Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7012.

Formazione alla democrazia e alla legalita'. Provvedimenti a favore delle scuole e delle Universita' piemontesi per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalita' mafiosa.

Presentata da MANICA GIULIANA, MARCENARO PIETRO, MORICONI ENRICO, MULIERE ROCCHINO, PLACIDO ROBERTO, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte per contribuire alla lotta contro la violenza organizzata e contro la mafia anche sul piano educativo e culturale stimolando le giovani generazioni allo studio ed alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e dei poteri occulti nei loro vari aspetti e per concorrere allo sviluppo della coscienza civile e democratica, attua a favore delle scuole piemontesi di ogni ordine e grado nonche' delle Universita' piemontesi interventi di sostegno al fine:
a) di incentivare attivita' didattiche integrative e di sperimentazione, ricerche individuali e di gruppo, indagini, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche ed ogni altra attivita' utile ad una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonche' delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume;
b) di dotare le istituzioni di cui sopra di materiale bibliografico, cinematografico e videoregistrato e di ogni altro sussidio di uso collettivo tendente a documentare, con riferimento specifico, ma non esclusivo al Piemonte, la nascita, l'evoluzione e l'attuale stato della criminalita' mafiosa;
c) di favorire l'educazione alla democrazia ed alla non violenza;
d) di stimolare l'esigenza di rinnovamento della societa' piemontese.
2. le iniziative e le attivita' di cui alla presente legge, indirizzata primariamente all'approfondimento e alla conoscenza specifica del fenomeno mafioso da parte dei giovani che frequentano le scuole e le Universita', possono anche tendere al coinvolgimento delle famiglie e dei cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni che le organizzano.

Art. 2.
(Metodologia)

1. Per il conseguimento delle finalita' previste dal precedente articolo, la Regione si ispira al metodo della programmazione ed elabora piani annuali e triennali d'investimento.
2. Per ciascun anno scolastico l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a concedere contributi in primis alle scuole, istituti e facolta' per iniziative riguardanti attivita' integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Piemonte rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche.
3. I contributi di cui al comma precedente, sono concessi, previo parere della competente Commissione legislativa del Consiglio, per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di mostre, di raccolte di documenti.

Art. 3.
(Comitato permanente)

1. E' istituito un Comitato permanente di studio, di ricerca e di documentazione sulla materia della presente legge, presieduto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, e composto:
a) da tre Provveditori agli studi della Regione o loro delegati;
b) da tre Presidenti dei consigli scolastici provinciali;
c) da tre Presidenti dei consigli distrettuali, scelti uno per provincia;
d) da tre docenti universitari;
e) da tre Presidi o Direttori didattici, scelti uno per provincia;
f) dal Presidente dell' IRRSAE o da un suo delegato,
g) da un giornalista designato dall'Ordine professionale;
h) da tre esperti;
i) da un rappresentante sindacale designato dalla Federazione sindacale unitaria regionale;
j) da un magistrato designato dall'Associazione Nazionale Magistrati sezione piemontese;
k) da un rappresentante del Centro di ricerca e documentazione sul fenomeno mafioso, Universita' del Piemonte;
l) da un rappresentante del SIULP regionale;
m) da un rappresentante del Comitato donne contro la mafia;
n) da tre sindaci nominati dall' ANCI ;
o) da un funzionario dell'Assessorato, con funzioni di segretario del Comitato;
p) da tre giovani nominati dalla Consulta giovanile.
2. I membri di cui alle lettere d, h, o sono nominati dalla Giunta regionale su parere della competente Commissione consiliare, mentre i membri di cui alle lettere c ed e sono designati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 107 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.
3. Il Comitato elegge un Vice Presidente che dura in carica due anni. Puo' darsi un regolamento per il proprio funzionamento.
4. Il Comitato ha compiti consultivi, di studio, di documentazione e di ricerca su tutta la materia della presente legge.
5. Ai componenti del Comitato, ove dovuto, spetta l'indennita' di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali; ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza, analogamente a quanto gia' disposto per altri simili organismi.

Art. 4.
(Soggetti beneficiari)

1. Possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 le universita', le scuole, le associazioni, gli enti, gli istituti di ricerca operanti sul territorio piemontese nonche' le associazioni legalmente costituite di studenti, di insegnanti, di genitori, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo e che abbiano gia' svolto programmi di iniziative culturali inerenti le tematiche generali di cui alla presente legge.
2. I contributi di cui all'art.1 sono concessi prioritariamente ai progetti che vedono compartecipazione di piu' realta' di cui al comma 1.

