Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7034.

Istituzione del Parco naturale Fluviale della confluenza Gesso Stura.

Presentata da MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992, n. 36, istituito il Parco naturale fluviale della confluenza Gesso Stura.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del Parco naturale fluviale della confluenza Gesso Stura, incidente sui Comuni di Cuneo, Boves, Castelletto Stura e Centallo sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Regione Piemonte Parco naturale fluviale della confluenza Gesso Stura".
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione del Parco naturale fluviale della confluenza Gesso Stura sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) ripristinare, anche attraverso il monitoraggio ambientale, le condizioni idrobiologiche delle aste fluviali, e quelle paesaggistiche della zone ripariali, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;
c) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area;
d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici con particolare riferimento all'ambiente fluviale e alle aree umide;
e) promuovere attivita' di studio e di ricerca didattiche e scientifiche anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;
f) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attivita' agricole esistenti;
g) incentivare le attivita' produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente;
h) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
i) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

1. La destinazione a parco naturale regionale del territorio indicato come Parco naturale fluviale della confluenza Gesso Stura, definito al precedente articolo 2 ha la durata di 99 anni, prorogabili alla scadenza.

Art. 5.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi e' integrato con: 2 membri rappresentanti la Comunita' del Parco, costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36; 1 membro eletto dal Consiglio Comunale di Cuneo.
3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione del Parco naturale con lo stanziamento di cui al cap ... del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e di cui ai corrispettivi capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare l'occorrente variazione di bilancio con apposito decreto.

Art. 6.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 ci si avvale del personale dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi.

Art. 7.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale, fluviale della confluenza Gesso stura, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela paesistico ambientale, dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura.
b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) esercitare la pesca;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e forestali per la manutenzione dell'area;
e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, storico, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano naturalistico di cui al successivo articolo 10;
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'articolo 3 della presente legge;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
h) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale fluviale della confluenza Gesso Stura comunque consentito:
a) svolgere le normali attivita' agricole;
b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali con particolare riferimento alle aree umide.
3. L'uso del suolo e l'eventuale edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalita' di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano naturalistico di cui al successivo articolo 10.
4. Sino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lett.
a, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b, c, si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia e pesca.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lett.
d, e, g comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. f e h, si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni ai disposti di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nella pianta organica dell'Ente cui e' affidata la gestione del Parco naturale;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale alle guardie di caccia e pesca al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, previa aposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 10.
(Piano naturalistico)

1. Il parco naturale fluviale della confluenza Gesso Stura e oggetto di apposito Piano naturalitico del Parco redatto e approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 57/79, anche norme ed indirizzi relativi alla attivita' agricole e forestali nonche' alla edificabilita' e dall'uso del suolo; tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi contenute nello strumento urbanistico dei Comuni sui quali incide il territorio del Parco.
3. Il Piano naturalistico prevede la formazione di un sistema di itinerari pedonali e/o ciclabili con aree espressamente adibite all'osservazione naturalistica.

Art. 11.
(Entrate)

1. I proventi delle Sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al capitolo ..... del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finaziario 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.