Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7103.

Norme sulla tutela, detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte intende tutelare gli animali esotici gia' presenti a vario titolo sul territorio regionale garantendo loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattivita'; evitare che il fenomeno continui vietando il commercio, la detenzione e l'allevamento di nuovi animali esotici.
2. La Regione Piemonte istituisce centri di accoglienza per l'ospitalita' ed il recupero di animali esotici.

Art. 2.
(Definizione di animali esotici)

1. Ai fini della presente legge si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, rettili, pesci, anfibi, aracnidi, ciclostomi, molluschi, sauri ed insetti facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in stato di naturale liberta' sul territorio nazionale.

Art. 3.
(Divieti)

1. E' fatto divieto di importare, allevare, commercializzare e detenere a qualsiasi scopo gli animali di cui all'Art. 2, anche se provenienti da allevamenti situati in paesi europei.

Art. 4.
(Sequestro di animali)

1. Gli animali importati, allevati, commercializzati e detenuti a qualsiasi titolo in violazione all'Art. 3 devono essere confiscati dall'autorita' competente e affidati ai centri di accoglienza di cui all'Art. 6 dai quali potranno successivamente essere reintrodotti nel loro ambiente di provenienza.

Art. 5.
(Animali esotici presenti sul territorio regionale)

1. E' fatto obbligo a tutti i possessori e detentori a diverso titolo di animali esotici di cui all'Art. 2 di inoltrare denuncia di possesso al Servizio Veterinario competente per territorio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Servizio Veterinario dovra' mettere a disposizione apposito personale per l'accoglimento delle denunce e per l'informazione ai cittadini.
2. Gli animali di cui all'Art. 2, presenti sul territorio regionale al momento dell' entrata in vigore della presente legge e di cui al comma 1, dovranno esser sottoposti a controllo almeno semestrale da parte dei Servizi Veterinari che dovranno accertarne le condizioni generali di benessere e l'osservanza dell'Art. 6.
3. E' fatto obbligo a tutti i possessori di animali esotici di impedirne la riproduzione.
4. Gli eventuali nati saranno confiscati e accolti nei centri di cui al successivo Art. 7. Eventuali nascite in violazione del comma 2, non comportano sanzioni se segnalate entro tre giorni al servizio veterinario competente. I nati saranno destinati ai centri di cui all'art. 6 dopo il necessario svezzamento.
5. Gli allevamenti, gli esercizi commerciali e le strutture che espongono animali esotici devono obbligatoriamente tenere un registro per annotare qualsiasi variazione (decessi, cessioni, cambio di residenza dell'animale, ecc.) che dovra' anche essere comunicata al Servizio Veterinario territorialmente competente entro tre giorni. I Servizi Veterinari potranno effettuare controlli campione.

Art. 6.
(Regole per il mantenimento degli animali)

1. Agli animali devono essere garantite condizioni minime che rispettino le loro esigenze etologiche e fisiologiche, in particolare:
a) la superficie a disposizione deve essere uguale ad almeno il quadrato del valore che si ottiene moltiplicando per tre volte la lunghezza dell'animale, dalla testa all'attaccatura della coda. La misurazione e' quella riferita al corpo dell'animale e non alla sua proiezione a terra.
b) il volume a disposizione deve essere uguale almeno al cubo del valore che si ottiene moltiplicando per tre volte la lunghezza dell'animale;
c) le superfici, le condizioni microclimatiche e il fotoperiodismo devono rispettare le condizioni naturali;
d) gli animali non possono essere tenuti con condizioni di illuminazione permanente; i locali o le gabbie dove sono ospitati devono essere provvisti di sistemi di illuminazione che prevedano un adeguato periodo di buio;
e) gli spazi dove sono tenuti gli animali devono essere mantenuti puliti e devono essere arricchiti di stimoli appropriati alla specie;
f) agli animali deve essere somministrato cibo per qualita' e quantita' adatto alla specie;
g) agli animai devono essere garantite idonee e tempestive cure veterinarie in caso di necessita';
h) nel caso di animali esposti al pubblico questi devono godere di un periodo giornaliero di riposo almeno doppio di quello di esposizione.
i) ove possibile e utile al benessere dell'animale, valutato secondo l'etologia, deve essere garantita la socialita' tra individui della stessa specie;
j) gli spazi dove sono tenuti gli animali devono essere idonei ad impedirne la fuga e prevenire rischi e incidenti alle persone o ad altri animali, tale garanzia deve essere conseguita in modo da non creare pericolo, costrizione, sofferenza all'animale.

Art. 7.
(Centri di accoglienza)

1. La Regione istituisce centri di accoglienza per gli animali esotici confiscati dall'Autorita' competente, almeno uno per ogni provincia che potranno essere diversamente specializzati, per l'ospitalita', la cura, la rieducazione al fine di reinserimento in natura, ovvero, qualora non sia possibile, per la loro detenzione a tempo indeterminato.
2. La Giunta regionale entro 90 giorni emana una direttiva applicativa sentite le Associazioni Ambientaliste ed Animaliste.

Art. 8.
(Commissione regionale)

1. E' istituita una Commissione regionale con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge, per valutare le problematiche attuative della stessa.
2. La Commissione e' formata da:
- il responsabile del Servizio Veterinario Regionale dell'Assessorato alla Sanita' o un suo rappresentante;
- uno zoologo;
- un etologo ;
- un sanitario con specializzazione inerente la materia;
- un rappresentante delle associazioni animaliste;
- un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
nominati dal Consiglio regionale su auto-candidatura;
- un rappresentante del Corpo Forestale, indicato dallo stesso.
La Commissione dovra' riunirsi almeno ogni tre mesi.

Art. 9.
(Obblighi per i giardini zoologici, zoosafari o di altre collezioni animali)

1. I gestori dei giardini zoologici, zoo-safari e di ogni altra collezione animale, oltre all'obbligo di osservare tutti i divieti e gli adempimenti previsti dalla presente legge, hanno l'obbligo di far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, all'Assessorato Regionale alla Sanita', Servizio Veterinario, ed alle ASL competenti per territorio un rapporto annuale contenete:l'indicazione del numero e delle specie degli animali ospitati, degli arrivi e delle partenze degli animali, di tutte le specie, specificandone la provenienza o la destinazione, delle nascite e morti in cattivita', degli standard di spazio relativi alle specie mantenute e alla qualita' dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici, zoo-safari e altre collezioni di animali si rimanda al regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954).

Art. 10.
(Responsabili della vigilanza)

1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge:
- gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale;
- i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
- gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
- gli agenti dipendenti dai Comuni e dalle Province;
- le guardie venatorie volontarie, le guardie giurate comunali e forestali;
- le guardie ecologiche volontarie e le guardie zoofile;
- le guardie addette ai parchi e alle aree protette nazionali e regionali.

Art. 11.
(Sanzioni)

Ai contravventori della presente legge, sono applicate le seguenti disposizioni:
1. sanzione pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 6.000.000;
2. confisca degli animali e il loro relativo trasferimento nei centri di cui all'art. 7;
3. Nel caso in cui fossero identificate violazioni ai bisogni etologici degli animali, si provvedera' alla denuncia all'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 473/93.

Art. 12.
(Oneri)

1. Agli oneri necessari per l'applicazione della presente legge si dovra' provvedere con apposito stanziamento di lire ......... sul capitolo di spesa relativo.
2. Su questo capitolo dovranno essere versati i proventi delle eventuali sanzioni.