Proposta di legge regionale, n. 7126.
Norme per la tutela della fauna ittica e per l'esercizio della pesca. Capo I. Disposizioni generali e ripartizione delle competenze 1. La Regione Piemonte tutela la fauna ittica autoctona presente nelle acque del territorio regionale nell'interesse della comunita', disciplina l'esercizio dell'attivita' alieutica, promuove la tutela degli ecosistemi acquatici, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica e attua interventi di conservazione ambientale.
1. Alla Regione spettano i compiti di regolamentazione, di programmazione, d'indirizzo, di coordinamento e d'orientamento di cui alla presente legge.
1. Possono richiedere il riconoscimento, agli effetti della presente legge, le Organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico, a carattere:
1. E' costituito il Comitato consultivo regionale per la pesca, organo tecnico-propositivo e consultivo della Regione.
1. E' costituito da ogni Provincia il Comitato consultivo provinciale per la pesca, organo tecnico - propositivo e consultivo delle Province.
1. E' istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale, per la gestione della fauna ittica, organo tecnico e consultivo, composto dai seguenti membri:
1. Il reticolo idrografico piemontese, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, e' suddiviso in Bacini di pesca.
1. I Comitati consultivi provinciali per la pesca possono proporre la costituzione di Comitati di bacino organizzati nelle forme dei sodalizi per il volontariato (secondo quanto previsto dalla "Legge quadro sul volontariato" 266, 11 agosto 1991).
1. La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sull'idrobiologia, biologia della pesca, ittiologia, ittiopatologia, acquacoltura, idrologia e idrogeologia.
Capo. II. Pianificazione, classificazione delle acque e zone particolari 1. La Regione attua la programmazione in materia di tutela e di gestione della fauna ittica mediante il Programma regionale d'intervento.
1. Le Province predispongono entro un anno dall'approvazione da parte della Giunta regionale del programma regionale d'intervento, i Piani ittici provinciali, finalizzati alla tutela della fauna ittica e alla gestione della pesca.
1. Ai fini della pesca gli ambienti acquatici del territorio regionale sono classificati in acque principali e secondarie.
1. Le zone di protezione sono istituite e gestite, negli ambienti che abbiano requisiti tali da garantire una buona produttivita' ittiogenica e/o una buona qualita' delle acque, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone. Tali zone devono consentire di:
1. La Provincia, sentito il parere del Comitato consultivo provinciale pesca, puo' autorizzare l'istituzione di zone turistiche di pesca, classificate come zone c1 in conformita' all'articolo 12.
1. Le gare, le manifestazioni di pesca e i corsi per l'apprendimento di tecniche particolari di pesca nelle acque pubbliche possono essere organizzati da associazioni piscatorie regolarmente costituite e senza fini di lucro e sono autorizzati dalla Provincia che a tal fine puo' delegare competenti organi sportivi.
1. Le zone chiuse di pesca classificate c3, sono individuate in zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprieta' private.
1. Le zone a regolamento particolare c4, anche definite come zone "No-kill", corrispondono a tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attivita' di pesca e' consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato; qualora ricadano in zonazione ittica a salmonidi l'attivita' di pesca e' consentita esclusivamente con mosche artificiali il cui amo sia privo di arresto.
1. I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, Enti, associazioni in virtu' delle leggi dello Stato, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali della Regione in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge, permangono fino alla loro scadenza.
1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto d'uso civico si svolge in conformita' alle norme della presente legge.
1. I confini delle zone previsti all'articolo 12 sono pubblicizzati con tabelle metalliche, esenti da tasse, di colore bianco dalle dimensioni minime di cm. 25x30, barrate in rosso e recanti rispettivamente le scritte:
Capo III. Attivita' aventi ad oggetto acque ed alvei - Danno ambientale 1. Chi intende svuotare bacini o interrompere corsi d'acqua o comunque effettuare lavori che possano danneggiare l'idrofauna, deve darne comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, alla Provincia competente per territorio.
1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che comportino l'occupazione totale o parziale del letto di bacini e corsi d'acqua, interrompendone il deflusso in modo tale da ostacolare le migrazioni trofiche e/o riproduttive dei pesci, devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire il passaggio dei pesci al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio naturale delle popolazioni ittiche presenti.
1. E' vietata l'estrazione d'inerti nei periodi di riproduzione delle specie ittiche presenti nel corpo idrico interessato.
1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica.
1. Il danno, non derivante dall'attivita' di pesca, provocato a qualsiasi titolo all'ittiofauna costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
Capo IV. Attivita' aventi ad oggetto la fauna ittica 1. Costituisce esercizio di pesca ogni azione diretta alla cattura di fauna ittica. Lo stesso e' legittimo solo se attuato mediante l'impiego d'attrezzi consentiti dalla presente legge. Ogni altro modo di cattura e' vietato.
1. Sono considerati pescatori professionisti nelle acque interne, i soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, previa dimostrazione dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori alla piccola pesca marittima e delle acque interne) da allegarsi alla denuncia di cui al successivo comma 3.
1. I ripopolamenti costituiscono, nel loro insieme, un sistema per la gestione dell'ittiofauna in tutti gli ambienti acquatici presenti nel territorio regionale, ad eccezione delle zone c1, c2 e c3 classificate al comma 4 dell'articolo 12 della presente legge, nelle situazioni in cui sia necessario:
1. La Provincia autorizza l'uso di apparecchi a generatore o accumulatore autonomo di energia elettrica per il sistema di elettropesca, aventi caratteristiche tali da non produrre danni al patrimonio ittico, nonche' l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura di pesci a scopo di ripopolamento, di studio e nei casi previsti dalla presente legge
1. L'attivita' d'acquacoltura e' esercitata nei bacini artificiali opportunamente delimitati ed isolati rispetto al sistema idrico circostante, secondo le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione della Provincia competente per territorio sulla base di apposite disposizioni approvate dalla Giunta regionale.
1. L'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia e' sottoposto ad autorizzazione annuale rilasciata dalla Provincia
Capo V. Esercizio della pesca: specie, tempi, quantita', attrezzi e modalita' 1. La pesca dilettantistica e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
1. Nelle acque principali, di cui all'allegato B, al pescatore professionista e' consentito l'uso personale degli attrezzi da pesca nei luoghi e nei periodi indicati nella tabella annessa al regolamento regionale, approvati con D.C.R., n. 770-10725 del 31 ottobre 1984 e successive modificazioni.
1. Nelle acque principali ad ogni pescatore dilettante e' consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalita' di seguito specificate:
1. La Provincia competente per territorio si attiva con proprie iniziative o presso altri Enti e soggetti pubblici o privati affinche' sia:
1. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
Capo VI. Vigilanza e sanzioni amministrative 1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati agli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, nonche' agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale, alle guardie addette ai Parchi nazionali e regionali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
1. Per l'esercizio della vigilanza i soggetti di cui all'articolo 37 possono chiedere l'esibizione dei documenti di cui all'articolo 27, comma 8, degli attrezzi e del pescato a qualsiasi persona trovata in esercizio di pesca.
1. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di A.G.V. e' subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione promossi ed organizzati dalle Province oppure promossi, previa autorizzazione delle Province medesime, dalle Organizzazioni piscatorie o dai Comitati di bacino ed al conseguimento di un attestato d'idoneita' rilasciato dagli organizzatori, previo superamento di un apposito esame
1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto di carattere penale e tributario previsto dalle leggi vigenti, sono cosi' sanzionate:
Capo VII. Tasse e contributi 1. A decorrere dal 1. gennaio successivo all'anno di approvazione della presente legge le tariffe previste dal d. lgs. 230/1991 per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono cosi' modificate:
1. In attuazione del d. lgs. 230/1991 la Giunta regionale annualmente ripartisce alle Province, in proporzione al numero dei versamenti effettuati in ciascuna di esse, una quota non superiore al cinquanta per cento dei proventi derivanti dalle soprattasse sulle concessioni in materia di pesca introitate nel precedente anno. Tale quota e' destinata allo svolgimento delle attivita' di gestione della fauna ittica, della pesca dilettantistica e della vigilanza
1. La Giunta regionale prevede la concessione alle Province di finanziamenti per favorire gli interventi di tutela, valorizzazione e gestione della fauna ittica autoctona previsti dai Piani ittici provinciali di cui all'articolo 11.
Capo VIII. Norme finanziarie, transitorie e finali 1. I proventi delle tasse e soprattasse di concessione regionale in materia di pesca affluiscono nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione dell'entrata regionale con la denominazione: "Proventi dalle tasse e soprattasse di concessione regionale in materia di pesca".
