Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7184.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Titolo I. Principi generali

Art. 1.
(Finalita')

1. In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3 e 34 della Costituzione e nell'articolo 4 dello Statuto regionale, la presente legge detta norme per l'organizzazione e la gestione delle funzioni di assistenza scolastica attribuite alle regioni, alle province e ai comuni al fine di:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico, il pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella societa' e nel lavoro;
b) concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, nell'ambito delle rispettive competenze;
c) promuovere lo sviluppo di adeguati servizi di supporto al sistema educativo.

Art. 2.
(Obiettivi)

1. La regione, in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo concorre a:
a) generalizzare la frequenza alle scuole dell'infanzia, il loro sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la loro integrazione nel servizio formativo complessivo;
b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione dell'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, l'emarginazione e l'abbandono scolastico;
c) assicurare il proseguimento degli studi, laddove vi si frapponga la mancanza di mezzi economici;
d) assicurare ai minori con difficolta' di apprendimento e ai disabili l'inserimento nelle normali strutture scolastiche, garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore, anche per cio' che riguarda il trasporto dalla residenza all'istituto scolastico e l'accessibilita' all'edificio nella piena attuazione della legge n. 104/94;
e) favorire la piena integrazione degli alunni con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi gli immigrati, valorizzando le diversita' culturali;
f) promuovere interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunita' di istruzione nonche' interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunita' linguistiche presenti nella regione in attuazione della legge regionale n. 26 del 10/4/1990;
g) favorire la circolazione e la diffusione di esperienze tra le diverse realta' educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea;
h) fornire adeguati supporti alle attivita' di orientamento al fine di consentire consapevoli scelte di indirizzo scolastico e per la transizione tra scuola e mondo del lavoro;
i) favorire l'elevamento dei livelli di scolarita' della popolazione adulta nonche' avviare ogni altra attivita' di promozione educativa, nel quadro di un sistema integrato tra Stato, regioni e Comuni, di educazione permanente e continua diretto anche a contrastare nuove forme di emarginazione;
j) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena funzionalita' di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio.

Art. 3.
(Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi a carattere individuale, di cui alla presente legge, sono destinati agli alunni della scuola statale e scuole paritarie private e degli Enti locali, nonche' agli utenti dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione e la formazione in eta' adulta.
2. Gli interventi a carattere collettivo, mirati alla qualificazione del sistema scolastico, sono destinati a favore della scuola pubblica statale e/o gestita dagli Enti locali.

Titolo II. Esercizio delle funzioni

Capo I. Competenza e programmazione

Art. 4.
(Competenze della regione)

1. Al fine di conseguire le finalita' della presente legge, la Regione:
1) esercita funzioni di indirizzo allo scopo di coordinare, nel quadro della normativa vigente, la promozione del diritto allo studio con i settori dei trasporti, delle politiche sociali, della sanita', dell'edilizia scolastica e degli altri interventi rilevanti ai fini della presente legge;
2) provvede al riparto dei fondi tra gli enti locali, secondo le rispettive competenze, avvalendosi delle informazioni analitiche sugli andamenti della demografia scolastica e sui servizi effettivamente erogati di concerto con le Province competenti per territorio;
3) esercita funzioni di controllo sull'utilizzo dei fondi ripartiti e sull'efficacia degli interventi attuati;
4) provvede all'assicurazione degli alunni delle scuole dell'infanzia, dell'obbligo e dei C.T.P. per gli accadimenti dannosi connessi alle attivita' scolastiche e parascolastiche e ai trasporti; copre inoltre il rischio della responsabilita' civile delle autorita' scolastiche, degli insegnanti e del personale addetto alla sorveglianza degli alunni;
5) promuove, in collaborazione con i competenti organi collegiali, iniziative di supporto in materia di orientamento scolastico e professionale, utilizzando anche i dati e le notizie concernenti il sistema produttivo ed il mercato del lavoro, rilevati ed analizzati dall'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro.
6) bandisce concorsi per l'assegnazione di contributi e assegni individuali, per gli studenti che frequentano scuole secondarie superiori e che si trovino in situazione di disagio economico;
7) la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, anche sulla base di proposte formulate da Enti locali territoriali, organismi scolastici, Enti ed Istituzioni culturali, sentito il parere della competente Commissione consiliare, utilizzando fondi del successivo art. 12, approva un programma di progetti regionali volti a favorire:
8) l'inserimento nelle istituzioni scolastiche dei minorati fisici, psichici e sensoriali, anche mediante servizi di sostegno, accompagnamento e trasporto, fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati;
a) l'applicazione di strumenti informatici per la didattica e la ricerca;
b) la conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante visite guidate, nonche' la produzione di materiali di supporto didattico;
c) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con particolare attenzione per le sue espressioni locali.
2. Il programma sara' coordinato dalla Giunta Regionale, d'intesa con gli Enti locali e Comunita' Montane; la gestione dei progetti potra' essere demandata ai soggetti proponenti.

