Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7188.

Sostegno finanziario ad Enti pubblici per la realizzazione di sedi da destinare alle organizzazioni di volontariato.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attivita', puo' concedere contributi in conto capitale a Comuni, Consorzi, Comunita' Montane, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ( IPAB ) per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprieta' da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.
2. Il contributo in conto capitale non puo' essere superiore al 25 per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di lire 10 milioni.
3. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l'agibilita' dell'immobile e che lo stesso sia vincolato all'uso di cui al comma 1 per la durata di dieci anni. Eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta regionale con provvedimento motivato.
4. I criteri e le modalita' di concessione e di erogazione del finanziamento sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale), viene istituito nella legge regionale di bilancio per l'anno 2001 il capitolo intitolato "Contributi in conto capitale a Comuni, Consorzi, Comunita' Montane, IPAB per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprieta' da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale" con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e di cassa, che sara' determinata dalla legge di bilancio medesima.
2. Per gli anni finanziari successivi, si provvedera' in sede di predisposizione delle relative leggi di bilancio.