Proposta di legge regionale, n. 7046.
Interventi per garantire il diritto allo studio, la parita' scolastica e la qualificazione del sistema formativo integrato. Titolo I. Finalita' della legge 1. La Regione Piemonte garantisce il diritto allo studio e all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la parita' scolastica, la lotta alla dispersione ed il perseguimento del successo formativo, la qualita' dell'educazione, dell'istruzione e della formazione nell'ambito degli autonomi ed integrati percorsi scolastici e fomativi, in favore dei frequentanti le scuole statali, anche dell'infanzia e gli organismi di formazione professionale. 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, promuovono interventi per:
1. Sono destinatari degli interventi della presente legge:
1. Al fine di beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, le scuole non statali, comprese quelle dell'infanzia, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente, devono:
Titolo II. Tipologia degli interventi 1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, sono previste le seguenti tipologie di interventi:
1. La Regione e gli Enti locali promuovono e gli organismi scolastici e formativi e favoriscono l'offerta di servizi ed attivita' di carattere educativo e formativo, in orario non scolastico, destinati a soggetti in eta' compresa tra 6 e 18 anni. 1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento e alla formazione per tutto l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e permanente delle persone sulla base delle esigenze di professionalita' proprie del mondo produttivo e sulla base delle inclinazioni, competenze ed attitudini personali nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente. 1. Nell'ambito delle politiche per il diritto allo studio, la Regione promuove:
1. La Regione e gli Enti locali in conformita' alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, numero 104 e decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Parte II, Titolo VII, Capo IV e della legge 28 agosto 1997, numero 285, promuovono interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione, e all'integrazione dei soggetti portatori di handicap.
1. La Giunta regionale, ad integrazione delle provvidenze gia' contemplate dalla vigente normativa e previo parere della Commissione, di cui all'articolo 15, puo' prevedere ulteriori interventi finalizzati a favorire il diritto alla formazione, stabilendone modalita' e criteri applicativi.
1. Per garantire l'integrazione e l'interazione fra scuola e formazione professionale nello svolgimento del primo anno o del biennio di innalzamento, la Regione concede contributi agli istituti scolastici legalmente riconosciuti e parificati, ed agli organismi di formazione professionale impegnati nello svolgimento di percorsi educativi scolastici e formativi integrati, convenzionati sulla base di apposita disciplina regionale d'indirizzo. 1. La Regione interviene in favore degli studenti in base alle loro condizioni economiche frequentanti la scuola dell'infanzia e dell'obbligo e degli altri gradi di scuola e la formazione professionale, residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione di buoni scuola.
Titolo III. Linee di programmazione degli interventi e funzioni degli Enti locali. 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge.
1. Nel rispetto della programmazione regionale, le Province - ferme restando le funzioni attribuite ai Comuni dall'articolo 42 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 - presentano alla Giunta regionale la proposta di programma provinciale degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e formativo, approvata sulla base dei progetti presentati dai Comuni.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, e' istituita la Commissione per il diritto allo studio.
Titolo V. Norme finali, transitorie e abrogazioni 1. Per gli interventi a favore delle scuole materne e' fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente. 1. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del programma triennale, la Giunta regionale puo' adottare, sentita la competente Commissione consiliare, un piano annuale degli interventi. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con opportuno stanziamento delle leggi di bilancio.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
(Finalita')
(Obiettivi)
a) garantire, nell'ambito della normativa statale e regionale, il diritto effettivo di scelta educativa, scolastica e formativa, da parte delle famiglie e di ogni persona;
b) assicurare ad ogni persona in eta' prescolare e scolare, nonche' a tutti i cittadini interessati alla formazione continua durante l'arco dell'intera vita, pari opportunita' per l'iscrizione, la frequenza e il successo formativo nelle scuole statali e non statali, comprese quelle dell'infanzia, e negli organismi di formazione professionale;
c) favorire il successo formativo attraverso la qualita' dell'istruzione e della formazione e la personalizzazione del curriculum e dei processi formativi;
d) favorire la collaborazione tra le diverse offerte di educazione, di istruzione e di formazione, nel rispetto delle autonomie, delle identita' pedagogico-didattiche e culturali, della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta delle famiglie;
e) favorire il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati di popolazione con bassi livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
f) favorire la valorizzazione e diffusione della conoscenza dell'identita' culturale e civile piemontese intesa come completamento del diritto all'istruzione e alla formazione.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche e tengono conto degli apporti provenienti dagli organismi di partecipazione, delle agenzie formative, delle associazioni di rappresentanza delle scuole non statali, comprese le scuole dell'infanzia.
