Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7038.

Valorizzazione, conservazione e recupero abitativo montano.

Presentata da MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte con la presente legge intende promuovere iniziative volte alla valorizzazione, conservazione e recupero abitativo delle tipologie architettoniche montane, al fine di mantenere le caratteristiche ambientali di zona.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge la valorizzazione, la conservazione ed il recupero riguardano i fabbricati di civile abitazione ed eventuali fabbricati rurali annessi, costruiti prima dell'anno 1942, ubicati in Comuni facenti parte di Comunita' Montana.

Art. 3.
(Definizione tipologie d'intervento)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per iniziative di valorizzazione e conservazione dell'architettura montana:
1. gli interventi finalizzati alla eliminazione di elementi non originari;
2. gli interventi che contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico delle costruzioni purche' rispettosi delle caratteristiche architettoniche storiche di zona;
3. gli interventi che tendono alla riduzione dei caratteri di degrado;
4. gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 31 legge 5 agosto 1978, n. 457, purche' rispettosi delle caratteristiche architettoniche storiche di zona;
b) per iniziative di recupero si intendono:
1. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo previsti da questa legge, articolo 3, comma 1, lettera a, punto 4, di questa legge;
2. gli interventi di ristrutturazione e di ripristino edilizio nel rispetto delle caratteristiche architettoniche storiche della zona e senza aumento del volume e delle altezze originarie, cosi' come previste da questa legge, articolo 3, comma 1, lettera a, punto 4.
2. Il recupero puo' riguardare sia parte della costruzione sia l'intera costruzione e le sue pertinenze.

Art. 4.
(Benefici economici)

1. Sono concessi contributi e provvidenze per le opere di conservazione, valorizzazione e recupero delle strutture architettoniche montane, come definite all'articolo 3, sotto forma di contributi e di mutui agevolati.
2. La competenza istruttoria e' affidata alle Comunita' Montane, mentre le funzioni di controllo sono affidate alle Province.
3. La domanda per accedere al beneficio economico, corredata dal progetto degli interventi, e' inoltrata alla Comunita' Montana dove insite l'unita' abitativa sottoposta agli interventi di cui all'articolo 3.
4. Sono stabilite con regolamento, approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta della Giunta regionale, le modalita' per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi e delle provvidenze, le condizioni, i termini, le modalita' di redazione della domanda e la documentazione allegata in aggiunta al progetto degli interventi.
5. Il regolamento nell'individuare le modalita' dovra' tenere conto di:
a) del valore economico degli interventi e della loro diversa tipologia nell'osservanza delle finalita' di cui all'articolo1;
b) della necessita' di verificare l'effettiva esecuzione dei lavori previsti nel progetto delle opere di conservazione, valorizzazione e recupero, allegato alla domanda di ottenimento del beneficio economico;
c) delle proprieta' di assegnazione dei benefici economici in relazione al reddito del richiedente e alla destinazione a prima abitazione.

Art. 5.
(Finanziamenti e cumulabilita')

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 che non eccedano l'importo massimo di spesa di lire duecentomilioni e' concesso un contributo in conto capitale pari al 20% delle spese sostenute.
2. Per la restante parte delle spese sostenute la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con Istituti di credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui agevolati a tasso fisso a tal fine interviene con un contributo necessario ad abbassare di tre punti il tasso ordinario praticato dagli istituti di credito.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato dalle Comunita' Montane.
4. Il finanziamento in conto interessi di cui al comma 2 del medesimo articolo e' direttamente erogato dalla Comunita' Montana al momento della stipula del contratto di mutuo tra l'Istituto di credito e gli aventi diritto.
5. I benefici economici previsti dalla presente legge sono cumulabili con altri incentivi previsti da norme statali e regionali e da strumenti urbanistici e amministrativi relativi alle aree ove avvengono gli interventi.
6. Le Comunita' Montane e le Province possono integrare con fondi propri i benefici finanziari di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Assegnazione dei fondi alle Comunita' Montane)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, in sede di bilancio di previsione, la Giunta regionale provvede ad individuare l'ammontare dei fondi da assegnare alle Comunita' montane.
2. Le modalita' di assegnazione sono definite nel regolamento di cui all'art. 4 comma 4.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri di cui all'art. 5 comma 1, valutati in lire 10 miliardi per l'anno 1999 si utilizza il Capitolo ....... del bilancio di previsione1999.
2. Per far fronte agli oneri di cui all'art. 5 comma 2, valutati in lire ....... per l'anno 1999 si utilizza il Capitolo n. 27167 del bilancio di previsione 1999.