1. Sono abrogati, salvo quanto altrove previsto:
1. I Comitati consultivi regionale e provinciali per la pesca nonche' la Commissione regionale per la gestione della pesca costituiti in base alla l.r. 7/1981, si intendono confermati sino alla costituzione dei nuovi organismi da costituirsi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della presente legge.
Allegato A. Ittiofauna autoctona della Regione Piemonte
Allegato B. Elenco delle acque classificate principali
Allegato C. Elenco delle zone ittiche a trota marmorata e/o temolo del reticolo idrografico piemontese
Allegato D. Individuazione delle zone particolari di cui all'art. 12 comma 4 della presente legge
Allegato E. Elenco delle acque di cui all'articolo 32 comma 5 (estensione periodo di pesca al temolo)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
All. A., B., C., D., E.
(Finalita' della legge)
2. La Regione, nell'osservanza dei principi e della vigente normativa statale nel campo della pesca e delle risorse idriche, persegue i seguenti obiettivi:
a) gestire e promuovere l'esercizio dell'attivita' alieutica valorizzandola quale fenomeno ricreativo ad alto contenuto sociale;
b) favorire la conservazione della naturale produttivita' ittiogenica dei corpi d'acqua naturali e tutelare le specie ittiche autoctone;
c) attuare un piano programmato di tutela e di recupero dell'equilibrio ambientale e della fauna ittica autoctona del Piemonte;
d) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;
e) coinvolgere e responsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata, ed in particolare i pescatori quali utenti organizzati;
f) promuovere la ricerca e la sperimentazione ai fini della conservazione e dell'incremento della fauna ittica;
g) finalizzare risorse economiche agli scopi della presente legge.
3. Per l'attuazione dei suddetti obiettivi si tiene conto:
a) della conservazione delle specie ittiche autoctone del Piemonte;
b) delle specie ittiche che possono subire riduzione delle popolazioni presenti nelle acque superficiali della regione per effetto delle alterazioni ambientali;
c) delle specie ittiche ad elevato valore naturalistico o endemiche o comunque considerate rare in quanto le loro popolazioni sono scarsamente rappresentate o il loro areale di distribuzione e' limitato.
4. Sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge tutte le acque relative ai corsi d'acqua e ai bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale.
5. L'esercizio della pesca e' consentito, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e, salvo sia da questa diversamente disposto, in tutte le acque del territorio regionale.
6. La pesca nelle acque comuni dell'Italia e della Svizzera e' disciplinata da apposita convenzione (legge 22 novembre 1988, n. 530); la Regione e le Province territorialmente interessate opereranno affinche' detta convenzione sia coerente con la presente legge, sentiti anche i Comitati consultivi in essa previsti.
(Esercizio delle funzioni amministrative)
2. La funzione amministrativa d'attuazione della programmazione regionale, nonche' di gestione della fauna ittica e della pesca, e' esercitata dalle Province, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e delle leggi regionali 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) ed 8 luglio 1999, n. 17.
3. Qualora se ne verifichino le condizioni tecniche, organizzative e d'economicita', sentito il Comitato consultivo provinciale pesca di cui all'articolo 5, attivita' di propria competenza potranno essere affidate dalle Province, in forma diretta e responsabilizzata sotto il proprio diretto controllo, ad altri Enti locali o alle Organizzazioni piscatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 3.
4. Le Province, sentito il Comitato consultivo provinciale pesca, hanno facolta' di vietare temporaneamente l'attivita' di pesca su corsi d'acqua o loro tratti, quando sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico o per sopravvenute condizioni ambientali o metereologiche.
5. In caso d'inadempienza da parte delle Province nell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale, trascorso il termine di novanta giorni da formale sollecito, esercita il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 20 novembre 1998, n. 34.
(Riconoscimento e compiti delle Organizzazioni piscatorie)
a) nazionale;
b) locale, con almeno cinquecento aderenti in regola con il pagamento della tassa regionale di cui all'articolo 27, che dimostrino l'idoneita' tecnico organizzativa ad assolvere gli scopi di cui al comma 3.
2. Ai fini della presente legge, le Organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:
a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli anche negli organi consultivi;
b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una cosciente consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
c) collaborare con gli Enti pubblici competenti nella materia ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della pianificazione di settore;
d) proporre la nomina di propri addetti alla vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale;
e) volgere le attivita' gestionali dirette o a loro affidate dalle Province;
f) rilasciare i tesserini segnacatture come previsto dall'articolo 26, comma 3.
3. Le Organizzazioni piscatorie riconosciute possono usufruire di contributi finalizzati all'adempimento di quanto previsto al comma 2; detti contributi non possono essere utilizzati per quanto previsto ai successivi articoli 14 e 16.
4. Il riconoscimento e' effettuato dalla Giunta regionale a seguito di domanda corredata di dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e annualmente verificato sulla base d'identica dichiarazione da far pervenire entro il 31 marzo d'ogni anno. Per il venire meno, in tutto o in parte, dei requisiti previsti la Giunta regionale puo' procedere alla revoca del riconoscimento o mantenerlo, se lo ritenga opportuno, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 comma 2; il riconoscimento va comunque revocato in caso di dichiarazione mendace.
(Comitato consultivo regionale per la pesca)
2. Il Comitato e' convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno e comunque ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, per esprimere pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia e puo' altresi' formulare proposte e suggerimenti per la corretta gestione ittica del territorio.
3. Il Comitato e' composto da:
a) l'Assessore regionale con delega in materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante per ciascuno dei Comitati consultivi provinciali di cui all'articolo 5;
c) un rappresentante per ciascun'Organizzazione piscatoria riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 comma 1;
d) un rappresentante del Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale di cui all'articolo 6;
e) un rappresentante dei pescatori di mestiere;
f) un rappresentante dell'Unione regionale delle Province Piemontesi ( U.R.P.P. ).
4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
5. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f), sono designati dai rispettivi Enti, organizzazioni ed associazioni.
6. Possono far parte del Comitato coloro che non siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca. Tale condizione va comprovata a mezzo d'autocertificazione.
7. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data d'insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente allo stesso e, comunque, svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato.
8. La Giunta regionale corrisponde a ciascun componente, per ogni effettiva partecipazione alle sedute e in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
(Comitato consultivo provinciale per la pesca)
2. Ciascun Comitato e' convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno e comunque ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, per esprimere pareri in ordine a provvedimenti provinciali in materia e puo' altresi' formulare proposte e suggerimenti per la corretta gestione ittica del territorio.
3. Ogni Comitato e' composto da:
a) l'Assessore provinciale con delega in materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante per ciascun'Organizzazione piscatoria riconosciuta ivi presente e operante;
c) un rappresentante per ciascun Comitato di bacino ivi costituto;
d) un rappresentante dei Parchi naturali istituiti sul territorio provinciale;
e) un rappresentante dei pescatori professionisti;
f) un esperto in idrobiologia e ittiologia;
un rappresentante delle Comunita' montane presenti sul territorio provinciale, congiuntamente designato;
g) un rappresentante dei Comuni designato dalle loro Associazioni maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante dell'Assessorato provinciale Ambiente.
4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario provinciale. Il Segretario redige il verbale delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
5. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) sono designati dai rispettivi Enti, organizzazioni ed associazioni, il rappresentante di cui alla lettera f) dalla Provincia.
6. Possono far parte del Comitato coloro che non siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca. Tale condizione va comprovata a mezzo d'autocertificazione.
7. Il Comitato e' costituito dalla Provincia entro e non oltre sei mesi dalla data d'insediamento del Consiglio Provinciale, decade unitamente allo stesso e, comunque, svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato.
(Comitato consultivo tecnicoscientifico regionale)
a) l'Assessore regionale con delega in materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) due esperti in idrobiologia, biologia della pesca ed ittiologia;
c due esperti in acquacoltura ed ittiopatologia;
d) due esperti in idrologia e/o idrogeologia.
e) Gli esperti sono designati dalle Universita' degli Studi, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche della Regione Piemonte e dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La designazione e' effettuata tenuto conto dei curricula dei candidati.
2. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso Presidente provvede comunque alla nomina, applicando i poteri di surroga.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale sono svolte da un funzionario del competente Settore regionale. Il Segretario redige i processi verbali delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
4. Il Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data d'insediamento del Consiglio regionale e decade unitamente al Consiglio regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato tecnico-scientifico regionale.
5. Il Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale e' convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, per esprimere pareri tecnico-scientifici richiesti dalla Regione.
