Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7097.

Norme in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi e tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, MORICONI ENRICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100KHz e 300 GHz, ed il controllo sul loro esercizio, al fine di tutelare la salute dei cittadini, di contrastare l'aumento dell'inquinamento elettromagnetico, di assicurare che lo sviluppo delle installazioni avvenga in modo coordinato con le scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. A tale scopo vengono definiti i criteri per la localizzazione degli impianti, anche in coerenza con il rispetto dei principi enunciati nel comma 1 dell'art. 4 del D.L. 381/98 inerenti la minimizzazione dell'esposizione della popolazione, le procedure per la verifica della compatibilita' ambientale dei programmi di localizzazione, le modalita' e tempi di esecuzione per le azioni di risanamento degli impianti preesistenti, nonche' i ruoli dei vari enti territoriali.
3. Per raggiungere le suddette finalita' la Regione promuove la partecipazione di enti, associazioni ed operatori in modo da contemperare nel modo migliore la necessita' di garantire la tutela della salute ed il rispetto dell'ambiente con l'esigenza di erogare il servizio, e assicurare l'informazione dei cittadini.

Art. 2.
(Campo di applicazione)

1. Fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per la garanzia delle comunicazioni, le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100KHz e 300 GHz.
2. Vengono considerati fissi ai sensi del comma 1 del presente articolo tutti gli impianti mantenuti in funzione nella stessa posizione per un tempo superiore a 48 ore consecutive e quelli alimentati dalla rete elettrica fissa.

Art. 3.
(Regime autorizzativo)

1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni di qualsiasi potenza sono subordinate alla concessione edilizia ed alla autorizzazione sanitaria rilasciate da parte del Comune sulla base di apposite procedure.

Art. 4.
(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale:
a) il coordinamento tra servizio sanitario e servizio ambientale regionale con l'obiettivo di creare uniformita' operativa sul territorio ed identificare la complementarieta' tra i due servizi, affinche' il primo valuti cio' che il secondo controlla in ottemperanza di quanto previsto dal D.L. 229/99;
b) la definizione di regole comportamentali affinche' le ASL possano usufruire in maniera organica ed adeguata del supporto degli istituti di ricerca del Ministero della Sanita';
c) la definizione di criteri localizzativi generali per gli impianti;
d) la verifica di compatibilita' sanitaria e ambientale del Piano comunale di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione predisposto dal Comune ai sensi dell'articolo 8;
e) l'individuazione di standard minimi di qualita' ai fini della predisposizione ed approvazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 9.

Art. 5.
(Competenze della Provincia)

1. Sono di competenza della Provincia, nel rispetto della normativa statale e regionale:
a) il controllo e la vigilanza sugli impianti, di cui all'articolo 10, utilizzando l'attivita' dell' ASL competente per territorio e dell' ARPA , secondo quanto definito nell'art. 4 punto a);
b) le campagne di misura dell'inquinamento elettromagnetico, con il supporto dell' ARPA ;
c) il supporto ai Comuni per la realizzazione dei Piani comunali di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione;
d) la organizzazione, in base al principio di sussidiarieta', di conferenze intercomunali al fine di identificare, nelle aree scarsamente popolate, il sito di minore impatto in termini di esposizione della popolazione.

Art. 6.
(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza di Comuni, nel rispetto della normativa statale e regionale:
a) la predisposizione, con il supporto dell' ASL competente territorialmente, dell' ARPA e della Provincia, del Piano comunale di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui all'articolo 8 e la relativa adozione;
b) il rilascio dell'autorizzazione sanitaria corredata dal parere sanitario dell' ASL di territorio e della concessione edilizia per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto delle normative contenute in tutti gli strumenti di pianificazione previsti dalla Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 -"Tutela ed uso del suolo", del piano di localizzazione di cui all'articolo 8, e del parere tecnico rilasciato dall' ARPA .

Art. 7.
(Procedure per l'installazione di nuovi impianti)

1. L'installazione di nuovi impianti e la loro modifica sono subordinate alla presentazione da parte dei gestori ai Comuni competenti per territorio dei programmi biennali di sviluppo della rete di cui all'articolo 8, e, successivamente, di specifiche richieste di installazione o modifica, per il rilascio delle apposite autorizzazioni edilizia e sanitaria.
2. Per ogni impianto, a cura e spese del gestore proponente, devono essere fornite, unitamente alla domanda di autorizzazione, le seguenti documentazioni:
1) dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante;
2) scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
3) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0 );
4) perizia giurata con le rilevazioni dei valori del campo elettromagnetico gia' esistente nel sito proposto, effettuate in giorni, orari e condizioni significativi;
5) mappa del territorio circostante all'impianto: in scala 1:1500; con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto; con indicazione delle curve di livello altimetriche; con indicazione delle abitazioni presenti, in costruzione o comunque gia' autorizzate al momento della domanda, nonche' dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno; con indicazione del Nord geografico;
6) estratto della tavola del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, alla scala di massimo dettaglio, riportante la individuazione della localizzazione dell'impianto.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, potra' regolamentare con maggiore livello di dettaglio le procedure per l'installazione di cui al presente articolo.
4. Il Comune, nel rispetto della normativa statale e regionale, procedera' al rilascio dell'autorizzazione sanitaria e della concessione edilizia per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto delle normative contenute in tutti gli strumenti di pianificazione previsti dalla Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 -"Tutela ed uso del suolo", del Piano comunale di localizzazione di cui all'articolo 8, nonche' del parere sanitario dell' ASL di territorio e del parere tecnico rilasciato dall' ARPA .

