Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7141.

Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica, per l'esercizio della pesca e per la gestione degli ambienti acquatici.

Presentata da BOLLA EMILIO, CATTANEO VALERIO, COSTA ENRICO, GALLI DANIELE, PEDRALE LUCA, POZZO GIUSEPPE.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
All. A., B.

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni trasferite dai decreti del Presidente della Repubblica I5 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616 nonche' dal D. L 143/97 e in dipendenza della legge regionale 20 Novembre 1998, n. 34 tutela la fauna ittica presente nelle acque del territorio regionale nell'interesse della comunita', disciplina l'esercizio dell'attivita' alieutica, promuove la tutela degli ecosistemi acquatici ed attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.
2. La Regione, nell'osservanza dei principi e della vigente normativa statale nel campo della pesca e delle risorse idriche, persegue i seguenti obiettivi:
a) gestire e promuovere l'esercizio dell'attivita' alieutica valorizzandola quale fenomeno ricreativo ad elevato contenuto sociale;
b) attuare un piano programmato di tutela e di recupero dell'equilibrio ambientale e della fauna ittica del Piemonte;
c) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;
d) coinvolgere e dare responsabilita' a tali fini' al maggior numero di cittadini, in forma singola o associata, ed in particolare ai pescatori quali utenti organizzati;
e) finalizzare risorse economiche agli scopi del presente legge.
3. Sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge tutte le acque relative ai corsi d'acqua e ai bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale.
4. L'esercizio della pesca e' consentito, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e salvo sia da questa diversamente disposto, in tutte le acque del territorio regionale.
5. La pesca nelle acque comuni dell'Italia e della Svizzera e' disciplinata da apposita convenzione (L. 22/11/88 N. 530).

Art. 2.
(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. Alla Regione competono le funzioni legislative, di regolamentazione, programmazione e coordinamento al fine della pianificazione ed applicazione della presente legge.
2. La funzione amministrativa di attuazione delle programmazioni regionali e' esercitata dalle Province, ai sensi della Legge Nazionale 142 del 8/6/1990 e della legge regionale 20 Novembre 1998, n. 34, in piena autonomia, in conformita' e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.
3. Qualora se ne verifichino le condizioni tecniche e organizzative.oltre che di convenienza economica e con parere favorevole del C.C.P.P. , di cui al successivo art. 5, talune attivita' di propria competenza potranno essere affidate dalle Province, alle organizzazioni piscatorie riconosciute ai sensi del successivo art. 3 in forma diretta e responsabilizzata pur mantenendone il diretto ed esclusivo controllo, mediante protocolli convenzionali all'uopo predisposti in base alle tipologie degli interventi e alle figure giuridiche dei contraenti.
4. Le Province attueranno identico controllo anche sull'esercizio, del legittimo diritto di operare per il mantenimento e la valorizzazione del proprio bene, da parte di titolari o in ogni modo gestori di diritti esclusivi od usi civici.
5. Le Province, con parere favorevole del C.C.P.P. di cui al successivo art. 5, possono vietare temporaneamente l'attivita' di pesca sui corsi d'acqua o loro tratti, quando sia accertata urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche.
6. In caso d'inadempienza da parte delle Province nell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale, trascorso il termine di centottanta giorni da formale sollecito, si sostituisce a loro nell'adozione degli atti di loro competenza.

Art. 3.
(Riconoscimento e compiti delle organizzazioni piscatorie)

1. Possono chiedere il riconoscimento, agli effetti della presente legge, le organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico:
a) di carattere nazionale presenti ed operanti in almeno quattro province del Piemonte;
b) di carattere regionale operanti in piu' province aventi piu' di 2000 soci in regola con il pagamento della tassa regionale di cui all.art.42, e residenti in Piemonte;
c) di carattere provinciale aventi almeno 250 soci residenti nella provincia territorialmente interessata in regola con il pagamento della tassa regionale di cui all'art. 42.
2. Ai fini del riconoscimento delle Organizzazioni, ogni pescatore sara' conteggiato per una sola Organizzazione da esso indicata.
3. Le Organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:
a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;
b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una cosciente consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale sensibilizzandoli a tali necessita' in base al principio della cogestione;
c) collaborare con gli Enti pubblici competenti nella materia ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della programmazione del settore;
d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale;
e) svolgere attivita' gestionali dirette o a loro affidate dalle Province.
4. Le Organizzazioni piscatorie riconosciute ai sensi della presente legge potranno essere destinatarie di contributi finalizzati all'adempimento e alla realizzazione di quanto previsto al comma 3.
5. Il riconoscimento sara' effettuato dalla Regione previa specifica istanza da parte delle Organizzazioni interessate. Tale istanza dovra' pervenire alla Regione entro il 31 marzo, correlata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti. Tali requisiti saranno annualmente verificati dalla Regione medesima secondo modalita' da essa stabilite.

Art. 4.
(Comitato consultivo regionale per la pesca)

1. E costituito il Comitato consultivo regionale per la pesca ( C.C.R.P. ), organo tecnico-propositivo e consultivo della Regione.
2. Il Comitato e' convocato dal Presidente ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, comunque almeno ogni tre mesi, per esprimere pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia e puo' altresi' formulare proposte e suggerimenti per la corretta gestione ittica del territorio e monitorare la puntuale attuazione dei principi espressi dalla presente legge da parte dei diversi soggetti a tale scopo delegati o incaricati.
3. Il Comitato e' composto da:
a) Assessore regionale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
b) Assessore competente in materia d'ogni Provincia o suo delegato;
c) nove rappresentanti dei pescatori dilettanti di cui cinque designati dall'organizzazione piscatoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e quattro designati dalle altre organizzazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'art. 3 della presente legge;
d) un rappresentante dei pescatori di mestiere;
e) un rappresentante degli Assessorati regionali parchi e ambiente;
f) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale.
Possono inoltre partecipare senza diritto di voto:
g) un rappresentante degli allevatori ittici;
h) un rappresentante dei settori merceologici interessati alla pesca;
i) un rappresentante d'ogni altra organizzazione piscatoria riconosciuta ai sensi dell'art. 3.
4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario addetto all'Ufficio regionale della pesca. Il Segretario redige il processo verbale delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
5. Il Comitato e' costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
6. I componenti di cui al comma 3, escluse lett. a) e b) sono designati dai rispettivi Enti, Organizzazioni ed Associazioni. Decadono e sono sostituiti per dimissioni o per motivata sfiducia del designante.
7. Non possono far parte del Comitato coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca.
8. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data d'insediamento del Consiglio regionale e decade unitamente allo stesso e, comunque, svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato.
9. La Giunta regionale corrisponde a ciascun componente il Comitato, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, poiche' spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 5.
(Comitato consultivo provinciale per la pesca)

1. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R..4/5/1958 e' costituito in ogni Provincia il Comitato consultivo Provinciale per la pesca ( C.C.P.P. ), organo tecnico- propositivo e consultivo delle Province.
2. Ciascun Comitato e' convocato dal Presidente ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge e comunque almeno ogni tre mesi, per esprimere pareri in ordine ai provvedimenti provinciali in materia e puo' altresi' formulare proposte e suggerimenti per la corretta gestione ittica del territorio.
3. Ogni Comitato e' composto da:
a) l'Assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
b) nove rappresentanti dei pescatori dilettanti di cui cinque designati dall'organizzazione piscatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e quattro designati dalle altre organizzazioni piscatorie operanti nella provincia e riconosciute ai sensi dell'art. 3 della presente legge;
b) un rappresentante dei Parchi presenti in provincia;
c) un rappresentante dell'assessorato provinciale ambiente;
d) un rappresentante dei pescatori professionisti se presenti e esercitanti attivita' di pesca professionale in acque interne della Provincia;
e) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della Provincia.
Possono inoltre richiedere di partecipare senza diritto di voto:
g) un rappresentante per ogni altra organizzazione riconosciuta ai sensi dell'art. 3.
4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario addetto all'ufficio provinciale della pesca. Il Segretario redige il processo verbale delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
5. Il Comitato e' costituito con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale.
6. I componenti di cui al comma 3, esclusa lett. a), sono designati dai rispettivi Enti, Organizzazioni ed Associazioni decadono e sono sostituiti per dimissioni o per motivata sfiducia del designante.
7. Non possono far parte del Comitato coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca.
8. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta provinciale entro sei mesi dalla data d'insediamento del Consiglio provinciale e decade unitamente allo stesso e, comunque, svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato.

