Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7106.

Tutela e controllo degli Animali d'Affezione.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.

1. L'articolo 2 della l.r. 34/93 e' sostituito dal seguente:
Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
a) e' vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
b) sono vietati spettacoli, gare, mostre e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamento o sevizie di animali e siano contrari all'etologia e fisiologia della specie secondo il parere scritto preventivo degli organi di vigilanza. E' comunque sempre vietato l'utilizzo di cuccioli di eta' inferiore ai 6 mesi, di femmine gravide o che allattano;
c) e' vietato abbandonare gli animali d'affezione o che abbiano acquisito abitudini alla cattivita';
d) e' vietato cedere o vendere cani e gatti di eta' inferiore ai sessanta giorni.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Stanzia ogni anno la cifra di £ 100 per abitante.
3. I finanziamenti di cui al comma 2. devono essere riservati almeno per il 70 per cento agli interventi di controllo delle nascite.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R.34/93 e' sostituito dal seguente:
"3. E' vietato detenere animali che non appartengono a specie domestiche".

Art. 3.

1. L'articolo 5 della L.R.34/93 e' sostituito dal seguente:
"1. La soppressione di un animale d'affezione, anche se di proprieta', e' sempre vietata salvo quando questo sia gravemente ammalato, incurabile o di pericolosita' ufficialmente certificata. La soppressione deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario, salvo circostanze eccezionali d'emergenza, e secondo quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento d'attuazione".

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramento di animali, nonche' per consentire l'espletamento di tutti gli adempienti sanitari e garantire il massimo benessere possibile per gli animali ospitati. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel Regolamento di attuazione".
"5. La gestione sanitaria dei canili municipali e' affidata ai servizi veterinari delle ASL , secondo le modalita' indicate nel Regolamento d'attuazione".

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della L.R.34/93 e' sostituito dal seguente:
"I Comuni singoli o associati e le Comunita' montane costruiscono rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, o concedono agevolazioni per la loro costruzione ad Associazioni che svolgono attivita' di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Le strutture di ricovero devono essere realizzate secondo la tipologia dell'oasi o del rifugio. Le strutture preesistenti devono essere riconvertite in una arco di tempo di 10 anni".
2. E' introdotto il comma 5 all'articolo 8 della L.R.34/93 cosi' come segue:
"5. Per una piu' efficace organizzazione territoriale possono essere previste strutture di ricovero - oasi o parchi canile - per randagi che contemporaneamente offrano un servizio di osservazione sanitaria e di prima custodia (canile) ed un servizio di ospitalita' per cani in attesa di adozione (rifugio). Le due funzioni della struttura a livello di costruzione, dovranno essere separate per garantire la sicurezza sanitaria. Le due componenti della struttura dovranno seguire le norme indicate nella presente legge per i canili per la parte di prima custodia, e le norme indicate per i rifugi per la restante. I locali di servizio previsti dal Regolamento d'attuazione possono essere in comune".

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"1. La Regione e le ASL , in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti e le associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali d'affezione".
2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale e relativa normativa rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle ASL , alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche volontarie."
3. All'articolo 11 della l.r. e' introdotto il comma 4, cosi' come segue:
"4. La Regione, la Provincia e le ASL , in collaborazione con i Comuni, promuovono corsi specifici di aggiornamento sul benessere animale e relativa normativa per la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e per i responsabili per materia di settore o di servizio dei Comuni e delle Province.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"1. La presenza di colonie di gatti randagi e' segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della ASL per eventuali problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale".
2. Il punto b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"b) il controllo delle nascite con il ricorso al Servizio Veterinario dell' ASL o a veterinari liberi professionisti convenzionati con le ASL ".
3. Il punto c) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea in collaborazione con le associazioni di volontariato per la protezione degli animali."
4. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico delle ASL secondo quanto previsto all'art. 2 della 281/91 che possono avvalersi, previa apposita convenzione, della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Le spese per la degenza necessaria dopo gli interventi e per il mantenimento dei gatti catturati e spostati secondo la precedente lettera c del comma 2 sono a carico dei Comuni singoli o associati che possono stipulare apposite convenzioni con associazioni di volontariato per la protezione degli animali o con strutture di ospitalita'".

Art. 8.

1. la lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 34/93 e' sostituita dalla seguente:
"g) un medico veterinario designato dalle Associazioni iscritte all'Albo".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno tre volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti".

Art. 9.

1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge:
- gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale;
- i Servizi veterinari delle ASL ;
- gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
- gli agenti dipendenti dai Comuni e dalle Provincie;
- le guardie venatorie volontarie, le guardie giurate comunali e forestali;
- le guardie ecologiche volontarie e le guardie zoofile;
- le guardie addette ai parchi e alle aree protette nazionali e regionali.

Art. 10.

1. La Regione, ai fini della tutela del benessere animale, predispone, entro 180 giorni dall'emanazione della presente legge, le linee guida per i Servizi veterinari relativamente all'attivita' riferite alla l. 281/91.

Art. 11.

1. La Regione promuove campagne per la responsabilizzazione dei cittadini per la costruzione di un corretto rapporto con gli animali;
2. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione pubblica contro gli abbandoni e per favorire le adozioni dei cani ospitati nelle strutture di ricovero.

Art. 12.

1.Il comma 1 dell'articolo 15 della L.R.. 34/93 e' sostituito dal seguente:
"1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3 , gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della ASL , per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale".
2. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 34/93 sono abrogati.
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 34/93 e' sostituita dalla seguente:
"c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: da Lire centocinquantamila a Lire novecentomila".