Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7050.

Tutela della razze bovine autoctone.

Presentata da MORICONI ENRICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.

1. Ai fini della tutela delle razze bovine autoctone la Regione istituisce l'albo delle razze bovine autoctone.

Art. 2.

1. Di ogni razza saranno definiti nel Regolamento di attuazione della presente legge le caratteristiche delle "razze locali tipiche" che dovranno comprendere:
a) oltre a colore, strutture anatomiche caratteristiche e misure medie tanto del maschio che della femmina, nonche' eta' e peso, minimi e massimi, alla macellazione;
b) definizione dell'area geografica precisa e storicamente dimostrata di allevamento delle razze locali tipiche.

Art. 3.

1. Viene istituito, per ogni razza locale tipica, un albo genealogico ufficiale gestito dalle Associazione di allevatori sotto il controllo pubblico.

Art. 4.

1. Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge, gli allevatori dovranno ottemperare alle caratteristiche minime previste nel regolamento di applicazione riguardo alle strutture di stabulazione, sia a postazione fissa sia all'aperto, per il rispetto del benessere degli animali secondo i loro bisogni etologici.
2. Dovranno altresi' essere garantite le norme igienico - sanitarie previste nel regolamento volte al rispetto della tradizione consolidata per ogni razza locale tipica.

Art. 5.

1. L'alimentazione degli animali deve rispecchiare la tradizione propria della razza locale tipica, deve essere effettuata con prodotti locali provenienti dalla stessa zona definita per quella razza bovina (almeno per il 90%) e che escluda l'utilizzo di mangimi composti, di mangimi composti integrati o di mangimi medicati se non prodotti in loco dall'allevatore o da una cooperativa locale di allevatori, conformemente a quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Art. 6.

1. E' fatto obbligo per ogni allevatore, o cooperativa appositamente costituita e di cui facciano parte i soli allevatori, di disporre di terreni agricoli coltivati a foraggio in misura proporzionale al numero di capi allevati.

Art. 7.

1. La macellazione deve essere effettuata in strutture autorizzate o dedicate esclusivamente a questo prodotto oppure, nel caso di macelli di grandi dimensioni, separatamente da quella degli altri capi bovini confinando questa attivita' in tempi diversi o dedicando ad essa specifici locali separati da quelli utilizzati per l'attivita' normale.

Art. 8.

1. Le carni bovine di razza locale tipica devono essere sezionate e preparate per la vendita in tagli anatomici di piccole dimensioni contrassegnati ciascuno con appositi marchi, confezionati in loco in involucri plastici conformi alla vigente legislazione e il confezionamento e la marcatura di ciascuno devono garantire il riconoscimento delle carni anche nello spaccio di vendita e la possibilita', per il consumatore, di risalire al capo, all'allevatore ed all'impianto di macellazione e confezionamento.

Art. 9.

1. La vendita delle carni di razze bovine tipiche dev'essere effettuata in ogni momento garantendo la possibilita' per il consumatore di riconoscere il prodotto; non possono essere venduti pezzi anatomici non identificabili e tali da generare confezione con altri prodotti.

Art. 10.

1. E' istituito un apposito organismo, definito Albo delle razze bovine autoctone, in cui sono rappresentate equamente le specifiche Associazioni di allevatori, quelle dei consumatori ed esperti di parte pubblica, con il compito di valutare le caratteristiche degli allevamenti che chiedono la certificazione; tale organismo, inoltre, e' deputato all'autocontrollo ed al rilascio della certificazione stessa e provvede, qualora vengano a cessare le condizioni tecniche previste, a sospendere la stessa ed alla comunicazione, nel caso di sospetta violazione delle leggi, agli organi di controllo per gli interventi del caso.

Art. 11.

1. La Regione provvede alla realizzazione di interventi promozionali per la qualificazione del prodotto e per il sostegno della razza locale tipica anche avvalendosi delle associazioni dei produttori e dei consumatori o di altri Enti ed organismi idonei.

Art. 12.
(Vigilanza)

1. La violazione delle presenti norme e' sottoposta al controllo e vigilanza degli organi dello stato deputati al controllo degli allevamenti e degli alimenti.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. L'elusione o la violazione delle norme previste in questo strumento legislativo devono essere considerate come frode fiscale e, come tale, oltre alle sanzioni previste specificamente per esso devono essere applicate quelle previste per tale reato.