Art. 6.
(Ricerca e sperimentazione)

1. Per poter meglio esplicare i compiti e le funzioni di cui alla presente legge la Regione programma e pianifica specifiche attivita' di ricerca e sperimentazione e a tal fine si dotera' di:
a) un elenco di consulenti esperti nei settori dell'idrogeologia, ittiopatologia, ittiologia, ecologia e idrobiologia scelti dalla Giunta regionale sulla base delle domande e dei curricoli che gli interessati le dovranno far pervenire.
b) bandi di concorsi per la produzione di elaborati specifici e finalizzati che saranno pubblicati ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione di quanto dalla presente previsto.
2. A parita' d'offerta la Regione dara' la priorita' agli Istituti universitari e di Ricerca del Piemonte.
Le Commissioni esaminatrici ed aggiudicatrici saranno composte da esperti del settore iscritti ai rispettivi Albi Professionali e non svolgenti attivita' diretta o indiretta in Piemonte.

Titolo II. Pianificazione e zone speciali

Art. 7.
(Piano regionale per la gestione della pesca e della fauna ittica)

1. La Regione attua la pianificazione in materia mediante lo strumento del Piano regionale per la gestione della pesca e della fauna ittica.
2. Il Piano regionale determina le norme d'attuazione della politica generale che la Regione intende attuare nel settore, e' approvato dalla Giunta regionale sentito il C.C.R.P. e ha durata quinquennale.
3. Per i fini di cui al Comma 2, il Piano regionale indica le metodologie per la realizzazione dei Piani ittici Provinciali e individua i criteri di redazione della Carta ittica;
4. La Carta ittica e' un elaborato tecnico-scientifico cui la Regione fa riferimento, sentito i C.C.R.P. , per la programmazione generale del settore.

Art. 8.
(Piano ittico provinciale)

1. Le Province provvedono, sentito il C.C.P.P. , alla stesura dei Piani ittici Provinciali che definiscono i criteri operativi per gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale utili per la tutela, valorizzazione e gestione delle specie ittiche di cui all'art. 20 comma 7 ed in particolare:
- individuano gli ambienti che necessitano d'interventi per il recupero ambientale e quelli che richiedono interventi per la conservazione e tutela;
- forniscono le valutazioni circa la qualita' degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi;
- raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni e delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali;
- individuano le popolazioni ittiche appartenenti alle specie autoctone in funzione dell'ottimale valorizzazione e fruizione del bene;
- forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti.

Art. 9.
(Classificazione dei corsi idrici)

1. Ai fini della pesca, le acque del territorio regionale sono classificate in acque principali e secondarie.
2. Sono principali le acque lacustri che per la loro vastita' e per le condizioni biofisiche e biologiche consentono la pesca anche con attrezzi professionali.
3. Sono secondari i corpi idrici destinati alla pesca dilettantistica. nei quali e vietata la pesca con attrezzi professionali.
4. Le acque secondarie si distinguono nelle seguenti categorie:
a) zone popolate prevalentemente da salmonidi e timallidi;
b) zone popolate prevalentemente da ciprinidi;
c) zone particolari: zone di ripopolamento, zone turistiche e zone chiuse di pesca a pagamento.
5. La classificazione delle acque di cui al comma 1 e la zonazione ittica di cui al comma 4 a) e b) saranno deliberate dalla Giunta regionale con il parere favorevole del C.C.R.P. .
6. La classificazione delle acque che ricadono in parte nel territorio d'altre Regioni sono effettuate d'intesa con le Regioni territorialmente interessate.

Art. 10.
(Zone di protezione)

1. Le zone di protezione sono istituite e gestite negli ambienti che abbiano requisiti tali da garantire una efficace produttivita' ittiogenica oppure che siano caratterizzati dalla presenza di popolazioni ittiche autoctone di particolare interesse allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale. Tali zone devono consentire di:
a) facilitare l'ambientamento. la crescita e la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
b) fornire, mediante cattura, pesci appartenenti a specie autoctone per il ripopolamento.
2. L'istituzione, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di protezione, sulla base delle indicazioni del Piano ittico provinciale, sentito il parere del C.C.P.P. , sono deliberati dalla Giunta Provinciale.
3. Le zone di protezione sono istituite per una durata di almeno cinque anni e possono essere rinnovate per periodi anche inferiori.
4. Le Province provvedono direttamente alla gestione delle zone di protezione oppure mediante convenzione per l'affidamento in gestione di dette zone alle organizzazioni piscatorie riconosciute.
5. Nelle zone di protezione la pesca e' vietata; sono ammesse esclusivamente le catture a cura delle Province o delle organizzazioni piscatorie ai fini indicati al punto b) del precedente comma 1.
6. In tratti d'estensione adeguata posti immediatamente a valle o a monte delle zone di protezione gravanti sull'asta principale e popolate prevalentemente da salmonidi e timallidi, sentito il C.C.P.P. , la pesca potra' essere vincolata con apposito regolamento, emanato dalla Provincia competente per territorio, che soddisfi le seguenti condizioni:
a) sia permesso il solo prelievo d'esemplari di specie alloctone con cui Pero' non vi potra' essere effettuato alcun ripopolamento;
b) la pesca sia praticata con attrezzi e modalita' tali da consentire il rilascio col minimo danno degli esemplari di specie autoctone catturati.
7. Le suddette zone sono delimitate da tabelle recanti la scritta "zona di protezione divieto di pesca" o "limite zona di protezione regolamentazione particolare" e l'indicazione dell'articolo della presente legge in base al quale sono state autorizzate e, nel caso, del regolamento ivi vigente.

Art. 11.
(Zone turistiche di pesca)

1. Le Province, su istanza delle organizzazioni piscatorie riconosciute e sentito il C.C.P.P. possono autorizzare, regolamentandola con apposita convenzione, l'istituzione di zone turistiche di pesca a pagamento.
2. L'attivita' di gestione e' svolta dalle organizzazioni piscatorie riconosciute in conformita' ad un regolamento adottato dagli enti affidatari, sulla base di un disciplinare tipo predisposto dalla Regione.
3. Gli eventuali utili attivi dovranno essere utilizzati in zona per interventi gestionali.
4. La durata della concessione non puo' essere superiore ad anni dieci al termine dei quali la stessa deve essere espressamente rinnovata.
5. Il concessionario decade dal diritto derivatogli dalla concessione:
a) per il non utilizzo durante un anno, o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;
b) per mancata esecuzione delle opere previste dal disciplinare;
c) per inosservanza delle disposizioni legislative regolamentari in vigore. La decadenza e pronunciata con provvedimento motivato dal Presidente della Provincia previa diffida di due mesi all'interessato.
6. Le zone turistiche di pesca sono delimitate da tabelle recanti la scritta zona turistica di pesca e l'indicazione dell'articolo della presente legge, in base al quale sono state autorizzate.
7. Le Province hanno poteri di' vigilanza e controllo sulla gestione delle zone turistiche di pesca.
8. I concessionari devono trasmettere alla Provincia competente, ai fini di una puntuale informazione, entro il 31 marzo d'ogni anno dettagliata relazione in ordine all'attivita' delle zone turistiche di pesca.
9. Nelle zone di pesca turistica a pagamento le specie di cui all'art. 20 comma 7 non soggiacciono ai periodi di pesca, alla quantita' del pescato e alle misure minime stabilite dalla presente legge.