Art. 5.
(Competenze dei Comuni)

1. I comuni deliberano in ordine a:
a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
c) servizio mensa scolastica;
d) servizio trasporti;
e) prevenzione della dispersione scolastica;
f) educazione permanente;
g) eventuali servizi scolastici integrativi.
2. Per realizzare una migliore funzionalita' di servizio ed una riduzione dei costi, i comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti territoriali al quale appartengono o avvalersi della comunita' montana.
3. I comuni decidono le forme e i modi di partecipazione democratica alla gestione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola.
4. I Comuni devono, inoltre, trasmettere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con rendiconto sull'utilizzazione del contributo regionale ed idonea documentazione delle spese sostenute per il trasporto alunni, nonche' tutte le notizie utili per la determinazione del contributo regionale.

Capo II. Modalita' e realizzazione dei servizi

Art. 6.
(Libri e materiale didattico)

1. I comuni forniscono gratuitamente i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano le scuole elementari, nell'ambito delle normative nazionali vigenti.
2. I comuni provvedono, in attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengono a nuclei familiari il cui reddito annuo, sia equivalente o inferiore a £. 30.000.000. Analogo beneficio e' esteso anche in comodato oltre l'obbligo scolastico per tutta la durata della scuola secondaria superiore.
3. I comuni, fatte salve le competenze di cui al comma 1 e 2, possono assegnare libri o altro materiale didattico ad uso individuale, a titolo gratuito o semigratuito ad alunni della scuola statale e scuole paritarie private e degli Enti Locali in situazione di reddito familiare cosi' come definito dall'art. 13 della presente legge.
4. I comuni provvedono, d'intesa con i consigli di circolo o d'istituto, alla fornitura di libri e di sussidi multimediali a favore delle biblioteche di classe e d'istituto, e di materiale didattico di uso collettivo, nonche' di materiale diretto a favorire la sperimentazione e l'attuazione di progetti innovativi.
5. I comuni possono dotare le scuole dell'infanzia di sussidi e materiale didattico di uso collettivo utile allo sviluppo della personalita' e al processo di maturazione proprio dell'eta' evolutiva.

Art. 7.
(Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate)

1. I Comuni, nell'ambito della rete territoriale dei servizi sociali, attivano un servizio diretto a:
a) favorire le attivita' scolastiche di integrazione e sostegno per gli alunni disabili e/o in difficolta' di apprendimento, dotando le scuole di attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato;
b) assicurare ai disabili, iscritti ad istituti scolastici di qualsiasi ordine e livello, il trasporto gratuito dalla residenza all'istituto scolastico e viceversa, eventualmente stipulando convenzioni con le associazioni dei disabili o con enti senza fini di lucro, e garantire l'accessibilita' degli edifici con l'abbattimento delle barriere architettoniche;
c) rimuovere le condizioni sociali che ostacolano l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi, o determinano lo scarso rendimento, la ripetenza, l'emarginazione, o favoriscono la dispersione e l'abbandono, sostenendo, anche finanziariamente, i progetti presentati da scuole, istituti, organi collegiali;
d) promuovere la realizzazione di corsi di italiano e di informazione socio - economica diretti a favorire la piena integrazione degli alunni con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi gli immigrati, e sostenere i progetti di educazione multiculturale;
e) promuovere iniziative di educazione permanente rivolte alla popolazione adulta.

