.

Art. 2.
(Riconoscimento dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia U.N.I.C.R.I.)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove opportune forme di collaborazione con l'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia - altrimenti definito "United Nations Interregional Crime and Justice Institute", in sigla " UNICRI " - che ha sede a Torino e che dispone dello status e del riconoscimento di cui all'accordo del 16 gennaio 1968 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e alla legge n. 17 del 20 gennaio 1997.

Art. 3.
(Attivita' di collaborazione tra la Regione e l'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia U.N.I.C.R.I.)

1. La Regione Piemonte e l'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia possono attuare forme di collaborazione nelle seguenti aree d'intervento, circoscritte nell'ambito delle competenze regionali:
a) analisi sistematica degli aspetti della criminalita' e della devianza giovanile;
b) predisposizione e gestione di progetti di ricerca finalizzata su specifici aspetti dei problemi della sicurezza, in particolare sotto il profilo della prevenzione;
c) diffusione e pubblicazione delle tecniche e metodologie di ricerca e di raccolta dati, anche attraverso incontri di studio, manifestazioni e convegni;
d) attivita' formativa nelle materie di cui ai punti a) e b) e c);
e) progetto, gestione ed aggiornamento di banche dati dei fenomeni d'interesse regionale negli ambiti sopra menzionati;
f) attivita' relazionali con soggetti istituzionali in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
g) forme di collaborazione sistematica con le competenti strutture dell'Amministrazione regionale.
2. Le attivita' di collaborazione di cui al comma 1 possono comprendere la partecipazione di altri soggetti istituzionali e sociali, di natura pubblica e privata.

Art. 4.
(Programmazione dell'attivita' di collaborazione)

1. Per l'attuazione delle attivita' di cui all'art. 3, la Giunta regionale definisce in un piano di azione su base triennale le linee programmatiche generali e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente, che e' tenuta ad esprimerlo entro quarantacinque giorni, decorsi i quali il parere s'intende acquisito favorevolmente.
2. Le modalita' di realizzazione ed il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1, saranno stabilite, su base annuale, con apposito atto d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia.

Art. 5.
(Centro internazionale di documentazione in criminologia e materie correlate)

1. La Regione Piemonte riconosce il Centro internazionale di documentazione in criminologia e materie correlate dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia, quale struttura formativa e informativa, d'interesse regionale.
2. Per le finalita' della presente legge, la Regione Piemonte, previo atto d'intesa con l'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia, puo' disporre dei servizi, della documentazione e delle informazioni del Centro internazionale di documentazione in criminologia e materie correlate, e vi contribuisce per gli ambiti e le materie d'interesse e competenza regionale.
3. Per il finanziamento dell'attivita' di cui al comma 2, la Giunta regionale e' autorizzata all'erogazione di un contributo annuale, definito ai sensi dell'art. 6.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 400 milioni, di cui 200 milioni destinati, in qualita' di contributo annuale, ai sensi del 3. comma dell'art. 5 della presente legge.
2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sotto indicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:
"Contributo annuale per il funzionamento del Centro internazionale di documentazione in criminologia e materie correlate dell'Istituto interregionale delle Nazioni Unite", con la dotazione di lire 200 milioni;
"Contributi per la realizzazione di specifici progetti in materia di criminalita' e giustizia", con la dotazione di lire 200 milioni.
3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2001.
4. Per gli anni 2002 e successivi la copertura finanziaria degli oneri e' stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.