Art. 12.
(Zone chiuse dl pesca a pagamento)

1. La pesca a pagamento si puo' esercitare in acque stagnanti all'interno di proprieta' private non collegate con altre fluenti, o munite d'apposite strutture che impediscano la promiscuita' del pesce.
2. Chiunque intenda far esercitare la pesca a pagamento nelle acque di' cui al comma precedente e' tenuto a richiedere alla Provincia competente per territorio apposita autorizzazione.
3. Nell'atto d'autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza e tenuto il richiedente con particolare riferimento ai Piani ittici Provinciali, alle condizioni igienico-sanitarie di tali acque e alla collocazione di strutture di separazione delle acque dove avviene la pesca a pagamento da quelle a loro collegate.
4. L'inadempienza agli obblighi di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione oltre alle previste sanzioni amministrative.
5. L'autorizzazione di cui al primo comma potra' prevedere deroghe in ordine ai periodi di pesca, alla quantita'' del pescato e alle misure minime stabilite dalla presente legge.
6. Nelle acque in cui si esercita la pesca a pagamento non esiste l'obbligo di possesso della licenza di pesca e del versamento delle tasse e soprattasse di cui ai successivi art. 25 e 42.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari d'attivita' rientranti nel presente articolo devono presentare regolare domanda d'autorizzazione alla Provincia competente per territorio al fine della verifica dei requisiti strutturali ed igienico sanitari di cui ai commi precedenti.

Art. 13.
(Campi dl gara e per attivita' promozionali)

1. Le gare, le manifestazioni di pesca e i corsi per l'apprendimento di tecniche particolari di pesca nelle acque pubbliche possono essere organizzati da Organizzazioni piscatorie regolarmente costituite e senza fini di lucro e sono autorizzate dai competenti organi del C.O.N.I. , giusto il disposto del comma II. dell'art. 56 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616.
2. Per le gare che si svolgono nelle acque secondarie di tipo a) sono consentiti i ripopolamenti solo con salmonidi alloctoni compresi tra le specie di cui all'art. 20 comma 7. In tale caso alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione della specie e dell'entita' del ripopolamento che s'intende effettuare.
3. I campi di' gara e le norme di fruizione, sentito il parere del C.C.P.P. , saranno individuati dalle Province su indicazione dei competenti organi del C.O.N.I. .
4. Durante le gare, manifestazioni o corsi di pesca i campi di gara sono chiusi alla libera pesca e tali rimangono, per le zone a), dal momento dell'immissione del pesce fino al termine della gara: per le altre zone, dalla mezzanotte del giorno precedente la gara al termine della stessa.
5. Nei tratti dei corsi d'acqua prescelti per le gare e le manifestazioni di pesca e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applicano, ad eccezione delle specie di particolare interesse biologico individuate dai Piani ittici provinciali, le limitazioni nel numero delle catture, i periodi e le misure; per i soli salmonidi e timallidi andranno rispettati periodi e misure.
6. I tratti delimitati sono indicati con tabelle disposte a cura del soggetto organizzatore delle gare e manifestazioni di pesca.
7. E vietata la reimmissione di pesce morto nel corso d'acqua.
8. Gli organizzatori delle gare, delle manifestazioni e dei corsi di pesca sono responsabili della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze nonche' dell'adozione delle necessarie misure di sicurezza.

Art. 14.
(Tabelle segnaletiche)

1. Per l'indicazione di divieti o di delimitazioni previsti dalla presente legge o d'altra natura da istituire nelle acque regionali, i soggetti gestori devono provvedere, a proprie spese, all'installazione d'idonee tabelle.
2. E vietato rimuovere, danneggiare o in ogni modo rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali e provinciali.

Titolo III. Attivita' aventi ad oggetto acque ed alvei

Art. 15.
(Svuotamento o interruzione di corsi d'acqua)

1. Chi intenda svuotare bacini o interrompere corsi d'acqua o in ogni caso effettuare lavori che possano danneggiare l'idrofauna, deve farne richiesta, almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, al Presidente della Provincia competente per territorio.
2. Nei casi d'urgenza determinati da calamita' naturali o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, il titolare della concessione, quando e' costretto ad interrompere i corsi d'acqua o a svuotare bacini, deve comunicarne immediata alla Provincia territorialmente competente.
3. La fauna ittica prelevata in occasione d'asciutte od eventi che richiedano un simile intervento sara' reimmessa nello stesso corso d'acqua in tratti ove ne sia possibile la sopravvivenza o in ogni caso in altro d'identica gestione, faranno eccezione specie e quantitativi ben definiti nell'ambito della programmazione di cui all'art. 8.
4. Le attivita' di svaso dei bacini dovranno essere condotte in modo tale da non provocare l'immissione di solidi sedimentabili tali da alterare la capacita' biogenica del tratto a valle.
5. Le norme del presente articolo non si applicano ai bacini artificiali creati a scopo irriguo e ai canali per l'alimentazione idrica d'allevamenti ittici.

Art. 16.
(Occupazione del letto dei fiumi e dei torrenti)

1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei corpi d'acqua devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire il passaggio del pesce per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti a tal fine la Giunta regionale emana le disposizioni procedurali e tecniche cui debbono attenersi gli interessati e le Province cui compete curarne l'osservanza.
2. Il concessionario che richieda il rinnovo della concessione e/o modifiche e ristrutturazioni degli impianti, soggiace ad analogo obbligo di cui al comma I.
3. Nelle strutture di cui ai primo comma e nell'immediata vicinanza delle stesse, per un'estensione da determinarsi, puo' essere vietato esercizio della pesca con provvedimento della Provincia territorialmente competente.
4. Nel caso d'occupazione temporanea ai termine degli interventi sara' cura del concessionario ripristinare le condizioni idrobiologiche dell'alveo con il controllo degli Agenti di vigilanza.

Art. 17.
(Attivita' d'estrazione in alveo)

1. Salvo casi d'urgenza e' vietata l'estrazione d'inerti nei periodi di riproduzione della fauna ittica presente nel corpo idrico interessato.
2. Le attivita' d'estrazione d'inerti dovranno essere condotte in modo tale da non provocare l'immissione di solidi sedimentabili tali da alterare la capacita' biogenica del tratto a valle.
3. Gli organi che rilasciano le concessioni d'estrazione provvedono alla sospensione delle eventuali concessioni in atto nei corpi idrici interessati dai suddetti casi.

Art. 18.
(Derivazioni d'acque pubbliche)

1. Gli organi che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono a riportare nel disciplinare le prescrizioni previste a tutela della fauna ittica.
2. Le concessioni di derivazioni o ritenzioni d'acque dalle zone umide naturali ad acque correnti e permanenti devono, a garanzia della sopravvivenza della fauna ittica e della capacita' d'autodepurazione del corso d'acqua a valle delle opere di captazione idrica, prevedere il Deflusso Minimo Vitale ( DMV ) come disposto dalla legge 5 Gennaio 1994, n. 36 e dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
3. Nel caso in cui la captazione idrica interessi una zona umida naturale ad acque stagnanti permanenti, il prelievo dovra' garantire che le variazioni di livello idrico gia' presenti in natura non siano modificate in modo significativo.
4. Le Province, per quanto di competenza per le derivazioni e sulla base della valutazione del grado di sofferenza, anche ridotta, del corso d'acqua, possono imporre oltre alle opere di mitigazione anche un adeguato obbligo ittiogenico.

Titolo IV. Attivita' aventi ad oggetto la fauna ittica

Art. 19.
(Esercizio della pesca)

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna ittica mediante l'impiego di attrezzi consentiti dalla presente legge. Ogni altro modo di cattura e vietato e costituisce esercizio illegittimo.
2. La fauna ittica trattenuta appartiene a chi legittimamente la ha catturata.