Art. 5.
(Concessione contributi)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante delle realta' suindicate deve presentare entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facolta' o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto, qualora si tratti di realta' scolastiche, referenti prioritarie della presente legge.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il parere del competente comitato, istruisce le domande di cui al precedente comma e le trasmette per il parere alla competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.
3. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino piu' rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge.
4. I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche e ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attivita' svolta sono pubblicati, sempre previo parere della competente commissione legislativa del Consiglio regionale, a cura dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e diffusi in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione.

Art. 6.
(Presentazione domande)

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Regione Piemonte entro il 30 novembre di ogni anno e devono contenere:
a) la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalita' e alle caratteristiche organizzative del soggetto richiedente;
b) una relazione concernente i progetti presentati, corredati dal relativo preventivo finanziario;
c) un piano di finanziamento dei progetti medesimi da cui risulti la copertura, al momento della presentazione della domanda, di almeno la meta' della spesa preventivata con fondi propri o di altri enti pubblici e privati;
d) l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative.

Art. 7.
(Approvazione del piano annuale)

1. Il Consiglio regionale approva il piano annuale di attivita' e l'assegnazione dei finanziamenti entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 8.
(Obblighi dei beneficiari dei contributi regionali)

1. I soggetti destinatari dei contributi a conclusione del programma presentato sono tenuti a presentare alla Regione Piemonte un rendiconto delle iniziative svolte con il sostegno del contributo regionale.
2. I soggetti inadempienti sono esclusi dai contributi eventualmente richiesti per iniziative con le finalita' previste dalla presente legge nell'anno successivo a quello sul quale hanno ottenuto un contributo.
3. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del progetto presentato e ammesso a contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero totale o parziale nella misura della parte non realizzata.
4. Il soggetto inadempiente, con il medesimo provvedimento, viene escluso dall'ammissione a contributo regionale eventualmente richiesto per l'anno successivo a quello nel quale ha ottenuto il contributo oggetto di revoca totale o parziale.

Art. 9.
(Progetti didattici)

1. Nell'ambito dell'autonomia didattica loro accordata dall'ordinamento le scuole possono elaborare progetti mirati che comportino il diretto coinvolgimento delle scolaresche.
2. I progetti devono indicativamente rispettare la seguente articolazione:
a) motivazione del progetto;
b) obiettivi didattici;
c) programma e organizzazione;
d) mezzi e attrezzature;
e) piano finanziario.
1. I progetti da presentare potranno essere anche finalizzati alla produzione di:
a) audiovisivi
b) pubblicazioni e ricerche
c) giochi didattici
d) software
e) appresentazioni teatrali.
1. I relativi prodotti finali rimarranno di proprieta' delle scuole, ma alla Presidenza del Consiglio regionale, spetta disporne, d'intesa con le scuole interessate, per i propri fini istituzionali.
2. L'esame e la valutazione dei progetti, sotto il profilo della validita' scientifica e della congruita' finanziaria, e' condotta dal Comitato Permanente e dalla competente Commissione consiliare, per le conseguenti deliberazioni in ordine al finanziamento.
3. Il termine per la realizzazione dei progetti e' fissato per il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 10.
(Iniziative di aggiornamento del personale docente)