Art. 8.
(Piano comunale di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione)

1. Il Comune, al fine di assicurare il servizio di teleradiocomunicazione rendendo nel contempo minimo l'incremento di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, di salvaguardare la salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, acquisisce dai gestori i programmi di sviluppo della rete e predispone il Piano comunale di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, utilizzando le competenze dell' ARPA e il supporto tecnico della Provincia.
2. Il Piano di cui al comma precedente, con le sue successive revisioni, integra la pianificazione territoriale, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 -"Tutela ed uso del suolo"-, e viene predisposto e adottato dal Comune applicando le stesse normative e le stesse forme di pubblicita' e di partecipazione previste per la formazione delle Varianti Strutturali.
3. Il piano viene successivamente sottoposto alla verifica di compatibilita' ambientale ed alla approvazione da parte della Regione.

Art. 9.
(Risanamento degli impianti esistenti)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori degli impianti autorizzati prima della entrata in vigore della attuale normativa statale che limita il valore del campo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici devono produrre una perizia giurata con l'indicazione del valore del campo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici piu' esposti e per la massima potenza dell'impianto.
2. Per quegli impianti che risulteranno superare i limiti massimi stabiliti dalla normativa nazionale, il Comune, con il supporto dell' ARPA e della Provincia, provvedera' entro i successivi sessanta giorni ad ordinare la riduzione della potenza o la rilocalizzazione dell'impianto a spese dei gestori.
3. Per quegli impianti che, pur non superando il limite massimo di campo elettromagnetico fissato dalla normativa nazionale, risulteranno non essere coerenti con il Piano comunale di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, il Comune potra' imporre la riduzione della potenza o la rilocalizzazione entro dodici mesi a spese dei gestori.

Art. 10.
(Vigilanza e controlli)

1. La Provincia, d'intesa con il Comune e avvalendosi del supporto dell' ASL competente per territorio e dell'attivita' dell' ARPA , esercita le funzioni di vigilanza e controllo al fine di garantire:
a) il rispetto del principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione;
b) il rispetto dei limiti di esposizione;
c) il mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche per le quali l'impianto e' stato autorizzato;
d) le azioni di risanamento e la relativa verifica.

Art. 11.
(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dal Comune, tramite la ASL competente per territorio:
a) da lire 20.000.000 a lire 100.000.000 per chiunque installa, attiva o modifica un impianto senza rispettare pienamente la procedura prevista all'articolo 7;
b) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000, per ogni impianto, per la mancata trasmissione nei tempi previsti della perizia per gli impianti preesistenti, come specificato al comma 1 dell'articolo 9;
c) da lire 3.000.000 a lire 20.000.000, per ogni impianto, per il mancato adeguamento al Piano comunale, come specificato al comma 3 dell'articolo 9.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, i gestori sono tenuti a loro spese alla immediata rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal Comune che interviene ai sensi dell'art. 17, comma 9, del dlgs 22/1997 con addebito delle relative spese ai gestori.
3. I proventi delle sanzioni sono versati al Comune.

Art. 12.
(Informazione e partecipazione)

1. Chiunque puo' prendere visione, presso gli uffici comunali, di tutti gli atti delle pratiche autorizzative, comprese le domande, i progetti, gli allegati tecnici, ed ottenerne copia integrale, previo il rimborso delle relative spese.
2. Al fine di consentire ai cittadini direttamente interessati ed alle associazioni di intervenire nel procedimento autorizzativo di ciascun impianto con proprie osservazioni, la consultazione della documentazione progettuale e' consentita anche prima del rilascio delle relative autorizzazioni.
3. Per la presentazione di osservazioni al Piano comunale di cui all'articolo 8 si applicano le procedure per la formazione delle Varianti Strutturali previste dalla Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 -"Tutela ed uso del suolo".

Art. 13.
(Osservatorio sulle sorgenti di inquinamento elettromagnetico)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico, con il compito di realizzare e gestire il catasto degli impianti esistenti e dei rilevamenti effettuati.
2. La consultazione delle informazioni raccolte dall'Osservatorio sara' consentita a chiunque.

Art. 14.
(Abrogazione)

1. La legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6, e' abrogata.