Art. 20.
(Interventi ai fini gestionali)

1. Nell'ambito della programmazione regionale sono delegate alle Province ripopolamento e prelievo a fini gestionali di fauna ittica.
2. E data facolta' alle Province di interdire la pesca in occasione delle suddette operazioni al fine di ottimizzarne il risultato.
3. Le Province possono autorizzare l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonche' l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura del pesce a scopo di ripopolamento nonche' in caso di asciutta o a scopi scientifici.
4. L'attivita' di ripopolamento e' effettuata dalle Province, dai soggetti che gestiscono le zone speciali e dai titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico esclusivamente con le specie di cui al comma 7. Le Province entro il 31 dicembre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi. Trascorso tale termine i programmi proposti dai soggetti che gestiscono le zone speciali e dai titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico si danno per approvati.
5. Nell'ambito della pianificazione regionale di cui all'art. 7 comma 1 sono individuate quelle strutture che meglio permettono la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1.
6. Le Province in funzione delle deleghe ricevute e d'intesa con le Organizzazioni piscatorie riconosciute e i gestori di diritti esclusivi individuano nel territorio di competenza la miglior localizzazione funzionale delle strutture di cui al comma precedente al cui finanziamento provvederanno con fondi propri o destinativi dalla Regione.
7. Costituiscono idrofauna autoctona della Regione Piemonte le seguenti specie e semispecie: storione comune(Arcipenser sturio), storione cobice (Arcipenser naccari), storione ladano (Huso huso), agone (Alosa fallax lacustris), cheppia (Alosa fallax nilotica), trota fario (Salmo trutta fario), trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), temolo (Thymallus thymallus), luccio (Esox lucius), triotto (Rutilus erythrophthalmus), pigo (Rutilus pigus), cavedano (Leuciscus cephalus), vairone (Leuciscus souffia), sanguinerola (Phoxinus phoxinus), alborella (Alburnus alburnus alborella), tinca (Tinca tinca), scardola (Scardinius erythrophthalmus), lasca (Chondrostoma genei), savetta (Chondrostoma soetta), gobione (Gobio gobio), barbo canino (Barbus meridionalis), barbo (Barbus plebejus), cobite (Cobitis taenia), cobjte mascherato (Sabanejewia lartvata), anguilla (AnguilIa anguilla), persico reale (Perca Fluviatilis), cagnetta (Salaria fluviatilis), ghiozzo padano (Padogobius martensi), scazzone (Cottus gobio), Lampreda padana (Lethenteron zanandreai), gambero di fiume (Astacus astacus), cozza (Unio elongatulus e Anodonta cygnea).
Costituiscono ittiofauna alloctona presente da epoca storica nelle acque della Regione Piemonte e di particolare interesse alieutico o commerciale le seguenti specie: carpa (Cyprinus carpio), trota fario (Salmo trutta trutta) nell'ecotipo atlantico, persico trota (Micropterus salmonides), salmerino di fonte (Salvelinus fontanilis), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), lauarello (Coregonus lavaretus), bondella (Coregonus macrophtalmus), carpa erbivora o amur (Ctenopharyngodon idella).

Art. 21.
(Importazione di specie ittiche, controlli sanitari, trasporto e allevamenti)

1. E' vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche non comprese nell'art. 20 comma 7, salvo che si tratti di specie destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali o alimentari ed a condizione che sia sicuramente accertata la loro non idoneita'' alla riproduzione spontanea e naturale nelle acque interne italiane
2. Possono essere autorizzati dalla Giunta regionale, sentiti il C.C.R.P. , gli allevamenti di specie non comprese nell'art. 20 comma 7 in bacini opportunamente delimitati secondo le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione stessa, esclusivamente per fini alimentari.
3. L'introduzione di specie non comprese nell'art. 20 comma 7 nei casi consentiti dal comma I, deve essere autorizzata dal Ministero per le Politiche Agricole.
4. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di tutelare il patrimonio ittico piemontese, il pesce oggetto di ripopolamento deve essere sottoposto a preventivo controllo sanitario presso il luogo di provenienza
5. Il pesce di lunghezza inferiore rispetto alle misure minime previste, deve essere destinato esclusivamente ai ripopolamenti od agli allevamenti. Solo in relazione a tale destinazione, i suddetti esemplari possono formare oggetto di commercio e di trasporto.
6. Per tutto quanto non contemplato della presente legge vanno osservate le norme del regolamento di polizia veterinaria nonche' dal DPR 555 del 30/12/ 92 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanita' del 2/9/96.

Art. 22.
(Attivita' d'acquacoltura)

1. L'attivita di acquacoltura, nei limiti di cui al comma 1 del precedente articolo, puo' essere esercitata nei bacini artificiali opportunamente delimitati ed isolati rispetto al sistema idrico circostante, secondo le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione della Provincia competente per territorio.
2. L'impianto e l'esercizio di allevamento di specie ittiche a scopo di ripopolamento o alimentare sono sottoposti a preventiva autorizzazione per richiesta dell'interessato.
3. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza e tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alla tutela delle specie autoctone ed al rispetto delle vigenti norme sanitarie.
4. L'autorizzazione puo' essere revocata in caso di riscontro, da parte dei competenti organi di controllo, della mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell'impianto.
5. L'autorizzazione consente al titolare o a persone da lui autorizzate, di prelevare il pesce anche con attrezzature non conformi a quelle previste dalla presente legge.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di allevamenti ittici a scopo alimentare o di ripopolamento devono presentare regolare domanda d'autorizzazione alla Provincia competente per territorio al fine della verifica dei requisiti strutturali ed igienico sanitari di cui ai commi precedenti.

Art. 23.
(Autorizzazioni all'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone dl risaia)

1. L'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia e consentito unicamente con specie di cui all'art. 20 comma 7 ed e' sottoposta ad autorizzazione annuale rilasciata dalla Provincia competente per territorio
2. La domanda deve essere inviata ogni anno alla Provincia competente e deve riportare:
a) la superficie espressa in ettari e relative particelle catastali;
b) i nominativi delle persone addette alla piscicoltura;
c) altri eventuali elementi atti ad individuare la zona;
d) le specie ittiche oggetto di allevamento.
3. Nell'atto di autorizzazione sono riportati, oltre al nome della ditta interessata, i dati di cui al comma 2.
4. Durante l'esercizio della loro attivita' nella zona di risaia, le persone indicate nell'atto di autorizzazione provinciale sono dispensate dall'obbligo di munirsi della licenza di pesca e possono esercitare la pesca stessa con qualsiasi rete ed attrezzo.
5. Le persone indicate nell'atto di autorizzazione provinciale possono pescare nella zona oggetto di autorizzazione le specie ittiche anche se non hanno raggiunto le lunghezze minime legali.
6. Delle autorizzazioni rilasciate deve essere comunicata, ai servizi veterinari delle A.S.L. competenti per territorio ed alla Regione Piemonte.

Titolo V. Esercizio della pesca: autorizzazioni

Art. 24.
(Classificazione della pesca)

1. L'attivita' della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, nelle seguenti classi:
- pesca professionale;
- pesca dilettantistica o sportiva;
- pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
2. La pesca professionale o di mestiere e' esercitata come attivita' lavorativa esclusiva o prevalente, a scopo di lucro e puo' svolgersi sia in forma cooperativistica sia in forma autonoma.
3. La pesca dilettantistica o sportiva e l'attivita' che e' esercitata nel tempo libero, senza scopo di lucro.
4. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attivita' dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici.

