Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7035.

Nuove norme in materia di piste ad uso agro-silvo-pastorale.

Presentata da MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Definizione)

1. Le strade per uso agricolo, selvicolturale e pastorale e come tali utilizzate prevalentemente da mezzi agricoli e forestali, sono definite piste agro-silvo-pastorali.

Art. 2.
(Regime autorizzativo)

1. Le piste a uso agro-silvo-pastorale sono soggette all'autorizzazione di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, oltre alle altre autorizzazioni e concessioni di legge. Le piste a uso agro-silvo-pastorale sono escluse dalla procedura accelerata di cui all'articolo 3 della predetta legge. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, il soggetto interessato deve corredare la propria richiesta con un'adeguata documentazione accertante la necessita' dell'opera e il suo utilizzo per esistenti attivita' agro-silvo-pastorali. Lo stesso si impegna alla manutenzione dell'opera provvedendo in particolare a mantenere efficienti le opere di sostegno e quelle di regimazione delle acque, nonche' gli eventuali inneschi e attraversamenti di sentieri e mulattiere. La richiesta deve altresi' riportare in allegato una planimetria con curve di livello del tracciato e delle zone circostanti in scala 1: 25.000, aggiornata e indicante la viabilita' della zona. Tale obbligo avra' vigenza finche' la Regione non si sara' dotata dello strumento di cui al successivo articolo 6.

Art. 3.
(Valutazione)

1. E' compito degli uffici istruttori ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 valutare, oltre all compatibilita' dell'opera con i caratteri geomorfologici delle aree interessate dal tracciato, la possibilita' di utilizzo della rete viaria esistente, ovvero il suo adattamento. Quando cio' sia realizzabile, l'autorizzazione richiesta verra' negata con adeguata motivazione.
2. Nel caso che oggetto sia una pista di esbosco, e' compito degli stessi uffici istruttori valutare la possibilita' di sostituire il mezzo richiesto con altri piu' opportuni sistemi di esbosco.
3. Comunque, nel caso di rilascio di autorizzazione, la stessa e' subordinata al ripristino del terreno nello status quo ante, previa deposito cauzionale ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 8 legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e pari a lire 2 milioni per ogni ettaro o porzione di ettaro interessato dall'opera.

Art. 4.
(Criteri costruttivi)

1. Le piste a uso agro-silvo-pastorale non possono avere larghezza superiore a m. 2,5. Le piazzole di scambio non possono essere realizzate a distanza inferiore a m. 100; in attestamento al tracciato non e' consentita la realizzazione di parcheggi se non per lo spazio indispensabile alle manovre di inversione di marcia o per la motivata sosta dei mezzi impiegati nelle operazioni di carico o scarico. Lo smarino proveniente dall'apertura della pista deve essere interamente sistemato in loco, ovvero conferito in discarica.
2. La pista deve prevedere adeguate opere di regimazione idraulica per il dilavamento delle acque. Per le scarpate risultanti dagli scavi dovranno essere adottati accorgimenti atti a scongiurare dissesti ed interventi manutentivi (es.: rimboschimento delle aree nude, raccordo col profilo della pendice, muretti a secco laterali).

Art. 5.
(Divieti)

1. Le piste a uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di ogni tipo di mezzo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, nonche' per i mezzi di chi vi debba accedere necessariamente per motivati scopi professionali. L'autorizzazione di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e' soggetta all'istallazione di apposite chiudende, che garantiscano il passaggio solo agli aventi diritto. E' fatto divieto assoluto di procedere alla bitumatura delle piste a uso agro-silvo-pastorale.

Art. 6.
(Sanzioni)

1. La violazione delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 4 comma 1 e 5 comma 1 e' soggetta alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione. La violazione della prescrizione di cui ai precedenti articoli 4 comma 3 e 5 comma 3 e' soggetta alla sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni, oltre all'obbligo di riduzione in pristino.

Art. 7.
(Carta delle piste)

1. Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Settore Prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della Regione Piemonte predispone una carta aggiornata in scala 1: 25.000 indicante l'esatto percorso di tutte le piste a uso agro-silvo-pastorale, da tenere costantemente aggiornata.

Art. 8.
(Recupero)

1. La Regione Piemonte, entro un anno dalla presente legge, si impegna a promulgare un'apposita normativa concernente il recupero territoriale di quelle zone interessate da piste agro-silvo-pastorali che non siano piu' utilizzate per gli scopi per cui ottennero l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 comma 1.
2. Fino all'emanazione di detta normativa, le aree interessate dalla percorrenza di piste a uso agro-silvo-pastorale non piu' utilizzate, sono considerate aree degradate ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

Art. 9.
(Norme transitorie e finali)

1. Quolora non gia' previsti dalle relative autorizzazioni, la prescrizione di cui al precedente articolo 5 comma 2 e il divieto di cui al presente comma 3 sono estesi anche alle piste a uso agro-silvo-pastorale assentite ai sensi delle legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e 9 agosto 1989, n. 45.