Art. 8.
(Mense scolastiche)

1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia ad orario completo e quelle dell'obbligo a tempo pieno o a tempo prolungato. Il servizio puo' essere attuato anche per gli alunni che svolgono attivita' scolastiche per le quali l'orario si protrae alle ore pomeridiane.
2. L'intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche, salvaguardando la gratuita' per le fasce economiche disagiate.

Art. 9.
(Servizio trasporto)

1. Il servizio trasporto deve essere attuato a favore degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali e degli Enti Locali e che siano residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilita' di una frequenza regolare.

Art. 10.
(Contributi e assegni individuali di studio)

1. Per quanto attiene al comma 6 dell'articolo 4, la Regione si avvale, per la raccolta delle domande e l'erogazione dei contributi, dei Comuni ove hanno sede le scuole frequentate.

Titolo III. Finanziamenti

Art. 11.
(Destinazione dei fondi)

1. Il fondo globale stanziato dalla presente legge viene ripartito tra Regione e Comuni (o Comuni consorziati) per l'attuazione delle rispettive competenze.

Art. 12.
(Spettanze della Regione)

1. Alla Regione spetta il 27% del fondo globale da destinare a:
a) assicurazione degli alunni delle scuole dell'infanzia, dell'obbligo e dei C.T.P. ; assicurazione per responsabilita' civile del personale della scuola;
b) servizi di orientamento e fornitura alle scuole dei relativi materiali (per una spesa massima pari al 3% del fondo di spettanza della Regione);
c) iniziative in attuazione del punto f) dell'art. 2 (per una spesa massima pari al 2,5% del fondo di spettanza della Regione;
d) incentivazione degli scambi culturali con scuole della U.E. (per una spesa massima pari al 3% del fondo di spettanza della Regione);
e) per tutto l'arco degli studi, fino al diploma di scuola secondaria superiore, contributi (per una spesa massima pari a un terzo del fondo residuo di spettanza della Regione) a favore di alunni delle scuole statali e paritarie private e degli Enti locali che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo sia equivalente od inferiore a 40 milioni di lire. In caso di eventi particolari (calamita', morte, invalidita', disoccupazione, mobilita', cassa integrazione, fallimento) intervenuti tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda possono accedere ai contributi anche alunni con redditi familiari annui fino ai 60 milioni;
f) assegni individuali di studio (per una spesa massima pari a due terzi del fondo residuo di spettanza della Regione) possono essere conferiti, oltre l'obbligo scolastico, a studenti della scuola superiore statale e scuole paritarie private e degli Enti Locali che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo sia equivalente od inferiore a 30.000.000 di lire. In caso di eventi particolari (calamita', morte, invalidita', disoccupazione, mobilita', cassa integrazione, fallimento) intervenuti tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda possono accedere agli assegni individuali anche alunni con redditi familiari annui fino ai 60 milioni.
2. Tali assegni verranno attribuiti tramite concorso al cui bando, coerente con il regolamento attuativo che sara' approvato dalla Giunta regionale, con il parere vincolante della competente Commissione consiliare permanente, la Regione provvedera' annualmente.
3. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui ai punti e), f) i redditi sono determinati a norma dell'art. 2 (criteri per la determinazione della situazione economica equivalente) del DPCM. del 5 agosto 1999, n. 320 cosi' come integrato dal DPCM del 4 luglio 2000, n. 226.
4. I limiti di reddito indicati potranno essere annualmente adeguati agli indici STAT del costo della vita. Le dichiarazioni relative alla situazione economica potranno essere sottoposte ad accertamento secondo le norme attualmente previste per l'accesso allo stato sociale (redditometro).

Art. 13.
(Criteri per l'attribuzione dei contributi individuali)

1. Per agevolare il diritto allo studio, la Regione contribuisce alle spese sostenute dagli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori statali e scuole paritarie private e degli Enti Locali per l'acquisto dei libri di testo, per il trasporto e buoni pasto. I contributi sono cumulabili tra loro e con gli assegni di studio.
a) Possono accedere ai contributi gli alunni delle scuole superiori il cui reddito familiare non superi la cifra indicata all'art. 12 comma e). Ai contributi per i trasporti possono accedere solo gli alunni che, oltre alle sopra citate condizioni di reddito, utilizzano mezzi di trasporto extraurbani per raggiungere la propria scuola; ai contributi per i pasti possono accedere solo gli alunni che, avendo diritto ai contributi per i trasporti, si trovano a frequentare scuole in cui sono previste attivita' pomeridiane.

