Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7037.

Interventi a favore degli Enti locali per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni immobili confiscati per reati di mafia.

Presentata da MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione favorisce l'applicazione delle finalita' della legge 109/96 "Guida all'applicazione sull'uso sociale dei beni confiscati ai mafiosi" e per la sua attuazione, intervenendo direttamente con risorse proprie, per il riuso sociale dei beni confiscati per reati di mafia.
2. A tal fine la Regione, nell'ambito delle proprie funzioni, sostiene attraverso contributi economici a fondo perduto, i Comuni assegnatari di beni immobili confiscati che s'impegnano concretamente nell'attuazione delle disposizioni della L. 109/96.

Art. 2.
(Contributi per la rifunzionalizzazione del bene)

1. La Regione relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli Enti locali con l'art. 110 del Decreto L.vo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione, educazione, nonche' in materia di sostegno all'azione promossa sia dagli enti locali, sia dal volontariato, la Regione concorre all'effettivo riutilizzo a fini sociali dei beni assegnati agli Enti locali e destinati a pubblici servizi.
2. I Comuni assegnatari dei beni di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione un contributo economico finalizzato al recupero edilizio, alla rifunzionalizzazione del progetto specifico, debitamente approvato dal Comune.
3. La domanda di contributo deve essere trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia socio-assistenziale e corredato da:
a) copia degli elaborati tecnici che rappresentano il progetto di rifunzionalizzazione o di riuso dell'immobile;
b) alle specifiche richieste dalle quali si evince la volonta' dell'Ente di divenire soggetto assegnatario del bene confiscato;
c) atti con i quali la Prefettura competente assegna il bene stesso al Comune;
d) delibera d'approvazione del progetto definitivo, ai sensi della Legge Merloni/ter;
4. I contributi dovranno riferirsi alle spese d'investimento relative all'opera, alle spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo, sostenuto e/o sostenibili nel corso dei lavori.

Art. 3.
(Contributi per i progetti di gestione delle attivita' volte alla fruizione del bene)

1. I Comuni dovranno inviare alla Regione, Assessorato ai Servizi sociali, i progetti di gestione e di fruizione del bene risistemato, con precisazione dei seguenti elementi:
a) destinazione d'uso e modalita' di gestione;
b) inizio delle attivita' e modalita' di finanziamento;
c) pianta organica del personale utilizzato;
d) soggetti destinatari;
e) piano economico-finanziario con specificate le eventuali entrate annuali;
f) l'esposizione finanziaria del gestore ed eventuali contributi aggiuntivi.
2. Qualora la gestione sia affidata ad Associazioni, o altri Enti previsti dalla legge, il progetto di cui al presente comma e' trasmesso unitamente allo Statuto del soggetto utilizzatore ed alla dichiarazione del legale rappresentante che s'impegnera' ad attuare il progetto di gestione.
3. La Giunta regionale, di fronte a progetti di valenza provinciale e/o sovracomunale, potra' decidere i tempi per continuare ad erogare, il proprio contributo, a fondo perduto, riconosciuta l'alta finalita' sociale e/o culturale dell'iniziativa.

Art. 4.
(Valutazione dei progetti)

1. I progetti di cui al 3. comma ed al 4. comma dell'art. 2 sono presentati dal Sindaco, dal Progettista e dal Legale rappresentante del soggetto assegnatario, se interessato, alla Commissione di valutazione di cui all'art. 5.
2. Nel caso di piu' progetti, in rapporto alle risorse economiche in capitolo di bilancio, la Commissione valutera' come ripartire i contributi, tenuto conto che tutte le richieste presentate dovranno essere soddisfatte, previa pertinente valutazione di merito sull'effettiva fattibilita' dei progetti.
3. Nel caso siano rilevate palesi incongruita' nelle proposte avanzate, ovvero siano riscontrate inesattezze o altro, la Commissione segnalarle e trasmetterle immediatamente al Comune interessato, con l'indicazione del contributo che potrebbe essere assegnato una volta completato il progetto.
4. Il Comune, ricevute tutte le indicazioni correttive, nell'arco di 120 gg., controdedurra' definitivamente alle osservazioni avanzate e produrra' quanto richiesto alla Commissione regionale che valutera' sia le controdeduzioni sia le integrazioni presentate.
5. Alla fine di ogni anno di gestione delle attivita', oggetto di finanziamento il soggetto assegnatario dovra' rendicontare alla Regione tutte le spese effettivamente sostenute al fine di poter accedere al contributo a consuntivo ed essere ammesso al contributo dell'anno successivo.
6. La Commissione di valutazione all'atto del suo insediamento approva un Regolamento interno di valutazione con il quale esaminare le richieste.
7. L'erogazione dei contributi e' comunque effettuata dalla Giunta regionale con apposita delibera, avendo a riferimento le risultanze della Commissione di valutazione.

Art. 5.
(Composizione della Commissione di valutazione)

1. E' istituita dall'Assessorato regionale competente la Commissione di valutazione che e' composta da:
l'Assessore ai Servizi Sociali, o da un suo delegato che la presiede;
l'Assessore alla cultura ed alla Formazione, o da un suo delegato con funzioni di Vice Presidente;
un rappresentante delle Province;
tre rappresentanti dei Comuni, di cui uno di un Comune capoluogo di Provincia, uno di un Comune con popolazione compresa tra i 15.000abitanti-40.000abitanti uno di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 ab.;
un rappresentate degli ordini professionali degli architetti e/o degli ingegneri;
due rappresentanti dell'Associazionismo e del Volontariato;
un funzionario regionale dell'Area educativa con funzioni di segretario della Commissione.
2. La Commissione rimarra' in carica per la legislatura e fino al rinnovo dell'organo.

Art. 6.
(Disposizioni di bilancio)

1. Le risorse economiche per l'attuazione della presente legge saranno individuate annualmente nel Capitolo n. ....... del Bilancio dell'Assessorato ai Servizi Sociali.