6. In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti il Comitato e' corrisposto, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono a carico della Regione.
(Bacini di pesca)
2. I Bacini di pesca sono ambiti territoriali omogenei dal punto di vista del reticolo idrografico/ambientale ai fini della gestione dell'ittiofauna. Essi saranno individuati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, sulla base d'elaborati tecnici che saranno predisposti dal Comitato consultivo tecnico-scientifico.
3. Per i singoli Bacini, o per unita' di piu' Bacini, anche se territorialmente competenti a piu' Province, devono essere previste omogenee modalita' di gestione della fauna ittica e dell'esercizio della pesca dilettantistica e professionale, con conseguente coordinamento delle attivita' tecniche ed amministrative delle Province stesse.
(Comitati di bacino)
2. Ai Comitati di bacino potranno partecipare anche pescatori non organizzati e Organizzazioni piscatorie non riconosciute purche' regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalita' in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del Bacino di pesca.
3. La costituzione del Comitato di bacino e' deliberata dalla Province interessate previa proposta di cui al comma 1; per ogni Bacino di pesca si prevede un solo Comitato (salvo accorpamenti di due o piu' Bacini od eventuali disaggregazioni sulla base delle indicazioni della Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della presente legge).
4. I Comitati di bacino collaborano con le Province ed hanno il compito di esprimere pareri su tutte le iniziative interessanti il Bacino di pesca di competenza e riguardanti la gestione della pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali; collaborano inoltre alle funzioni di vigilanza in materia con propri Agenti ittici volontari, nonche' alla gestione dei centri pubblici di produzione di fauna autoctona. Promuovono altresi' iniziative d'informazione e divulgazione relativamente ai temi di gestione e tutela degli ambienti acquatici.
5. Le Province, previa approvazione di un regolamento di gestione, possono stipulare convenzioni con i Comitati di bacino per l'affidamento in gestione dei Centri ittiogenici e per l'esercizio delle attivita' di vigilanza volontaria.
(Ricerca e sperimentazione)
2. A tal fine la Giunta regionale si avvale della collaborazione degli Istituti universitari, delle Province, di Enti e Amministrazioni pubbliche e di istituti ed esperti di provata competenza.
(Programma regionale di intervento)
2. Il Programma regionale d'intervento ha durata quinquennale ed e' lo strumento con il quale la Giunta regionale programma e coordina le iniziative idonee al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1.
3. Il Programma regionale d'intervento:
a) indica le metodologie per la realizzazione dei Piani ittici provinciali;
b) coordina i Piani ittici provinciali;
c) individua l'ammontare dei finanziamenti necessari alla realizzazione dei Piani ittici provinciali;
d) raccoglie ed elabora i risultati degli studi e delle ricerche relative agli ambienti acquatici;
e) cura l'aggiornamento della Carta Ittica relativa al territorio della Regione Piemontese;
f) indica le linee di intervento per la tutela della fauna ittica e la gestione della pesca.
4. La Giunta regionale entro dodici mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, sentiti il Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale e il Comitato consultivo regionale per la pesca, approva il Programma regionale d'intervento.
(Piano ittico provinciale)
2. Il Piano ittico provinciale:
a) fornisce dati relativi alle popolazioni ittiche presenti nelle acque provinciali;
b) fornisce dati relativi ai parametri fisici, chimici e biologici degli ambienti acquatici;
c) individua gli ambienti che necessitano di interventi per il recupero ambientale;
d) individua gli ambienti che richiedono interventi di conservazione e tutela;
e) individua le specie e le popolazioni ittiche che necessitano di particolari interventi di tutela e recupero;
f) individua le metodologie d'immissione e ripopolamento ritenute idonee per tutte le acque provinciali;
g) censisce, al fine di quanto previsto dal successivo articolo 18, i diritti esclusivi di pesca e gli usi civici vantati sul proprio territorio;
h) individua la classificazione e zonazione delle acque ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della presente legge;
i) raccoglie le istanze degli Enti locali in merito alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione turistica dei territori di loro competenza.
3. Il Piano ittico provinciale deve altresi' indicare le zone particolari di cui all'articolo 12 comma 4 della presente legge.
4. I Piani provinciali sono approvati dalle Giunte Provinciali sentiti i Comitato consultivo provinciale pesca, hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati prima della loro scadenza.
5. I Piani provinciali adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti ai fini della compatibilita' con il Programma regionale d'intervento.
6. I Piani provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi 120 giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale, oppure in caso di assenso espresso entro tale termine.
7. Nel caso in cui la Giunta regionale, ai sensi del comma 5, formuli osservazioni, le Province sono tenute a recepire le stesse ed a ritrasmettere il Piano ittico provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione. In tal caso il Piano e' approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalita' di cui al comma 6.
8. Qualora la Provincia non adempia quanto disposto nel presente articolo, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
(Classificazione delle acque)
2. Sono acque principali gli ambienti acquatici che, per loro superficie e produttivita' ittiogenica, consentono la pesca anche con attrezzi professionali.
3. Sono acque secondarie gli ambienti acquatici destinati alla pesca dilettantistica, nei quali e' vietata la pesca con attrezzi professionali.
4. Le acque principali e secondarie si distinguono nelle seguenti categorie:
a-zone ittiche:
a1-zone a trota fario;
a2-zone a trota marmorata e temolo, (altrove anche denominate nel loro insieme zone a salmonidi);
a3-zone a ciprinidi;
b-zone di protezione;
c-zone particolari:
c1-zone turistiche;
c2-zone per attivita' agonistiche e promozionali;
c3-zone chiuse di pesca;
c4-zone a regolamento particolare;
c5-diritti esclusivi ed usi civici.
Le zone di protezione e le particolari, ad eccezione delle c3, ricadranno sempre e comunque in una zonazione ittica. Le sole zone particolari potranno anche, se compatibili, essere tra loro coincidenti.
5. La classificazione in categorie delle acque di cui al comma 4 e' disposta dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico-scientifico regionale e il Comitato consultivo regionale pesca, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La classificazione delle acque, le modalita' e i tempi di pesca e di ripopolamento riguardanti gli ambienti che ricadono in parte nel territorio d'altre Regioni sono effettuate d'intesa con le Regioni territorialmente interessate in modo da garantire criteri d'omogeneita' di gestione delle acque stesse.
6. In fase di prima applicazione della legge le zone ittiche a trota marmorata e temolo sono classificate secondo l'elenco riportato nell'allegato C.
7. La Giunta regionale, sentiti il Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale e il Comitato consultivo regionale per la pesca, ha facolta', in base ai Piani ittici provinciali, di apportare modifiche alla classificazione delle acque.
(Zone di protezione)
a) facilitare l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
b) fornire, mediante cattura, soggetti appartenenti a specie autoctone, per il ripopolamento di idonei ambienti acquatici.
2. L'istituzione, il rinnovo, la modificazione e la revoca sono deliberati dalla Provincia, in attuazione del Piano ittico provinciale, sentito il parere del Comitato consultivo provinciale pesca.
3. Il numero e l'estensione delle zone di protezione devono essere tali da garantire la protezione ed il mantenimento di popolazioni stabili e ben strutturate delle specie ittiche autoctone. Tali zone sono istituite per una durata pari a quella del Piano ittico provinciale.
4. Nelle zone di protezione la pesca e' vietata; sono ammesse esclusivamente le catture a cura della Provincia o dell'Organizzazione piscatoria riconosciuta o del Comitato di Bacino eventualmente affidatari.
(Zone turistiche di pesca)
2. Le zone turistiche di pesca sono individuate dalla Provincia, sentiti gli Enti locali, con il Piano ittico provinciale e la loro istituzione e' autorizzata nel rispetto dei limiti di cui all'allegato D.
3. La domanda per la concessione deve essere presentata da un'Organizzazione piscatoria riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 comma 1 o da un Comitato di Bacino costituito ai sensi dell'articolo 8 comma 3 alla Provincia ed indicare:
a) il periodo, non superiore a sei anni e rinnovabile, al quale si vuole estesa la concessione;
b) il programma illustrante finalita' e metodi di gestione.
4. L'attivita' di gestione e' svolta in conformita' di un regolamento adottato dagli enti affidatari, sulla base di un disciplinare approvato dalla Provincia e che deve prevedere:
a) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed i termini per l'esecuzione degli interventi di gestione dell'ittiofauna;
b) le condizioni alla quali la concessione e' sottoposta nei riguardi dell'agricoltura, dell'esercizio della pesca esclusiva, della polizia della pesca e della polizia delle acque, anche rispetto agli interessi di terzi e di altri pubblici interessi;
c) le modalita' di ammissione all'esercizio della pesca dei richiedenti;
d) le quote di accesso;
e) eventuali disposizioni particolari;
f) le misure di sorveglianza;
g) il numero di segnali da apporre, a spese del concessionario, lungo i limiti della zona umida oggetto di concessione;
h) il carattere obbligatorio delle disposizioni del regolamento.