Art. 25.
(Obbligo della licenza)

1. Per esercitare la pesca nelle acque della regione Piemonte con eccezione di quelle regolamentate dall'art. 12 occorre essere titolari di licenza di pesca. Questa, ai sensi del comma 10 dell'art. 2 della legge n. 537 del 14/11/1993, consiste in una denuncia, da parte dell'interessato di inizio dell'attivita' di pesca da inviarsi alla Provincia di residenza.
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza e del tesserino, ove richiesto, nell'esercizio delle loro funzioni;
a) gli addetti all'acquacoltura;
b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
c) il personale delle Province e di altri Enti o Organizzazioni autorizzato, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento;
d) minori residenti in regioni ove l'obbligo della licenza non sia per loro previsto.

Art. 26.
(Ttipi di licenza)

1. La licenza di tipo A autorizza il pescatore di mestiere all'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti e altri attrezzi elencati nella tabella annessa alla presente legge (allegato A). La licenza di tipo A puo' essere rilasciata soltanto a cittadini italiani o dell' U.E. .
2. La licenza di tipo B autorizza il pescatore sportivo all'esercizio della pesca con canna, anche attrezzata con mulinello e con piu' ami, bilancia di lato non superiore a m. 1.50 e tirlindana. La tirlindana e' consentita limitatamente ai laghi classificati tra le acque principali.
3. La licenza di tipo C e' rilasciata ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero per un periodo non superiore a 90 giorni e consente l'utilizzo degli attrezzi previsti per la licenza di tipo B. La licenza di tipo C puo' anche essere rilasciata da Organizzazioni e esercizi appositamente convenzionati con le Province.
4. Il titolare della licenza di pesca e' tenuto ad esibire ai soggetti preposti alla vigilanza:
- documento di riconoscimento (patente, carta identita', passaporto) in corso di validita';
- versamenti di cui al successivo art. 37 in corso di validita' quando richiesti;
- licenza di pesca e tesserino (ove necessario);
- documentazione attestante il permesso ad esercitare la pesca nelle zone particolari di cui all'art. 9 comma 4 c) o in acque gravate da diritti esclusivi od usi civici.
5. La Regione predispone i modelli della denuncia di cui al comma 1 del precedente articolo.
6. Ai titolari di licenza di pesca di tipo Be C e' vietata la vendita del pescato.
7. Le Province curano la tenuta dei registri dei titolari della licenza di pesca.

Art. 27.
(Requisiti di eta' per la licenza)

1. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo A, B e C coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'.
2. Per il rilascio della licenza di tipo A si seguono le procedure previste dalla legge 13/03/58 n. 250.
3. Le licenze di tipo B e C possono essere richieste anche dai minori di anni 18.
4. Ai minori, di eta' inferiore ai quattordici anni, che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello, la licenza di pesca di tipo B o C e' autorizzata senza l'obbligo del pagamento delle tasse e soprattasse indicate dalle vigenti norme sulla disciplina delle concessioni regionali.

Art. 28.
(Validita' della licenza)

1. Le licenze di pesca hanno validita' su tutto il territorio nazionale dal giorno della denuncia dell'inizio dell'attivita' di pesca.
2. L'esercizio della pesca non e consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non sia in regola con il versamento delle tasse di cui all'art. 42. Qualora il titolare della licenza non intenda esercitare la pesca per uno o piu' anni, non e tenuto al versamento delle tasse e soprattasse annuali corrispondenti.
3. Il pagamento delle tasse e soprattasse avviene secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
4. Il versamento e' valido per il periodo di un anno dal giorno corrispondente all'avvenuto pagamento.
5. Per quanto attinente alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della legge regionale n. 1 del 29/12/1971.
6. La Provincia esercita il potere di sospensione, nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 29.
(Deterioramento, distruzione e smarrimento della licenza)

1. In caso di deterioramento, distruzione o smarrimento della licenza, il titolare non puo' ottenere il rilascio di un duplicato e pertanto deve provvedere ad una nuova denuncia presso la Provincia di residenza. Tale modalita'' si applica anche in caso di variazione di residenza. La documentazione attestante l'avvenuto versamento mantiene la sua validita'.

Art. 30.
(Tesserino regionale controllo catture)

1. La Regione entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge procedera' all'istituzione del Tesserino regionale controllo catture quale strumento di controllo e valutazione della pressione di pesca. Il Tesserino e' gratuito ed e' rilasciato annualmente dalla Provincia di residenza, o territorialmente competente, dietro richiesta dell'interessato. Il tesserino puo' anche essere rilasciato da Organizzazioni piscatorie ed esercizi appositamente convenzionati con la Provincia.
2. Il tesserino ha validita' annuale e corrisponde all'anno solare compreso nel periodo di validita'' dei versamenti di cui all'art. 37.
3. Al termine della sua validita'' il tesserino deve essere restituito, anche in caso di mancata nuova richiesta.
4. In caso di omessa restituzione del Tesserino regionale Controllo Catture non potra' essere rilasciato il Tesserino per l'anno successivo.
5. Alle Province e' affidato il compito della elaborazione dei dati derivanti dall'analisi dei tesserini.
6. Sono obbligati al possesso del tesserino regionale segnacatture tutti coloro che intendano esercitare l'attivita' di pesca nelle acque classificate a) di cui all'art 9 comma 4 e tutti coloro che pur pescando in acque classificate b) intendano trattenere salmonidi o timallidi.

Titolo VI. Esercizio della pesca: specie, tempi e quantita' attrezzi e modalita'

Art. 31.
(Periodi di pesca, quantita' e misure minime)

1. E vietato trattenere le specie sotto indicate nei seguenti periodi:
Agone dal 1° maggio al 30 giugno
Cheppia dal 1° aprile al 30 giugno
Lavarello dal 1° dicembre al 15 febbraio
altri Coregonidi dal 1° dicembre al 15 gennaio
Barbo, Pigo e Barbo Canino dal 15 maggio al 30 giugno
Alborella con le reti dal 15 maggio al 30 giugno
Cavedano con le reti dal 15 maggio al 30 giugno
Luccio dal 1° febbraio al 31 marzo
Pesce Persico dal 1° aprile al 31 maggio
Persico Trota dal 10 maggio al 15 giugno
Carpa dal 15 maggio al 30 giugno
Tinca dal 15 maggio al 30 giugno
Trota nei laghi (elenco all. B ) dal 15 ottobre al 31 gennaio
Trota Fario, Trota Marmorata o Salmerino Alpino da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.
Temolo da un'ora dopo il tramonto dell'ultima domenica di novembre ad un'ora prima dell'alba della prima domenica di luglio.
2. E' sempre vietato trattenere le specie sotto indicate:
Lampreda padana
Storione comune
Storione cobice
Storione ladano
Gambero di fiume
Molluschi: Unio e Anodonta
3. Ai fini di garantire la riproduzione deIl'ittiofuna e' vietato trattenere pesci la cui lunghezza, misurata dall'apice del muso all'estremita' della pinna caudale, sia inferiore alle seguenti misure:
Anguilla cm. 35
Carpa cm. 35
Coregonidi cm. 30
Luccio cm. 50
Pesce Persico cm. 18
Persico Trota cm. 25
Salmerini cm. 22
Temolo cm. 35
Tinca cm. 20
Tinca in lago cm. 30
Trota Fario cm. 22
Trota Marmorata cm. 35
Trota nei laghi (all. B) cm. 30
Trota lridea cm. 20
Barbo Comune cm. 15
Agone cm. 15
Pigo cm. 15
Cavedano cm. 15.
4. In tutte le acque il pescatore dilettante, non puo' trattenere, per ogni giornata di pesca, piu' di due lucci, piu' di due carpe, piu' di otto capi complessivi tra salmonidi e timallidi, di cui non piu' di due temoli e due trote marmorate, e non piu' di cinque chilogrammi delle altre specie ad esclusione di siluro, pesce gatto e carassio trattenibili senza limiti, nel conteggiare i cinque chilogrammi va sottratto l'esemplare di maggiori dimensioni. Ogni pescatore non potra' trattenere nell'arco dell'anno piu' di 10 temoli e 10 trote marmorate.
5. I limiti di cui ai commi 1-3-4 non si applicano nelle acque in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e nelle zone chiuse di pesca a pagamento nonche' negli altri casi previsti dalla l.r..
6. Chiunque trasporti pesce proveniente dalle zone di cui al comma 5 deve essere munito di dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'allevamento o dal gestore della pesca a pagamento che n'attesti la provenienza
7. Nelle acque secondarie di categoria a) di cui all'art. 9 comma 4 e' vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.
8. Sono in deroga al precedente comma le acque indicate dalla tabella annessa (allegato A):
a1) in cui la pesca del temolo e dei ciprinidi e consentita esclusivamente con esche artificiali in superficie dal giorno successivo alla prima domenica di ottobre all ultima domenica di novembre; la stessa, dalla prima domenica di novembre, va esercitata esclusivamente a piede asciutto per la protezione della delle aree di riproduzione naturale trota.
a2) in cui al fine di ridurre la proliferazione del cavedano (Leuciscus cephalus) la pesca dei ciprinidi e' consentita tutto l'anno esclusivamente con esche vegetali.
9. Nei laghi e nei bacini montani compresi i bacini artificiali al di sopra dei 1000 metri di altitudine la pesca e' vietata da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre a un'ora prima dell'alba della prima domenica di giugno.
10. Nella pesca professionale, gli attrezzi da posta, fermo restando la possibilita' di utilizzo durante il periodo notturno, devono essere collocati non prima di due ore dal tramonto e prelevati non oltre due ore dopo l'alba.
11. La pesca dilettantistica e' consentita da un'ora prima del levare del sole e un'ora dopo tramonto.
12. Ai soli fini della cattura di anguilla, bottatrice, siluro, pesce gatto e carassio la pesca e' consentita durante le ore notturne nelle acque classificate principali e secondarie ad eccezione di quelle classificate di categoria a) con gli attrezzi e le modalita' seguenti:
a) l'uso di due canne con o senza mulinello e con lenza armata di due sole esche:
b) il divieto dell'uso di fonte luminosa quando tale uso sia diretto ad attirare il pesce;
c) il divieto di detenere altre specie ittiche con esclusione di quelle utilizzate come esche e comunque non comprese tra quelle di cui al comma 3.
13. Dal 15 maggio al 30 giugno e' vietato l'uso del pasturatore inteso come contenitore di pastura o larve collegato alla lenza.