3. Gli interventi regionali sono integrativi e complementari rispetto a quelli disposti dalla normativa statale. Per le scuole dell'infanzia, gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari anche rispetto a quelli previsti da altre leggi regionali vigenti.
(Destinatari)
a) le famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, le scuole dell'infanzia, statali e non statali, nonche' gli organismi di formazione professionale riconosciuti e/o accreditati ai sensi della vigente legislazione.
b) le scuole dell'infanzia statali e non statali, le istituzioni scolastiche statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, nonche' gli organismi di formazione professionale riconosciuti e/o accreditati ai sensi della vigente legislazione.
(Requisiti per la partecipazione delle scuole non statali al sistema formativo integrato per il diritto allo studio)
a) disporre di organi collegiali;
b) accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano richiesta, nel rispetto del progetto educativo d'istituto;
c) rendicontare le spese relative alle attivita' finanziate dalla Regione.
(Tipologie degli interventi)
a) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a):
1) fornitura di libri di testo ai sensi delle vigenti disposizioni e facilitazioni di viaggio;
2) buoni scuola finalizzati alla copertura, totale o parziale, delle spese effettivamente sostenute secondo i criteri di cui all'articolo 12 ed anche sussidi, servizi, contributi individualizzati per i portatori di handicap.
b) per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. B):
1) servizi di mensa;
2) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
3) servizi residenziali;
4) per le scuole non statali e senza scopo di lucro, progetti volti a garantire e a migliorare i livelli di qualita' del sistema scolastico e formativo, fra i quali: fornitura di attrezzature e di strumentazione didattica, a sostegno di progetti di sperimentazione in regime di autonomia didattica; utilizzo, a fini scolastici e formativi, di strutture culturali, sportive e scientifiche; promozione della continuita' tra i diversi gradi di scuole e sostegno a forme di collaborazione fra scuole e famiglie; prevenzione, recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica e formativa; promozione e qualificazione di un sistema formativo integrato tra la scuola, la formazione professionale il lavoro e la formazione permanente dei docenti; realizzazione di interventi straordinari e innovativi rivolti agli operatori delle scuole e/o della formazione;
5) iniziative volte a favorire la progettazione, la realizzazione e la circuitazione di sussidi didattici, itinerari formativi, mostre che valorizzino i profili d'identita' della cultura e della societa' piemontese.
2. Gli interventi ed i progetti di cui al comma 1 sono attuati sulla base dei criteri, delle priorita' e delle modalita' indicati nel programma triennale regionale e nei relativi piani attuativi di cui all'articolo 13.
3. Il concorso nei costi allo scopo sostenuti per la fornitura di servizi di mensa e di trasporto fa riferimento alle Province e ai Comuni di residenza degli alunni e degli studenti, salvo che intervengano accordi diversi tra Comuni interessati nel rispetto della legislazione vigente.
(Servizi per minori)
(Interventi per la formazione continua e permanente)
(Educazione degli adulti)
a) corsi di alfabetizzazione o aggiornamento culturale;
b) attivita' educative e formative per persone che si trovano all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.
2. Le iniziative finalizzate al conseguimento di titoli di studio sono programmate di concerto con le competenti Autorita' scolastiche, nell'ambito di specifico cofinanziamento.
3. Per le iniziative di cui al comma 2 e per quelle finalizzate al conseguimento di qualifiche o di specializzazioni professionali, la Regione favorisce l'integrazione e l'interazione tra i sistemi scolastico e professionale ai fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti.
(Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap)
2. Vengono prioritariamente considerati gli interventi attivati nel quadro di accordi di programma stipulati tra Enti locali, Istituti scolastici statali e non statali, organismi formativi e aziende unita' sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
(Interventi per i frequentatori corsi di formazione professionale)
2. Nell'ambito degli interventi integrativi di cui al comma 1, hanno priorita' le azioni di raccordo tra gli organismi di formazione e quelli scolastici.
(Interventi per favorire l'integrazione interazione fra scuola e formazione professionale in materia di innalzamento dell'obbligo scolastico)
(Buoni scuola)
2. I buoni scuola devono essere rapportati al reddito, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entita' delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo.
3. Ai fini della determinazione del reddito e del numero dei componenti il nucleo familiare, si applicano i criteri e le modalita' stabilite dal D.P.C.M., 30 aprile 1997: "Uniformita' di trattamento del diritto agli studi universitari ai sensi dell'articolo 4 della legge 2.12.1991, numero 390".
4. La Giunta regionale definisce, nell'ambito degli indirizzi generali della programmazione di cui all'articolo 13 le modalita', l'importo massimo erogabile, nonche' la percentuale massima di copertura delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per ciascun ordine e grado di scuola frequentata, ivi compresa l'attivita' di formazione professionale.
5. La programmazione e l'erogazione dei buoni scuola sono effettuate dai Comuni e dalle Province in relazione ai gradi di istruzione scolastica di rispettiva competenza.
6. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.
(Funzioni della Regione)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Consiglio regionale approva un programma triennale nel quale sono stabiliti:
a) gli indirizzi in materia di diritto allo studio;
b) l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi secondo le priorita' ivi indicate.
c) L'ammontare delle risorse destinate alle Province secondo i parametri ivi indicati.
3. Nell'ambito del programma triennale sono previsti e finanziati interventi di rilevanza regionale con particolare riferimento a quelli di integrazione/interazione fra i sistemi, alla loro messa in rete, alla sperimentazione di azioni innovative e di accompagnamento, ad iniziative di perequazione o urgenti.
4. Il programma triennale e' proposto dalla Giunta regionale al Consiglio sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 15.
5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, attua il programma triennale attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali puo' prevedere variazioni che non incidono sulle scelte fondamentali del programma.
6. Nell'ambito del piano annuale attuativo, la Giunta regionale, acquisite le proposte di programmi provinciali di cui all'articolo 14, comma 1, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui alla presente legge.
7. La Giunta regionale stabilisce, nel piano di attuazione, le modalita' per l'effettuazione degli interventi di rilevanza regionale, nonche' l'eventuale concessione di contributi ad enti terzi per la loro realizzazione.
8. Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con la nuova proposta di programma, una relazione sui risultati di quello precedente.
9. Il programma triennale mantiene validita' sino all'approvazione del programma triennale successivo.
(Funzioni degli Enti locali)
2. Le Province, in relazione alle competenze loro attribuite dall'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, possono presentare progetti per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
3. I fondi regionali ripartiti dal piano attuativo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, sono erogati dalle Province ai Comuni per gli interventi di cui all'articolo 5.
4. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
(Commissione di indirizzo e monitoraggio)
2. La Commissione, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio riguardo alla proposta del programma triennale di cui all'articolo 13;
b) provvede, con cadenza almeno biennale, al monitoraggio degli interventi effettuati in base alla presente legge.
3. La Commissione e' composta da:
a) l'Assessore competente che la presiede o suo delegato;
b) i presidenti delle associazioni regionali ANCI , UPI e UNCEM o loro delegati;
c) il sovrintendente scolastico regionale;
d) due rappresentanti delle organizzazioni delle scuole non statali;
e) un rappresentante degli enti di formazione professionale;
f) due rappresentanti delle associazioni dei genitori, rispettivamente delle scuole statali e non statali.
(Scuole materne)
(Norma transitoria)
(Norma finanziaria)