5. La concessione e' revocata dalla Provincia nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge, ovvero gravi e ripetute inosservanze dell'atto di concessione.
6. Nelle zone turistiche di pesca non si applicano, per i soli salmonidi alloctoni, le limitazioni quantitative di cui all'articolo 32.
7. La vigilanza e il controllo sulla gestione delle zone turistiche di pesca sono esercitati dalla Provincia.
(Zone per attivita' agonistiche e promozionali)
2. Le attivita' di cui al comma 1 possono avere luogo soltanto nelle acque classificate zone c2 di cui all'articolo 12, comma 4, in ambienti particolari e ben delimitati, denominati campi fissi di gara, la cui individuazione e' demandata al Piano ittico provinciale.
3. In dette zone le modalita' di fruizione devono, salvo lo stretto periodo necessario per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, garantire il normale accesso a tutti i pescatori.
4. Durante le gare, le manifestazioni ed i corsi di pesca, i medesimi tratti sono chiusi alla libera pesca e tali rimangono, per le zone a salmonidi, dal momento dell'immissione del pesce fino al termine della gara; per le altre zone, dalla mezzanotte del giorno precedente la gara al termine della stessa.
5. Nei tratti fissati per le gare e le manifestazioni di pesca e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applicano, ad eccezione delle specie di particolare interesse biologico individuate dai Piani ittici provinciali, le limitazioni quantitative dei pesci trattenuti, i periodi di divieto e le misure minime; per i soli salmonidi, timallidi ed esocidi andranno comunque sempre rispettati i periodi di divieto e le misure minime.
6. I tratti delimitati sono indicati con tabelle disposte a cura del soggetto organizzatore delle attivita' di cui al comma 1.
7. Durante le gare e le manifestazioni di pesca e' vietato reimmettere in acqua il pesce morto.
8. Gli organizzatori delle attivita' di cui al comma 1 sono responsabili della pulizia delle zone e delle loro immediate adiacenze nonche' dell'adozione delle necessarie misure di sicurezza.
9. E' vietata l'alterazione delle caratteristiche del lago, se naturale, o dell'alveo del corso d'acqua.
(Zone chiuse di pesca)
2. Nelle zone chiuse di pesca possono essere immesse specie ittiche alloctone solo se comprese tra quelle riportate in un apposito elenco, approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale.
3. Chiunque intenda farvi esercitare la pesca a pagamento e' tenuto a richiedere alla Provincia apposita autorizzazione.
4. La domanda per l'autorizzazione deve essere corredata da una relazione contenente: indicazione del Comune, o dei Comuni, territorialmente interessati alla zona umida oggetto dell'autorizzazione, cartografia di scala non inferiore a 1:10.000 e altre informazioni atte a localizzare con precisione i confini.
5. L'autorizzazione e' revocata, previa diffida all'interessato, con provvedimento motivato della Provincia, per inosservanza delle disposizioni regionali e provinciali in materia, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 40.
6. Il controllo sulla gestione delle zone chiuse di pesca a pagamento e' esercitato dalla Provincia.
7. Le zone chiuse di pesca a pagamento sono soggette a vigilanza veterinaria, esercitata dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio ( A.S.L. ).
8. Nelle zone chiuse di pesca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32.
(Zone a regolamento particolare)
2. Le Organizzazioni piscatorie riconosciute o i Comitati di bacino, anche d'intesa con le Comunita' montane, presentano istanza alla Provincia per l'istituzione di zone di pesca a regolamento particolare.
3. La Provincia, previa approvazione di un regolamento, affida la gestione della zona di pesca "No-kill" al soggetto che ne ha richiesto l'istituzione.
4. La vigilanza ed il controllo delle zone a regolamento particolare sono esercitati dalla Provincia.
5. Nelle zone a regolamento particolare e' vietata l'immissione di salmonidi alloctoni.
6. Nelle zone a regolamento particolare per l'esercizio della pesca e' richiesto unicamente il pagamento delle tasse di concessione regionale.
7. Dette zone saranno ubicate di preferenza in tratti contigui alle zone di protezione.
(Diritti esclusivi di pesca)
2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e' conferito alle Province.
3. I titolari di diritti esclusivi di pesca, o soggetti concessionari da essi delegati, sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo.
4. Dell'approvazione del programma e delle eventuali nuove prescrizioni e' data notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno. In particolare il programma di cui al comma 3 deve anche prevedere l'eventuale piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Di ciascun'operazione di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo, o il soggetto concessionario da esso delegato, deve dare preavviso al competente Settore provinciale e trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.
5. La vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca sono esercitati dalla Provincia.
6. Ai titolari o concessionari dei diritti esclusivi di pesca e' fatto obbligo di esporre tabelle con indicazioni delle aree di pesca riservata e di mantenere in buone condizioni le tabelle stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 20.
7. La Giunta regionale, in caso d'inosservanza delle norme del presente articolo, puo' procedere per la decadenza del diritto.
8. Le Province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
9. A tal fine, tutti coloro che intendano vantarne titolarita' sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo, pena procedura per la decadenza, i documenti attestanti la titolarita' dei diritti stessi.
10. Le Province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati ai sensi del comma 9, nonche' una relazione sulle misure adottate ai sensi del presente articolo.
11. In caso di vendita e' fatto obbligo di preventiva comunicazione alle Province competenti per territorio alle quali e' riservato il diritto di prelazione.
12. La Provincia puo' autorizzare i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura d'esemplari, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche autoctone per la riproduzione artificiale.
13. Le acque soggette ai diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio dell'Amministrazione provinciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, saranno concesse in gestione alle Organizzazioni piscatorie riconosciute o ai Comitati di bacino, con modalita' equivalenti a quelle previste dall'articolo 14 per le zone turistiche di pesca.
(Usi civici di pesca)
2. Le Province effettuano la ricognizione degli usi civici di pesca esistenti. A tal fine tutti coloro che intendano vantarne titolo sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria e relazione descrittiva della gestione delle zone soggette ad uso civico.
3. Le Province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi degli usi civici ai sensi del comma 2 nonche' una relazione sulle misure adottate ai sensi del presente articolo.
4. La Provincia puo' autorizzare i titolari dei diritti d'uso civico alla cattura d'esemplari, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche autoctone per la riproduzione artificiale.
(Pubblicita' delle zone di protezione e delle zone particolari mediante tabelle)
zona b - "zona di protezione - divieto di pesca";
zona c1 - "zona turistica di pesca";
zona c2 - "zona per gare di pesca";
zona c3 - "zona chiusa di pesca";
zona c4 - "zona No-Kill";
zona c5 - "diritto esclusivo di pesca" o "uso civico di pesca".
2. Le tabelle devono essere collocate ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra, in ogni caso in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue, e nei punti d'accesso agli ambienti acquatici.
3. La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al comma 1, sono effettuate a cura dei soggetti che hanno la titolarita' o la gestione delle singole zone di pesca.
4. Per l'indicazione di divieti o di delimitazioni d'altra natura da istituire nelle acque regionali, coloro che hanno titolo all'esercizio della pesca o della piscicoltura devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di tabelle nei luoghi indicati con l'osservanza delle modalita' che saranno indicate nelle relative autorizzazioni di cui al presente articolo.
5. Le tabelle devono sempre essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilita'.
6. E` vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere non adatte al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali e provinciali.
(Svuotamento o interruzione di corsi d'acqua)
2. Nei casi d'urgenza, determinati da calamita' naturali o da guasti alle opere che possono provocare gravi danni, chiunque sia costretto a svuotare bacini o a interrompere i corsi d'acqua deve darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio.
3. L'ittiofauna, presente nei corpi idrici oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2, deve essere recuperata ed immessa nello stesso corpo idrico ove ne sia possibile la sopravvivenza o in altro con analoghe caratteristiche ambientali; l'intervento di recupero e reimmissione e' effettuato a spese di chi effettua il prosciugamento sotto il diretto controllo del personale della Provincia. Il successivo ripopolamento del corpo idrico interessato dal prosciugamento, nel caso in cui non avvenga in modo spontaneo e naturale, e' da eseguirsi dalla Provincia interessata a spese di chi effettua il prosciugamento.