Art. 14.
(Criteri per l'attribuzione degli assegni individuali di studio)

1. Per agevolare il diritto allo studio, la regione attribuisce, oltre l'obbligo scolastico, assegni individuali di studio a studenti delle scuole secondarie superiori statali e scuole paritarie private e degli Enti Locali che versino in condizioni di disagio economico. Tale beneficio e' cumulabile con i contributi regionali, e non puo', in alcun caso, superare l'importo di 3 milioni annui.
a) Possono accedere ai contributi di cui al punto a) gli studenti il cui reddito familiare non superi la cifra indicata nell'art. 12 comma f).

Art. 15.
(Riparto dei fondi ai Comuni e loro destinazione)

1. Ai Comuni (o Comuni consorziati) spetta il 73% del fondo globale previsto dalla presente legge, che viene cosi' ripartito:
a) il 51% in proporzione alle spese che i Comuni sostengono per:
- i servizi di scuolabus, ivi compresi i costi di manutenzione e acquisto, o per le facilitazioni di pagamento dei trasporti urbani ad alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statale e degli Enti Locali;
- i servizi di mensa per le scuole dell'obbligo e dell'infanzia;
- i servizi integrativi scolastici;
- l'attuazione di corsi per l'Educazione degli Adulti;
- la fornitura dei libri di testo gratuiti agli studenti dell'obbligo scolastico e del post-obbligo delle scuole statali e paritarie private e degli Enti Locali in condizione di bisogno;
b) il 20% in proporzione al n. di alunni frequentanti scuole (dell'infanzia, dell'obbligo e superiori, statali e non statali) site nel Comune, tenendo conto, in relazione ai servizi aggiuntivi di cui abbisognano, che ogni alunno con handicap, straniero, nomade, del T.P. ; di classe sperimentale ex art. 3 conta per 2;
c) l'8% in proporzione alla superficie dei Comuni;
d) il 5% in proporzione al n. di corsi per l'Educazione degli Adulti attivati nel Comune; la destinazione di questo fondo e' vincolata;
e) il 10% in proporzione ai progetti presentati dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali, finalizzati al potenziamento delle scuole site in aree depresse, ad interventi volti ad attenuare il disagio sociale nella scuola e nel territorio, ad interventi volti a prevenire gli abbandoni e le ripetenze e contro la dispersione scolastica;
f) il 6% in relazione a progetti di innovazione e qualificazione della scuola pubblica, coerenti con la programmazione pluriennale regionale degli sbocchi professionali, presentati ai Comuni dai singoli istituti scolastici, da istituti associati, da altri organi collegiali della scuola.
2. Per la destinazione dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) non vi sono vincoli, se non quello dell'accordo con gli organi collegiali della scuola; i fondi di cui alle lettere d), e) e f) hanno, invece, destinazione vincolata.

Titolo IV. Norme finanziarie

Art. 16.
(Norme finanziarie)

1. Nello stato di previsione delle spese per il bilancio di previsione per l'anno 2001 e successivi vengono istituiti degli appositi capitoli aventi la seguente denominazione:
- "Contributi ai Comuni del Piemonte per agevolare il diritto allo studio per gli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori statali e paritarie private e degli Enti Locali": contributi individuali per l'acquisto libri di testo, spese di trasporto e buoni pasto (art. 13 della presente legge);
- "Contributi ai Comuni del Piemonte per agevolare il diritto allo studio per gli studenti delle scuole secondarie statali e paritarie private e degli Enti Locali": assegni individuali di studio (art. 14 della presente legge).
2. La dotazione finanziaria e' prevista per l'anno 2001 in lire 22.000.000.000 per il primo capitolo previsto dal precedente comma, nei termini di competenza di cassa e per lire 32.000.000.000 per il secondo capitolo, nei termini di competenza e di cassa.
3. Per gli anni finanziari successivi al relativo finanziamento si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 17.
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 29 aprile 1985, n. 49. "Diritto allo studio - Modalita' per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali" nonche' la legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 "Integrazione art. 8 legge regionale 29 aprile 1985, n. 49".