Art. 32.
(Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale)

1. Nelle acque principali al pescatore munito di licenza di tipo A) e consentito l'uso personale degli attrezzi da pesca nei luoghi e nei periodi indicati nella tabella annessa alla presente legge (allegato B).
2. Gli attrezzi non devono occupare piu' della meta' della larghezza del corso d'acqua nel quale la pesca e' esercitata.
3. E' vietato usare le reti a strascico, nonche' lasciarle trascinare dalla corrente.
4. La misura delle maglie delle reti si prende ad attrezzo bagnato, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
5. I titolari di licenze di tipo A che intendono esercitare la pesca nelle acque principali del Piemonte, con attrezzature professionali, dovranno munirsi di apposito tesserino statistico, predisposto dalla Provincia di competenza.

Art. 33.
(Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica)

1. Nelle acque principali ad ogni pescatore munito di licenza di tipo B) e C) e' consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalita' sotto specificate:
a) un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non piu' di cinque esche naturali o artificiali o 26 lanzette per alborelle;
b) una bilancia con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su un palo di manovra non superiore ai metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci da misurarsi in conformita' all'art.32. L'uso della bilancia e consentito unicamente dalla sponda o greto a piede asciutto. E consentito unicamente l'ausilio della corda munita di pioli. L'uso dell'attrezzo e consentito esclusivamente nei luoghi e nei tempi stabiliti da apposito atto della Provincia competente per territorio.
c) una tirlindana armata con un massimo di' cinque esche naturali o artificiali limitatamente ai laghi classificati tra le acque principali.
2. Nelle acque secondarie, di categoria b), ai pescatori muniti di licenza di tipo B) e C), e' consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalita' sotto specificate:
a) un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non piu' di due esche naturali o artificiali o con un massimo di cinque mosche o camole artificiali.
b) di una bilancia con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su un palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci da misurarsi in conformita' all'art. 32. L'uso della bilancia e' consentito unicamente dalla sponda o greto a piede asciutto. L'uso dell'attrezzo e'' consentito esclusivamente nei luoghi e nei tempi stabiliti da apposito atto della Provincia competente per territorio.
3. Nelle acque secondarie di categoria a) e' consentito l'uso personale di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di una sola esca naturale o artificiale (cucchiaino e simili, streamer, ninfe e mosche piombati o no) o con un massimo di quattro mosche artificiali in superficie( sistema valsesiano o inglese). E' vietato l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante radente il fondo.

Art. 34.
(Posto d1 pesca e distanza degli attrezzi)

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. La Provincia dovra' attivarsi con proprie iniziative o presso altri Enti affinche' sia reso possibile l'accesso al posto di pesca con particolare riguardo ai pescatori invalidi o portatori di' handicap.
3. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze:
a) non inferiore a 10 metri, nel caso in cui due o piu' pescatori esercitino la pesca con la canna;
b) non inferiore a 15 metri tra le persone e tra i punti piu' vicini alle reti, nel caso in cui due o piu' pescatori esercitino la pesca con la bilancia;
c) non inferiore al doppio dello sviluppo del piu' grande degli attrezzi, nel caso in cui due o piu' pescatori esercitino la pesca con le reti, ad eccezione della bilancia;
d) non inferiore a 30 metri tra persona e persona e tra i punti piu' vicini di ogni attrezzo, nel caso in cui due o piu' pescatori esercitino la pesca, contemporaneamente con la canna e con la bilancia;
e) non inferiore a 30 metri, nel caso in cui due o piu' pescatori esercitino la pesca contemporaneamente con canna o con rete.

Art. 35.
(Modalita' e tecniche dl pesca vietate)

1. E vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allarmare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non e consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali elencati nell'allegato B) del presente regolamento fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque di categoria a) di cui all'art. 9, comma 4, e vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito, o esche che ne contengano, ed ogni tipo di pasturazione. E vietato altresi' tenere quanto indicato in prossimita' di dette acque. Nei laghi e nei bacini montani compresi i bacini artificiali al di sopra dei 1600 metri di altitudine e' vietata la pesca con pesce vivo e la detenzione dello stesso salvo si tratti di sanguinerola (Poxinus poxinus).
4. E' vietata la pesca da sopra i ponti carrai.
5. E' vietata la pesca da natanti salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non e' consentito pescare durante la navigazione, la pesca va esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi dovranno essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca di mestiere o con tirlindana.
6. E vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino e' consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce.
8. E' vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. E' vietata la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti.
10. E vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. E vietato altresi' detenere le sostanze sopra indicate in prossimita' delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
11. E' vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalle Province ai sensi della presente legge, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. E vietata la pesca subacquea. E vietato altresi' tenere attrezzi atti a praticarla (fiocine, fucili ecc....) in prossimita' delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
13. E' vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. E' vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. E vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni. arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, in altre parole impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. E vietato pescare durante l'asciutta completa o incompleta salvo che con la canna. Preavvisando la Provincia di competenza e' consentito il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche.
17. E vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando piu' di un terzo della loro larghezza.

Art. 36.
(Pesca nei corsi d'acqua confinanti con altre Regioni)

1. Nei corsi d'acqua confinanti con altre regioni e possibile adeguare, con provvedimento della Provincia competente per territorio e previo accordo con l'Ente gestore confinante, le modalita' di pesca secondo quanto stabilito per il tratto d'acqua prevalente.