4. Nessun'attivita' in alveo relativa agli interventi di cui al comma 1, salvo che nelle situazioni di urgenza connesse al rischio idrogeologico, puo' essere effettuata nei periodi riproduttivi delle specie ittiche presenti nel corpo idrico interessato. Le attivita' in alveo dovranno essere condotte in modo tale da non provocare intorbidamento delle acque a valle.
5. Le norme del presente articolo non si applicano ai bacini artificiali creati a scopo irriguo e ai canali per l'alimentazione idrica interni ad allevamenti ittici.
(Occupazione del letto di fiumi e di torrenti)
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca e il Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, predispone la redazione di un regolamento di istruzioni e prescrizioni relativo alla progettazione e realizzazione dei passaggi artificiali per l'ittiofauna in corrispondenza delle opere di cui al comma 1.
3. Qualora, secondo il regolamento di cui al comma 2, si accertino situazioni nelle quali non sussistono le condizioni per la realizzazione di passaggi artificiali sono previsti, a carico del titolare della concessione, gli obblighi ittiogenici.
4. L'obbligo ittiogenico consiste nella totale copertura delle spese necessarie per i ripopolamenti che devono essere effettuati allo scopo di compensare la diminuzione della produttivita' ittiogenica dovuta alla mancata possibilita' di migrazioni trofiche e riproduttive dell'ittiofauna.
5. Le azioni di ripopolamento, di cui al comma 4, devono essere condotte dal personale della Provincia.
6. E' vietato l'esercizio della pesca dalle strutture di cui al comma 1.
7. E' vietato l'esercizio della pesca con le reti ad una distanza inferiore a metri 200 dalle strutture di cui al comma 1.
8. Nessun'attivita' in alveo connessa agli interventi di cui al comma 1, salvo che nelle situazioni d'urgenza connesse al rischio idrogeologico, puo' essere effettuata nei periodi riproduttivi delle specie ittiche presenti nel corpo idrico interessato.
(Attivita' di estrazione in alveo)
2. Nessun'attivita' in alveo relativa agli interventi di cui al comma 1, salvo che nelle situazioni di urgenza connesse al rischio idrogeologico, puo' essere effettuata nei periodi riproduttivi delle specie ittiche presenti nel corpo idrico interessato.
3. Nel caso in cui tali attivita' dovessero comportare prosciugamenti anche parziali del corpo idrico interessato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
(Derivazioni di acque pubbliche)
2. Le concessioni di derivazioni e/o ritenzioni d'acque da zone umide naturali ad acque correnti e permanenti devono prevedere nei disciplinari il deflusso minimo vitale ( DMV ), a garanzia della conservazione della capacita' d'autodepurazione del corso d'acqua a valle delle opere di captazione idrica.
3. Quando le portate naturali siano pari od inferiori al DMV , la portata, che deve passare attraverso il passaggio artificiale per l'ittiofauna, e' indicata dal disciplinare di concessione ed e' determinata dalle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 22, comma 2.
4. Nel caso in cui la captazione idrica interessi un corpo idrico ad acque stagnanti permanenti, il prelievo deve garantire il mantenimento pressoche' costante del livello idrico ed eventuali variazioni gia' presenti in natura non dovranno essere modificate in modo significativo.
(Danno ambientale e relativo risarcimento)
2. Chiunque arrechi danno al patrimonio ittico mediante inquinamento dei corpi idrici o per altre cause, comprese le inosservanze delle norme di cui al Capo III, fatte salve le sanzioni amministrative, e' tenuto al risarcimento del danno provocato. La stima del danno dovra' seguire le procedure tecniche che saranno indicate dalla Giunta regionale, sulla base di elaborati tecnici che verranno predisposti dal Comitato tecnico-scientifico regionale.
3. L'azione di risarcimento e' esercitata dalla Provincia.
4. e somme derivanti dal risarcimento del danno devono essere impiegate per il ripopolamento del corpo idrico oggetto del danno e per interventi di ripristino e riqualificazione ambientale.
(Esercizio della pesca)
2. I pesci trattenuti appartengono a chi legittimamente li ha catturati.
3. Chiunque intenda esercitare la pesca nelle acque regionali, ad eccezione delle zone c1, c2 e c3 classificate al comma 4 dell'articolo 12 della presente legge, deve munirsi di un apposito tesserino segna catture, annualmente predisposto dalla Regione e rilasciato gratuitamente dalle Province direttamente o tramite le Organizzazioni piscatorie riconosciute e i Comitati di bacino, previo accertamento dell'avvenuto versamento delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 41.
4. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, il tesserino e ne disciplina l'uso che potra' anche prevedere limitazioni relative al numero di giornate di pesca.
(Nuove norme in materia di licenza di pesca in acque interne)
2. Al di fuori del caso previsto dal comma 1, chiunque eserciti la pesca nelle acque interne, e' considerato pescatore dilettante.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque della regione occorre essere titolare di licenza di pesca; questa, in esecuzione all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 cosi' come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), consiste in una denuncia da parte dell'interessato, su modello predisposto dalla Regione, di inizio dell'attivita' di pesca da inviarsi alla Provincia di residenza che cura la tenuta dei registri dei titolari di licenza.
4. La licenza di pesca ha validita' su tutto il territorio nazionale a decorrere dal giorno della denuncia dell'inizio d'attivita' di pesca; in caso di smarrimento, distruzione, deterioramento o cambio di residenza l'interessato deve provvedere ad una nuova denuncia.
5. Per esercitare la pesca e' richiesto inoltre il pagamento delle tasse di concessione regionale cui all'articolo 41.
6. Il versamento delle tasse di concessione regionale e' considerato valido per un anno a decorrere dalla data dell'allibramento postale.
7. L'obbligo del versamento delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca decorre dal quattordicesimo anno d'eta'.
8. I pescatori durante l'esercizio della loro attivita' sono tenuti ad esibire ai soggetti preposti alla vigilanza:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) copia della denuncia di cui al precedente comma 3 e ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale in corso di validita';
c) tesserino segna catture di cui all'articolo 26;
d) eventuale documentazione attestante l'autorizzazione all'esercizio della pesca nelle zone particolari di cui al comma 4 dell'articolo 12 della presente legge.
9. Sono dispensati dall'obbligo della licenza e del pagamento delle tasse di concessione regionale durante l'esercizio delle loro attivita':
a) gli addetti alle attivita' di piscicoltura;
b) il personale delle Province e di altri Enti pubblici o di soggetti autorizzati, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico, di salvaguardia o di ripopolamento;
c) coloro che esercitano l'attivita' di pesca nelle zone chiuse di pesca di cui all'articolo 16;
d) coloro per i quali, residenti in altra regione, tale obbligo non e' dalla stessa previsto per l'esercizio della pesca dilettantistica.
(Immissioni e ripopolamenti)
a) permettere, favorire o accelerare la ricostituzione di popolazioni ittiche ben strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere in cui la ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata da impedimenti naturali o di origine antropica;
b) sostenere la produttivita' ittiogenica in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o riproduttive;
c) sostenere la produttivita' ittiogenica naturale dei soli salmonidi, in quegli ambienti delle zone ittiche a salmonidi, ove risulti compromessa da un'eccessiva pressione di pesca.
2. Immissioni possono anche essere effettuate nelle zone c1, c2 e c3 e nei corpi idrici artificiali in cui sia necessario sostenere una produttivita' ittiogenica superiore a quella naturale, al fine di consentire un maggior prelievo da parte dei pescatori utenti di tali zone.
3. Non sono mai consentite immissioni di specie ittiche alloctone (diverse da quelle elencate nell'allegato A). Fanno eccezione:
a) le zone c1 e c2 nonche' i corpi idrici artificiali ed i laghi alpini al di sopra degli ottocento metri in cui possono essere immesse trote iridee (Oncorhyncus mykiss) e salmerini di fonte (Salvelinus fontinalis);
b) le zone c3 nelle quali possono essere immesse anche specie alloctone, purche' non in grado di riprodursi naturalmente nelle acque interne italiane ed indicate in un apposito elenco predisposto dal Comitato tecnico-scientifico regionale;
c) le acque principali, di cui all'allegato B, nelle quali possono essere immesse specie del genere Coregonus.
4. L'attivita' d'immissione e' effettuata dalle Province e dai soggetti che gestiscono le zone particolari di cui all'articolo 12 comma 4. Le Province entro il 31 gennaio d'ogni anno approvano il programma per le immissioni da attuarsi nei dodici mesi successivi. Trascorso tale termine i programmi proposti dai soggetti che gestiscono le zone particolari si danno per approvati.
