Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7048.

Divieto di somministrare cibi contenenti Organismi Geneticamente Modificati in alcune situazioni a rischio.

Presentata da MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. La Regione, in attuazione dell'art. 32, comma 1 della Costituzione e dell'articolo 6 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente derivanti dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Art. 2.

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui rischi possibili derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione e nell'ambiente.

Art. 3.

1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati non devono essere somministrati nelle attivita' di ristorazione collettiva riguardanti le forme scolastiche e prescolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della Regione Piemonte appartenenti ai Comuni, alle Provincie, alla Regione, agli entri enti pubblici ed ai soggetti privati convenzionati.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare attraverso la richiesta di apposita certificazione l'assenza di organismi geneticamente modificati.

Art. 4.

1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori di cui al comma 1 dell'articolo 3, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.

Art. 5.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.