Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7129.

Proposta di legge al Parlamento: 'Modifica della Costituzione' 'Ordinamento Federale dello Stato' .

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MARCENARO PIETRO, MORICONI ENRICO, SAITTA ANTONINO.

Art. 1

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 114 - La Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni e alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, sia diversamente disposto con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".
2. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 117 - La potesta' legislativa e' ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione Europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;
b) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
c) Difesa e Forze Armate; armi, munizioni ed esplosivi;
d) Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
e) Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento Europeo;
f) Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti Pubblici nazionali;
g) Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
h) Cittadinanza, stato civile e anagrafe;
i) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
j) Determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;
k) Istruzione Universitaria;
l) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Citta' Metropolitane;
m) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
n) Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'impegno.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, beni culturali, promozione e organizzazione di attivita' culturali.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. La legge statale o regionale attribuisce la potesta' regolamentare ai Comuni, alle Province, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da legge dello Stato".
3. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 119 - I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province ed alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province e Regioni.
I Comuni, le Province e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
4. L'articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 127 - La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
5. L'articolo 131 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 131 - Le Regioni sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Lucania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige / Sudtirol, Umbria, Valle d'Aosta / Valle d'Aosta e Veneto.
Forme e condizioni particolari di autonomia nonche' potesta' di legislazione primaria o concorrente in ordine alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e in materia di istruzione universitaria, Enti Locali, organizzazione della giustizia di pace, politiche di sicurezza urbana, possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge di cui al secondo comma del presente articolo e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la Regione interessata, ed e' sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi".