Proposta di legge regionale, n. 7058.
Integrazione alla l.r. 18.2.1981, n.7 'Norme per la tutela e incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte' . 1. Dopo l'art. 18 della l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 e' inserito il seguente articolo:
Art. 1
Art. 18 bis. (Strutture per la risalita dei pesci)
1. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche esistenti, i progetti delle opere di interesse pubblico o privato che comportino l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti, devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci; gli interessati dovranno attenersi alle disposizioni procedurali e tecniche emanate a tal fine dalla Giunta regionale.