5. Le Province hanno facolta' di vietare la pesca in occasione delle suddette operazioni al fine di ottimizzarne il risultato.
6. E' vietato a chiunque immettere pesci in qualunque corpo idrico senza l'autorizzazione della Provincia competente per territorio.
7. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni, qualunque sia la sua origine e per qualunque fine sia utilizzato, deve, prima dell'immissione, essere sottoposto a controllo sanitario.
8. I ripopolamenti nelle zone ittiche a2 possono essere effettuati esclusivamente con le specie trota marmorata, temolo e con altre specie tipiche di tali zone.
9. Qualora le condizioni di naturalita' siano gravemente compromesse da alterazioni antropiche, fino alla loro rimozione, sentito il Comitato tecnico-scientifico regionale possono essere consentite immissioni di trote iridee (Oncorhyncus mykiss) e salmerini di fonte (Salvelinus fontinalis).
10. Le trote marmorate possono essere immesse nelle acque piemontesi soltanto se prodotte in centri ittiogenici controllati dall'Ente pubblico.
11. Il materiale da ripopolamento di cui al comma 8 sara' ottenuto con fecondazione artificiale da riproduttori di specie autoctone catturati in analoghi ecosistemi acquatici oppure allevati in ambienti artificiali e/o naturali appositamente individuati; tali riproduttori devono essere selezionati in modo da garantirne l'originalita' genetica per la migliore conservazione e valorizzazione delle caratteristiche delle popolazioni naturali autoctone.
12. La gestione dei centri di produzione e le connesse attivita' di ripopolamento sono effettuate dalle Province o, sotto il controllo delle medesime, dalle Organizzazioni piscatorie riconosciute, dai Comitati di bacino e dai gestori di diritti esclusivi od usi civici con fondi propri o destinativi dalla Regione. Detti centri potranno anche essere destinati alla produzione di altre specie ittiche autoctone.
13. All'interno dei parchi e delle zone protette le immissioni in coerenza con la presente legge possono essere effettuate anche in deroga all'articolo 9 della legge regionale 36/89 e successive modificazioni, previa comunicazione e approvazione dell'Ente gestore da ottenersi con modalita' equivalenti a quelle di cui al comma 4.
(Autorizzazione alla cattura di specie ittiche a scopo di ricerca, di valutazione di impatto ambientale e di ripopolamento)
2. La Provincia puo' autorizzare su istanza degli interessati, in deroga alle norme della presente legge, la cattura di pesci mediante l'uso d'attrezzi quali sistemi per l'elettropesca e reti, guadini, bilance di diverse maglie e dimensioni, nei diversi periodi dell'anno e dei giorni e degli orari non consentiti, per scopi scientifici e di ricerca, per valutazioni, stime ed indagini per conto di Enti pubblici e privati. Salvo i casi espressamente autorizzati, i pesci dovranno essere liberati subito dopo i campionamenti.
3. Chiunque voglia effettuare catture di pesci per i fini di cui al comma 2, deve presentare apposita richiesta di autorizzazione alla Provincia indicando luoghi, tempi e modalita' dei prelievi, le finalita' degli stessi e l'ente committente. La Provincia e' tenuta a fornire risposta a tale richiesta entro e non oltre 30 giorni, in caso contrario l'autorizzazione si ritiene comunque concessa.
4. I soggetti che effettuano i campionamenti devono comunicare alla Provincia almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attivita', le date e luoghi ove saranno effettuati i prelievi, ai fini della vigilanza.
5. Non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 3 gli Enti pubblici di ricerca, i quali inviano semplice comunicazione dell'inizio dell'attivita' di campionamento, i funzionari ed il personale di vigilanza delle Province ed gli incaricati dalla Regione e dalle Province.
(Attivita' di acquacoltura)
2. L'impianto e l'esercizio d'allevamento di specie ittiche a scopo alimentare, di ripopolamento o per altri fini sono sottoposti a preventiva autorizzazione su richiesta dell'interessato.
3. Nell'atto d'autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza e' tenuto l'allevatore, con particolare riferimento al rispetto delle vigenti norme sanitarie.
4. L'autorizzazione puo' essere revocata in caso di riscontro, da parte dei competenti organi di controllo, della mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell'impianto.
5. L'autorizzazione consente al titolare, o a persone da lui autorizzate, di prelevare il pesce nei suddetti bacini anche con attrezzature non conformi a quelle previste dalla presente legge.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di allevamenti ittici devono presentare regolare domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio al fine della verifica dei requisiti strutturali ed igienico sanitari di cui ai commi precedenti.
7. Delle autorizzazioni rilasciate deve essere data comunicazione ai Servizi veterinari delle ASL competenti.
(Autorizzazioni all'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia)
2. La domanda relativa all'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inviata ogni anno alla Provincia competente per territorio e deve riportare:
a) il Comune, o i Comuni, e le localita' nei quali e' ubicata la zona di risaia;
b) la superficie espressa in ettari e le relative particelle catastali;
c) i dati anagrafici delle persone addette alla piscicoltura;
d) altri eventuali elementi atti ad individuare la zona;
e) le specie ittiche oggetto di allevamento.
3. Nell'atto d'autorizzazione sono riportati, oltre al nome della persona o della ditta interessata, i dati di cui al comma 2.
4. Durante l'esercizio della loro attivita' nella zona di risaia, compresi i relativi canali secondari interni di derivazione e di scolo, le persone indicate nell'atto d'autorizzazione provinciale possono effettuare prelievi di pesci, anche se non hanno raggiunto le taglie minime previste dalla presente legge e con qualsiasi attrezzo di pesca.
5. Delle autorizzazioni rilasciate deve essere data comunicazione ai Servizi veterinari delle ASL competenti.
(Periodi di pesca, quantita' e misure minime)
2. E' vietato trattenere nei seguenti periodi esemplari delle specie sottoindicate:
- Agone: dal 1° maggio al 31 maggio
- Cheppia: dal 1° aprile al 30 giugno
- Coregonidi: dal 1° dicembre al 31 gennaio
- Barbo Comune, Barbo Canino e Pigo : dal 1° giugno al 30 giugno
- Alborella e Cavedano con reti: dal 15 maggio al 30 giugno
- Luccio: dal 1° febbraio al 31 marzo
- Pesce Persico: dal 1° aprile al 31 maggio
- Carpa e Tinca: dal 15 maggio al 30 giugno
- Trota nelle acque principali: dal 15 ottobre al 31 gennaio
- Trota fario, Trota Marmorata e Salmerino Alpino da un'ora dopo il tramonto della prima domenica d'ottobre ad un'ora prima del sorgere del sole dell'ultima domenica di febbraio.
- Temolo da un'ora dopo il tramonto dell'ultima domenica di novembre ad un'ora prima del sorgere del sole della prima domenica di luglio.
Storione ladano, comune e cobice, lampreda e gambero sono sempre vietati.
3. I periodi di divieto iniziano un'ora prima del sorgere del sole del primo giorno indicato e terminano un'ora dopo il tramonto dell'ultimo giorno.
4. Nelle zone ittiche a salmonidi, la pesca e' vietata da un'ora dopo il tramonto della prima domenica d'ottobre ad un'ora prima del sorgere del sole dell'ultima domenica di febbraio.
5. Unicamente nelle zone ittiche classificate a2 a trota marmorata e temolo, ai fini della protezione delle suddette specie, la Provincia competente per territorio puo', con il Piano ittico, limitare le misure e le quantita' di pescato trattenibili nonche' le modalita' e gli attrezzi di pesca consentiti. Inoltre nelle stesse acque, qualora indicate dall'allegato E, in deroga al precedente comma, da un'ora prima del sorgere del sole del giorno successivo alla prima domenica d'ottobre ad un'ora dopo il tramonto dell'ultima domenica di novembre e' consentita unicamente la pesca del temolo con mosche artificiali in superficie.
6. Nei laghi e nei bacini montani, compresi i bacini artificiali, al di sopra degli 800 metri d'altitudine la pesca e' vietata da un'ora dopo il tramonto della prima domenica d'ottobre ad un'ora prima del sorgere del sole della prima domenica di giugno.
7. Ai fini di garantire la riproduzione dell'ittiofauna e' vietato trattenere pesci la cui lunghezza, misurata dall'apice del muso all'estremita' della pinna caudale, sia inferiore alle seguenti misure:
@Carpa cm. 35
Coregonidi cm 30
Luccio cm. 50
Pesce Persico cm. 18
Temolo cm. 35
Tinca cm. 22
Tinca (nelle acque principali) cm. 30
Barbo Comune e Canino cm. 20
Agone cm. 15
Pigo cm. 20
Trota iridea (nelle acque cui al comma 6) cm. 25
Salmonidi compresi nell'allegato A nelle acque
a zonazione a1: cm. 25
principali e a zonazione a2: cm. 40
a zonazione a3:
trota marmorata cm. 40
trota fario cm. 25@.