Art. 37.
(Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione art. 12;
b) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza tipo B e C, art. 26 comma 6;
c) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca art. 12 comma 3;
d) da lire 100.000 a lire 600.000 per le violazioni alle disposizioni di cui all'art.13 commi 5 e 7 e all'art. 14 commi 1e2;
e) da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per la mancata ottemperanza alle disposizioni degli art. 15, 16, 17 e 18 (attivita' su acque ed alvei);
f) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per le violazioni alle disposizioni e ai divieti di cui alI'art.2O (interventi a fini gestionali);
g) da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per le violazioni alle disposizioni ed ai divieti di cui all'art. 21 (importazioni specie esotiche);
h) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chi eserciti l'allevamento di specie ittiche a scopo di acquacoltura senza la prescritta autorizzazione prevista all'art. 12 comma 2;
i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi eserciti la pesca in violazione degli art. 25 comma 1 e 28 comma 2 e 4;
l) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chi eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi consentiti ai titolari di autorizzazione di tipo A senza essere munito della relativa licenza o, in possesso di licenza tipo A, in acque non destinate alla pesca professionale;
m) da lire 5.000 a lire 30.000 per chi, pur essendo titolare di valida licenza e relativi versamenti, non li esibisca agli Agenti di vigilanza al momento della richiesta; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento richiesto entro 15 giorni all'Ente a cui fa riferimento l'Agente contestante la violazione, nel caso in cui il trasgressore non esibisca il documento nel predetto termine soggiace alla sanzione da lire 100.000 a lire 600.000;
n) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chi consenta l'esercizio della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione prevista dall'art. 14 comma 1;
o) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca od in acque soggette a concessioni amministrative senza autorizzazione del titolare o concessionario;
p) da lire 50.000a lire 300.000 per la violazione alle disposizioni o ai divieti previsti dall'art.31 commi 1, 3, 4, 12 lettera c) con la maggiorazione di una quota di lire 100.000 per ogni pesce, oltre il primo, trattenuto fuori misura, in periodo non consentito, in esubero alla quantita' numerica o per chilogrammo intero eccedente i cinque;
q) da lire 100.000 a lire 600.000 per le violazioni alle disposizioni dell'art. 31 commi 2, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 lettere a) e b);
r) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chi, in possesso di licenza tipo A), peschi in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi mezzi non consentiti o usi attrezzi professionali con modalita' o tempi diversi da quelli previsti dagli art. 31, 32 e 35 da lire 50.000 a lire 300.000 per le violazioni alle disposizioni o ai divieti;
s) da lire 100.000 a lire 600.000 per le violazioni alle disposizioni dell'art. 33, dell'art. 34 e dell'art. 35 ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16 e17;
t) da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per le violazioni alle disposizioni dell'art. 35, commi 9, 10 e 11;
u) da lire 200.000 a lire I .200.000 per le violazioni alle disposizioni art. 35 commi 6, 12, 15;
v) da lire 1 00.000 a lire 600.000 per le violazioni alle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo, nonche' ad ogni altra prescrizione disposta in attuazione della presente legge.
2. L'applicazione delle sanzioni e' attuata secondo le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, nr.689.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitati dalle Province e impiegati per interventi in materia di tutela della fauna ittica.

Titolo VII. Vigilanza e sanzioni

Art. 38.
(Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative e' affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle Province, nonche' agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale, alle guardie addette ai Parchi nazionali e regionali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica d'ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2. La vigilanza e altresi' affidata alle Guardie Giurate volontarie ( G.G.V. ) nominate su richiesta delle Organizzazioni Piscatorie riconosciute.Le G.G.V. devono possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S. e prestare giuramento davanti al Pretore.
3. Le G.G.V. sono nominate tra coloro che hanno seguito i corsi ai sensi del successivo art. 41.
4. L'attivita' di vigilanza e coordinata dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente per territorio.

Art. 39.
(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)

1. Per l'esercizio della vigilanza gli agenti di cui all'art. 39 possono chiedere esibizione dei documenti di cui all'art. 26 comma 4, degli attrezzi e del pescato a qualsiasi persona trovata in esercizio di pesca.
2. Essi possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce (art. 32 R.D. n. 1604).
3. Le G.G.V. , le quali accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689 e ne trasmettono copia all'Autorita' Amministrativa competente. Esse, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.
4. Le specie ittiche detenute in violazione alle norme della presente legge devono essere sequestrate e reimmesse nel corso d'acqua se ancora vive dandone atto nel verbale di sequestro seguendo le procedure previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e dalla legge regionale 27/04/85, n. 45 e successive modificazioni.

Art. 40.
(Corsi di preparazione e aggiornamento per G.G.V.)

1. Il riconoscimento della qualita' di G.G.V. e' subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati annualmente dalle Province che ne rilasciano attestato d'idoneita'.
2. Gli aspiranti G.G.V. , possono altresi' frequentare corsi di formazione indetti dalle singole Organizzazioni Piscatorie riconosciute al fine di prestare servizio per le stesse.
3. Le G.G.V. che avranno frequentato i corsi indetti dalle Province ed ottenuto il conseguente attestato, potranno prestare servizio presso singole Associazioni richiedenti, senza dover necessariamente frequentare altro corso di formazione.
4. Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle acque e dell'ambiente in generale oltre alla procedura amministrativa e penale degli atti tipici degli agenti ittici.
5. Le Province le Organizzazioni Piscatorie riconosciute provvedono inoltre all'aggiornamento professionale delle G.G.V. .
6. Le G.G.V. che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono gia' nominate, possono continuare la loro attivita in deroga alla frequenza dei corsi di cui ai commi 1-2-3.

Art. 41.
(Risarcimento del danno ambientale)

1. Il danno, non derivante dall'attivita' di pesca, provocato a qualsiasi titolo all'ittiofauna costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al risarcimento.
2. Chiunque arrechi danno al patrimonio ittico o all'ambiente acquatico mediante inquinamento dei corpi idrici o per altra causa ivi compresa l'inosservanza delle norme di cui al titolo III, fatte salve le relative sanzioni amministrative, e tenuto al risarcimento.
3. L'azione di risarcimento e' esercitata dalla Provincia competente per territorio.
4. I criteri generali per la determinazione dell'entita' del risarcimento sono stabiliti dalla Regione
5. La relativa somma, introitata dalle Province deve essere reimpiegata per il ripopolamento del corpo idrico e per opere di ripristino e riqualificazione del corso d'acqua alterato.

Titolo III. Tasse e contributi

Art. 42.
(Tasse di concessione regionale)

1. Tasse e soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.
2. L'esercizio della pesca non e' consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non e' in regola con il versamento delle tasse e soprattasse di cui al comma precedente.
3. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
4. Il versamento e' valido per un periodo di 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento.
5. Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della legge regionale 29.12.1971, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 43.
(Ripartizione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca sono ripartiti annualmente dalla Regione nella misura dell'80% alle Province, in proporzione al numero delle licenze attive in ciascuna di loro, per lo svolgimento di funzioni e compiti previsti dalla presente legge.
2. Il restante 20% e' trattenuto dalla Regione ed e' da destinarsi per interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della fauna ittica e della pescosita' delle zone di particolare pregio da attuarsi da parte delle Province e delle Organizzazioni piscatorie riconosciute.
3. Le Province, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono tenute a presentare alla Regione una relazione illustrativa delle spese sostenute con i fondi assegnati.

Titolo IX. Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 44.
(Norme finanziarie)

1. I proventi delle tasse e soprattasse di concessione regionale in materia di pesca affluiscono agli appositi capitoli di bilancio regionale denominati:
- tasse e soprattasse di concessione regionale in materia di pesca.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sono istituiti nel bilancio regionale di previsione annuale i seguenti capitoli:
- spese per divulgazione della normativa inerente la disciplina della pesca e promozione della stessa e della conoscenza dell'idrobiologia e dell'ittiofauna come previsto dall art. 1 della presente legge;
- spese per la consulenza scientifica come previsto dall'art. 6 della presente legge;
- contributi alle Province e alle Organizzazioni Piscatorie riconosciute per interventi per il recupero e la gestione degli ecosistemi acquatici e della fauna ittica, per attivita' di vigilanza nonche' per ogni attivita' riguardante la disciplina della pesca come previsto agli art. 1 e 43 della presente legge.
3. Le spese per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge sono a carico del richiedente.