8. In tutte le acque, per ogni giornata di pesca, il pescatore dilettante non puo' trattenere piu' di due lucci, piu' di cinque capi complessivi tra salmonidi e timallidi, di cui non piu' di un temolo e di una trota marmorata, e piu' di tre chilogrammi delle altre specie, escluse quelle alloctone per quali non sussiste limite. Tale quantitativo puo' essere superato in occasione delle gare e manifestazioni di pesca e nel caso di cattura di un esemplare il cui peso sommato al precedente pescato ecceda il limite stabilito.
9. I limiti di cui ai commi 1, 2, 7 e 8 non si applicano nelle acque in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione ed il commercio del pesce nonche' nelle zone chiuse di pesca (zone c3) e negli altri casi previsti dalla presente legge.
10. Gli attrezzi per la pesca professionale, ferma restando la possibilita' di permanenza durante il tempo notturno, possono essere collocati entro due ore prima del tramonto e prelevati entro due ore dopo l'alba, detti attrezzi inoltre non potranno venire o restare posati da due ore dopo l'alba dei giorni festivi a due ore prima del tramonto del giorno ad essi successivo.
11. Ai soli fini della cattura di anguilla, bottatrice, siluro, pesce gatto e carassio, la pesca e' consentita durante le ore notturne nelle acque classificate principali e secondarie, ad eccezione delle zone ittiche a salmonidi, con gli attrezzi e le modalita' seguenti:
a) l'uso di due canne con o senza mulinello e con lenza armata di due sole esche;
b) il divieto dell'uso di fonte luminosa quando tale uso sia diretto ad attirare il pesce;
c) il divieto di detenere altre specie ittiche con esclusione di quelle utilizzate come esche e comunque non comprese tra quelle di cui al comma 7.
12. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per la pesca e il Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale ed anche in deroga alle norme della presente legge, puo' in caso di necessita' adottare con proprio provvedimento gli atti diretti a limitare i tempi, i luoghi, le specie, le misure e le quantita' di pescato trattenibili, le esche consentite o vietate, le modalita' e gli attrezzi di pesca consentiti e vietati nonche' disciplinare il relativo esercizio della pesca.
(Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale)
2. Gli attrezzi non devono occupare piu' di meta' della larghezza del bacino nel quale la pesca e' esercitata e, qualora lasciati incustoditi, devono essere muniti di apposito galleggiante che ne segnali la posizione e che riporti le generalita' del pescatore professionale che li ha posati.
3. E` vietato usare reti a strascico, nonche' lasciare trascinare ogni tipo rete di dalla corrente.
4. La misura delle maglie delle reti si prende ad attrezzo bagnato, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
5. La Provincia puo', sentito il parere del Comitato consultivo provinciale pesca ed in caso di necessita', ordinare modificazioni all'elenco degli attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale.
(Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica)
a) un massimo di due canne con o senza mulinello, ciascuna con lenza armata da non piu' di cinque esche naturali o artificiali o dieci lanzette per arborelle;
b) una bilancia con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su un palo di manovra non superiore ai metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi in conformita' all'articolo 33. L'uso della bilancia e' consentito unicamente dalla sponda o greto a piede asciutto; sono vietate apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. L'uso di tale attrezzo e' vietato dal 1. aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 30 novembre.
c) una tirlindana armata con un massimo di cinque esche naturali o artificiali.
2. Nelle acque secondarie classificate a ciprinidi e' consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalita' di seguito specificate:
a) un massimo di due canne con o senza mulinello, ciascuna con lenza armata da non piu' di due esche naturali o artificiali o con un massimo di cinque mosche o camole artificiali;
b) una bilancia con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su un palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi in conformita' all'articolo 33. L'uso della bilancia e' consentito unicamente dalla sponda o greto a piede asciutto e nei luoghi stabiliti da apposito atto della Provincia competente per territorio. Sono vietate apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. L'uso di tale attrezzo e' vietato dal 1. aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 30 novembre.
3. Nelle acque secondarie classificate a salmonidi e' consentito l'uso personale di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di una sola esca naturale o artificiale o con un massimo di cinque mosche artificiali in superficie.
4. Esclusivamente per quanto attiene la pesca esercitata con l'uso della bilancia e con la tecnica del carp-fishing, la Provincia, sentito il Comitato consultivo provinciale pesca, ha facolta' di emanare disposizioni in deroga a quanto previsto dal presente articolo nonche', per il solo carp-fishing, dal comma 1 articolo 32 della presente legge.
(Posto di pesca e distanza degli attrezzi)
a) reso possibile, anche all'interno di aree protette, l'accesso al posto di pesca con particolare riguardo ai pescatori invalidi o portatori di handicap per i quali potranno essere individuate, attrezzate e riservate postazioni di pesca;
b) ridotto il rischio per la sicurezza durante l'azione di pesca soprattutto per quanto attiene gli attraversamenti di corsi d'acqua da parte di linee elettriche aeree;
c) contenuto il danno all'ittiofauna, nonche' il disturbo all'esercizio della pesca, conseguente l'incontrollata pratica della navigazione da diporto e agonistica.
2. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
3. Il pescatore sopraggiunto, rispetto al primo occupante, deve mantenere le seguenti distanze:
a) non inferiore a 10 metri, salvo reciproco accordo nel caso in cui i due pescatori esercitino la pesca con la canna;
b) non inferiore a 15 metri tra le persone e/o tra i punti piu' vicini delle reti, nel caso in cui almeno uno dei due pescatori eserciti la pesca con la bilancia;
c) non inferiore al doppio dello sviluppo del piu' grande degli attrezzi, nel caso in cui i due pescatori esercitino la pesca con reti professionali.
(Modalita' e tecniche di pesca vietate)
2. Non e' consentito l'uso contemporaneo d'attrezzi professionali fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque secondarie classificate a salmonidi e' vietato usare larve o pupe di mosca carnaria, sangue comunque preparato, diluito o appositamente contenuto in altra esca. E` vietato altresi' detenere quanto sopra indicato in prossimita' di dette acque. Nelle stesse e' vietato ogni tipo di pasturazione. Nei laghi e nei bacini montani compresi i bacini artificiali al di sopra dei 800 metri d'altitudine e' vietata la pesca con pesce vivo e la detenzione dello stesso salvo si tratti di sanguinerola (Poxinus poxinus).
4. E' vietata la pesca da sopra i ponti carrai.
5. E' vietata la pesca da natanti salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. La pesca va esercitata, salvo che con la tirlindana, con motore spento. Fino all'arresto del motore gli attrezzi dovranno essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.
6. E` vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da dighe e sbarramenti.
7. L'uso del guadino e' consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce.
8. E` vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. E` vietata la pesca con materie od ordigni esplodenti. E` vietato altresi' detenere i materiali succitati in prossimita' delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
10. E` vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici. E` vietato altresi' detenere i materiali succitati in prossimita' delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
11. E` vietata l'elettropesca di qualunque genere ad eccezione dei casi e nelle situazioni previsti dalla presente legge.
12. E` vietata la pesca subacquea. E` vietato altresi' detenere i mezzi atti a praticarla (fiocine, fucili subacquei ecc.) in prossimita' delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
13. E` vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. E` vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
15. E` vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie o smuovendo i fondali, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. E' vietato pescare durante l'asciutta completa o incompleta salvo che con la canna e salvo quanto altrimenti disposto dalla presente legge
17. E' vietato utilizzare la bilancia occupando un corso d'acqua per piu' di un terzo della sua larghezza.
(Vigilanza sull'esercizio della pesca)
2. La vigilanza e' altresi' affidata a coloro ai quali, su richiesta delle Organizzazioni piscatorie riconosciute o dei Comitati di bacino, sia stata conferita dal Presidente della Provincia territorialmente competente la qualifica di Agenti Giurati Volontari ( A.G.V. ).
3. La Provincia coordina l'attivita' degli A.G.V.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
5. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 e' vietato l'esercizio della pesca durante l'espletamento delle loro funzioni.
(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)
2. Gli A.G.V. possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce.
3. Gli A.G.V. , che accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono e, ove possibile, contestano apposito verbale ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne trasmettono copia alla Provincia.
4. Gli esemplari di specie ittiche detenute in violazione alle norme della presente legge devono essere sequestrati e, se ancora vivi, reimmessi nel corso o specchio d'acqua dandone atto nel verbale di sequestro.
(Corsi di preparazione e aggiornamento per Agenti giurati volontari)
2. Le materie oggetto dei corsi riguardano la tutela dell'ambiente in generale, l'idrobiologia, la fauna acquatica con particolare riferimento a quella ittica e la legislazione su tali materie e sulla pesca.
3. Gli A.G.V. possono essere nominati anche tra coloro che abbiano seguito i corsi di preparazione e conseguito l'attestato di cui al comma 1 in altra provincia piemontese.
4. I cittadini, in possesso, a norma dell'articolo 31 del T.U. delle leggi sulla pesca, della qualifica di Agente o Guardia Giurata Volontaria, svolgenti attivita' di controllo in materia di pesca, all'entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 1.
(Sanzioni amministrative)
a) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per le violazioni ai divieti relativi alle zone di protezione cui all'articolo 13;
b) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per chi esercita la pesca nelle zone di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 senza il consenso del titolare della concessione provinciale, o del titolare del diritto esclusivo o comunque in violazione ai suddetti articoli;
c) sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni agli articoli 14, 16, 17 e 18 da parte del titolare della concessione provinciale, o del titolare del diritto esclusivo;
d) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire un milione 200 mila per chi rimuove danneggia o rende inidonee al loro uso le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 20 e la stessa sanzione si applica nei confronti dei soggetti che hanno la titolarita' o la gestione delle zone per la violazione alla norma di cui all'articolo 20;
e) sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni per la mancata ottemperanza alle disposizioni articoli 21, 22, 23 e 24 (attivita' su acque e alvei) e per chi consenta a pagamento l'esercizio della pesca senza la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 16, comma 3;
f) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per le violazioni alle disposizioni regionali di cui all'articolo 26 comma 3;
g) sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per chi eserciti la pesca professionale, utilizzando attrezzi professionali a fine di lucro, in violazione all'articolo 27 comma 1;
h) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per chi esercita la pesca dilettantistica senza essere titolare di licenza o senza aver effettuato il pagamento delle tassa e soprattassa di concessione regionale;
i) sanzione amministrativa da lire 10 mila a lire 60 mila per chi, pur essendo titolare dei documenti di cui all'articolo 27, non li esibisca agli Agenti di vigilanza al momento della richiesta; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento richiesto entro 15 giorni all'Ente cui fa riferimento l'Agente contestante la violazione; nel caso in cui il trasgressore non esibisca il documento nel predetto termine soggiace alla sanzione da lire 100 mila a lire 600 mila;
j) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per le violazioni alle disposizioni e ai divieti di cui all'articolo 28;
k) sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per chi immetta nelle acque regionali esemplari di siluro o di specie ittiche in esse non presenti allo stato selvatico;
l) sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per chi eserciti l'elettropesca senza autorizzazione provinciale o in violazione alle norme di cui all'articolo 29;
m) sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni alle disposizioni relative all'attivita' di acquacoltura cui all'articolo 30;
n) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire un milione 200 mila per chi viola le disposizioni relative all'esercizio della piscicoltura agricola in zona di risaia cui all'articolo 31;
o) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per le violazioni alle disposizioni o ai divieti previsti dall'articolo 32 commi 2, 7, 8, 11 c) con la maggiorazione di una quota di lire 100 mila per ogni pesce, oltre il primo, trattenuto fuori misura, in periodo non consentito, in esubero alle quantita' numeriche o per chilogrammo intero eccedente i tre consentiti;
p) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per le violazioni alle disposizioni articolo 32 commi 1, 4, 5, 6, e 11 a) e b);
q) sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per chi, pescatore professionista, peschi in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi mezzi non consentiti o con modalita' o tempi diversi da quelli previsti dagli articoli 32, 33, 35 e 36 e per chi usi reti, ad esclusione della bilancia, senza esserne autorizzato;
r) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16 e 17 dell'articolo 36;
s) sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 36, commi 9,10 e 11;
t) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire un milione 800 mila per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 36 commi 6, 12, 15;
u) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per le violazioni alle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo, nonche' ad ogni altra prescrizione disposta dalle amministrazioni competenti in attuazione della presente legge,.
2. L'applicazione delle sanzioni e' attuata secondo le disposizioni di cui alla legge 689/1981.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitati dalle Province e interamente impiegati per interventi in materia di tutela della fauna ittica.
(Tasse di concessione regionale)
a) pesca con tutti gli attrezzi (pescatori di mestiere) tassa £ 61.000, soprattassa £ 35.000;
b) pescatori dilettanti tassa £ 31.000, soprattassa £ 30.000;
c) pescatori dilettanti stranieri tassa £ 31.000.
2. Il versamento e' valido per un periodo di 365 giorni a decorrente dal giorno d'effettuazione dello stesso.
(Ripartizione delle soprattasse di concessione regionale in materia di pesca)
2. Le Province sono tenute annualmente a fornire alla Regione una relazione sull'andamento delle attivita' di cui sopra e delle spese effettuate.
3. La restante quota dei proventi derivanti dalle soprattasse e' ripartito dalla Regione tra gli altri soggetti aventi diritto costituendo un fondo per i contributi di cui al comma 3b dell'articolo 43 della presente legge.
(Finanziamento di progetti finalizzati)
2. La Provincia, sentito il Comitato consultivo provinciale pesca, elabora il programma d'intervento, nel quale devono essere contenute indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantita' degli interventi ed il loro costo complessivo; la stessa lo trasmette alla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno. Per gli anni successivi la Provincia corredera' il programma con un quadro riassuntivo delle realizzazioni completo di relazioni, osservazioni e rendiconto delle spese complessivamente effettuate.
3. La Giunta regionale prevede la concessione di contributi:
a) agli Enti locali territorialmente competenti finalizzati al finanziamento di progetti volti al ripristino dell'ambiente acquatico, alla tutela della biodiversita' nelle acque;
b) alle Organizzazioni piscatorie riconosciute per le attivita' di cui all'articolo 3, ai Comitati di bacino per le attivita' di cui all'articolo 8 ed a quanti altri aventi diritto.
4. Le richieste di contributi finalizzati di cui al comma 3, devono contenere indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantita' degli interventi, la misura degli interventi, il loro costo complessivo. Tali richieste sono trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 maggio d'ogni anno corredate con la relazione illustrativa degli interventi proposti.
5. Per ciascun'iniziativa la Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca e il Comitato consultivo tecnico-scientifico regionale, accerta:
a) la rispondenza ai criteri del Programma regionale d'intervento e del Piano ittico provinciale;
b) l'idoneita' tecnica;
c) la congruita' della spesa.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione, approva i progetti di cui ai commi 2 e 4 ed i relativi finanziamenti.
(Norma finanziaria)
2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, con legge di bilancio sono iscritti stanziamenti, in ogni caso in misura complessivamente non inferiore ai proventi derivanti dalle soprattasse e introitati nell'anno precedente nel capitolo di cui al comma 1, nei seguenti capitoli di spesa:
a) "Trasferimenti alle Province per finanziare le spese di gestione delle funzioni attribuite" di cui all'articolo 42 comma 1;
b) "Contributi alle Province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio" di cui all'articolo 9 e all'articolo 43 comma 1;
c) "Contributi agli Enti locali competenti per il finanziamento dei progetti finalizzati" cui all'articolo 43;
d) "Contributi alle Organizzazioni piscatorie riconosciute, ai Comitati di bacino ed a quanti altri aventi diritto per il finanziamento dei progetti finalizzati" cui all'articolo 43.
3. I singoli stanziamenti contenuti nei capitoli suindicati sono stabiliti con legge di bilancio nel rispetto delle norme della presente legge.
(Norma abrogativa)
a) legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della regione Piemonte) e successive modificazioni;
b) d.c.r. 31 ottobre 1984, n. 770-10725 (Regolamento regionale sugli strumenti e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte) e successive modificazioni.
(Norma transitoria e finale)
2. Le associazioni piscatorie riconosciute in base all'articolo 20 della l.r. 7/1981 mantengono il loro stato, salvo verifica dei requisiti come contemplato dall'articolo 3.
3. Sino a quando non si sara' provveduto al completamento della classificazione delle acque come indicato all'articolo 12, rimane in vigore la classificazione disposta con deliberazione della Giunta regionale e successive modificazioni in conformita' all'articolo 6 della l.r. 7/1981.
4. Le zone di divieto istituite ai sensi della l.r. 7/1981 sono confermate fino all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13.
OMISSIS
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