Art. 45.
(Disposizioni transitorie e abrogazioni di legge)

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle Province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia sino alla loro scadenza.
2. Il Comitato regionale e i Comitati provinciali per la pesca costituiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati sino alla costituzione dei nuovi organismi.
3. Le caratteristiche delle reti e degli attrezzi devono essere adeguate a quelle prescritte dalla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
4. Sino alla nuova classificazione delle acque, prevista dall'art. 9 della presente legge, rimane in vigore la classificazione disposta con deliberazioni della Giunta regionale in conformita' all'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7.
5. E abrogata la legge regionale 18febbraio 1981, n. 7 e sue successive modifiche o integrazioni nonche' ogni altra disposizione in materia di pesca o tutela della fauna ittica in contrasto con la presente legge.

Allegato A.


Allegato A:
a1) Elenco acque di cui all'art. 31 comma 8 in cui la pesca del temolo e dei ciprinidi e' consentita esclusivamente con esche artificiali di superficie dal giorno successivo alla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di novembre; la stessa, dalla prima domenica di novembre, va esercitata esclusivamente a piede asciutto per la protezione delle aree di riproduzione della trota;

- Provincia di Torino:
fiume Dora Baltea.

- Provincia di Cuneo:
torrente Varaita: dalla diga di Polangera a Po;
torrente Vaira: dalla SS Verzuolo-Busca-Cuneo fino al ponte di Dronero
(SS. 22);
fiume Po: dal ponte di Staffarda a valle;
fiume Stura di Demonte: dalla diga di Rocca Sparvera fino al ponte di Castelletto Stura.

- Provincia di Vercelli:
fiume Sesia;
fiume Dora Baltea.

- Provincia di Novara:
fiume Sesia.
- Provincia del V.C.O. :
fiume Toce: dal ponte di Migiandone a valle.

a2)Elenco acque di cui all'art. 2 comma 8 in cui al fine di contenere la proliferazione del cavedano (Leuciscus cephalus) la pesca dei ciprinidi e' consentita tutto l'anno esclusivamente con esche vegetali.

- Provincia del V.C.O. :
fiume Toce: dal ponte della superstrada uscita Mergozzo a valle.

Allegato B.


Allegato B: Elenco delle acque classificate principali e relativi attrezzi di pesca consentiti ai titolari di licenza di tipo A

Lago di Viverone
1)Attrezzi da posta.
A) Altana pic per coregone.
- Lunghezza massima della rete mt .duecento. Lunghezza minima mt. cinquanta. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quarantatre'. L'uso di detta rete e' vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

B) Antanella per tinca.
- Lunghezza massima della rete mt. duecento. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trenta. L'uso di detta rete e' vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

C) Antanella per scardola.
- Lunghezza massima della rete mt. cento.Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. trentacinque. L'uso di detta rete e' vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

D) Tremaglione o tremag per pesce persico.
- Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete mt. uno e venti. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. ventotto. L'uso di detta rete e' vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

E) Panterina per pesce persico.
- Lunghezza massima della rete MT. cinquanta. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. Venticinque. L'uso di detta rete e' vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

2) Attrezzi ad inganno.
A) Bertovello o bertovel per pesce persico.
- Lunghezza massima della rete mt. due. Altezza massima della rete mt. uno. . Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm.ventidue. L'uso di detta rete e' vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

B) Bertovello per scardola.
- Lunghezza massima della rete mt. due. Altezza massima della rete cm. ottanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. . L'uso di detta rete e' vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca.

3) Vari
A) Bilancia senza sacca - pesca fund quadrato.
- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. . L'uso di detta rete e' vietato dal 1. aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

B) Bilancia o balenzia o quadratell o balanza.
- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. . L'uso di detta rete e' vietato dal 1. aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

C) Tirlindana per pesce persico.
- Con non piu' di cinque ami. L'uso di detto attrezzo e' vietato durante il divieto di pesca del pesce persico.

D) Canna.
- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenze armate da non piu' di cinque ami.

Lago di Mergozzo - lago d'Orta
1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio ( tremag).
- Lunghezza massima della rete mt.sessanta. Altezza massima della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. trenta. L'uso di detta rete e' vietato dal 15 ottobre al30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.

B) Tremaglino ( tremagin).
- Lunghezza massima della rete mt. quaranta. Altezza massima della rete mt. uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete e' vietato dal 15 ottobre al30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.

C) Rete volante per coregone.
- Lunghezza massima per diverse reti agganciate insieme mt. quattrocento. . Altezza massima della rete mt. dieci. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quarantacinque.

D) Rete volante per trota.
- Lunghezza massima per diverse reti agganciate insieme mt. quattrocento. Altezza massima della rete mt. undici. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. cinquantacinque.

E) Rete da fondo per luccio e tinca.
- Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete mt. due e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. quarantacinque.
Ogni pescatore puo' collocare un massimo di tre reti da fondo.

F) Lenza da fondo
- Una lignola corda con un massimo di trenta ami. L'uso di detto attrezzo e vietato dal 25 aprile al 31 maggio.

2) attrezzi ad inganno
A) Bertovello
- Diametro massimo della bocca mt. uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detto attrezzo e' vietato dal 1. dicembre al 30 giugno. E' sempre vietato l'uso del bertovello con l'ausilio delle frascate o arginelle.

B) Nassa
- Diametro massimo della bocca mt. uno. La distanza tra i vimini o tra le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. quindici.

3) vari
A) Bilancione
- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti.

B)Bilancia
- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici
C) Canna
- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non piu' di cinque ami.

Lago Maggiore
La pesca nel lago Maggiore e' disciplinata dalla convenzione italo-elvetica.

Fiume Po (Per tutto il tratto interessante, la Provincia di Vercelli)
1) Attrezzi da posta

A) Tremaglio
- Lunghezza massima della rete mt. quaranta. Altezza massima mt. uno. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete e' vietato dal 1. aprile al 30 giugno.

B)Lenza da fondo, Lignola, Corda.
- Ogni pescatore non puo' collocare piu' di cinque lenze aventi un numero di ami non superiore a dieci.

1) Vari.
A)Bilancia.
- Il lato della rete non deve essere superiore a mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete e' vietato nel periodo dal1. aprile al 15 luglio.

B) Apparecchi da pesca con "vivo" ( natum)
- Ogni pescatore non puo' collocare piu' di tre apparecchi, nello spazio complessivo di mt. quindici.

C) Canna
- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non piu' di cinque ami.

FIUME PO (Per tutto il corso interessante la Provincia di Alessandria fino al confine con la Regione Lombardia)
1) Attrezzi da posta.

A) Tremaglio o filare.
- Lunghezza massima della rete mt. cento. Altezza massima della rete mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete e' vietato dal 1. giugno al 30 giugno.
B) Lincio (Strage)
- Lunghezza massima della rete mt. sessanta. Altezza massima della rete cm. novanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici. L'uso di detta rete e' vietato dal 1. giugno al 30 giugno.

C) Trenna.
- Lunghezza massima della rete mt. cinquanta. Altezza massima della rete mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. venti. L'uso di detta rete e' vietato dal 1. giugno al 30 giugno.

D) Spaderna.
- Un massimo di tre spaderne con non piu' di venti ami per lenza.

2) Vari.
A) Bilancia grande.
- Lato massimo della rete mt. tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

B) Bilancia media.
- Lato massimo della rete mt. due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici Bilancia.

C) Bilancia.
- Lato massimo della rete mt. uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. quindici.

D) Canna.
Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non piu' di cinque ami.