1. In alternativa o in aggiunta ai progetti di cui ai precedenti articoli, le predette scuole possono proporre la realizzazione a favore del personale insegnante di iniziative annuali di aggiornamento didattico-scientifico sui temi pertinenti lo sviluppo, nelle nuove generazioni, della coscienza civile, costituzionale e democratica nonche' la lotta contro la criminalita' organizzata ed i poteri occulti.
2. Tali iniziative, deliberate dal collegio dei docenti, devono preferibilmente contemplare il coinvolgimento dei docenti di piu' discipline, anche di scuole diverse appartenenti allo stesso distretto scolastico, inserite nell'ordinaria programmazione didattica. Esse devono essere comunque realizzate senza pregiudizio per lo svolgimento dei programmi curricolari di ciascuna materia.
3. I relativi progetti devono illustrare le modalita' con cui il corpo docente, che partecipa alle iniziative, intende operare collegialmente per promuovere negli alunni, nel rispetto dei principi affermati negli articoli 1 e 2 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, i processi educativi e formativi intorno alle tematiche di cui al comma 1, nonche' i tempi e gli strumenti delle relative verifiche.
4. Ciascun docente a conclusione dell'iniziativa, riferisce e documenta i tempi affrontati, i risultati raggiunti, i problemi rilevati e le eventuali proposte migliorative per il prosieguo dell'iniziativa.
5. Sull'iniziativa e sui relativi esiti si pronuncia anche il Consiglio di circolo e di Istituto, con atto del quale la Regione terra' conto in sede di esame di ulteriori proposte avanzate dalla scuola ai sensi della presente legge.
6. I progetti, corredati di dettagliato preventivo di spesa e trasmessi alla Commissione permanente, possono prevedere che il finanziamento regionale venga destinato:
a) in misura non superiore al 60% dell'intero importo per compensare il maggior impegno dei docenti che partecipano al progetto, secondo criteri di ripartizione, su base oraria e per obiettivi didattici, proposti dal collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto;
b) in misura non inferiore al restante 40%;
1) all'acquisto di materiale didattico, scientifico, che restera' acquisito al patrimonio della scuola, strettamente funzionale alla realizzazione del progetto;
2) a compensare eventuali relazioni di esperti estranei ala scuola.

Art. 11.
(Seminari di studio)

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a organizzare, in raccordo con il Comitato Permanente, seminari di studio a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attivita' didattiche ed educative previste dalla presente legge.
2. I seminari devono tendere ad approfondire tutte le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle suddette attivita'.
3. Essi sono organizzati, all'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le modalita' stabilite dall'apposita ordinanza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 12.
(Convenzioni)

1. La Regione Piemonte sentito o su proposta dell'apposito Comitato permanente puo' stipulare specifiche convenzioni con l'Universita' e con l' IRRSAE Piemonte al fine di predisporre programmi di iniziative o ricerche aventi le finalita' previste dalla presente legge e a sostegno di progetti didattico-educativi promossi dagli istituti scolastici, anche con l'erogazione di borse.

Art. 13.
(Concessione del patrocinio regionale)

1. La Regione Piemonte, sentito il competente Comitato permanente, concede il patrocinio ad iniziative che abbiano finalita' di cui all'articolo 1.

Art. 14.
(Centro di documentazione)

1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e' costituito presso la Presidenza del Consiglio regionale "Il Centro di Documentazione sulla criminalita' organizzata e i poteri occulti" con lo scopo di raccogliere e fornire alle Istituzioni e ai cittadini ogni documentazione utile al perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 1.
2. L'Ufficio di Presidenza con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa a cio' preposta e ne da' comunicazione al Consiglio regionale.
3. Il Centro si avvale della documentazione e della collaborazione del Comitato permanente.
4. Annualmente l'Ufficio di Presidenza cura la stampa di una pubblicazione riassuntiva delle azioni annuali in applicazione dell'articolo 1 che verra' distribuita gratuitamente a tutti gli allievi delle scuole dell'obbligo della Regione Piemonte.
5. L'Ufficio di Presidenza valuta, di anno in anno, l'opportunita' di inviare gratuitamente a tutte le scuole medie superiori del Piemonte "apposite rassegne stampa" sul fenomeno.

Art. 15.
(Produzione e diffusione di materiali e sussidi)

1. A cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e con l'assistenza o su iniziativa del Comitato Permanente, puo' essere previsto, pubblicato e diffuso nelle scuole della regione, materiale bibliografico, cinematografico, videoregistrato, tendente a documentare gli aspetti e la consistenza del fenomeno mafioso. Tale attivita' va raccordata con l'Ufficio di Presidenza per le iniziative di cui all'art. 14.
2. Possono essere altresi' pubblicati e diffusi nelle scuole i risultati piu' significativi delle attivita' di ricerca, i testi di relazione ed ogni altro materiale prodotto nell'ambito delle iniziative ed attivita' promosse con la presente legge.
3. Le relative spese saranno deliberate dalla Giunta regionale.

Art. 16.
(Borse di studio per laureandi)

1. Il Piano puo' prevedere finanziamenti per borse di studio, fino alla misura massima di L. 1.000.000 ciascuna, per ricerche di laureandi sul fenomeno mafioso.
2. Le borse di studio vengono concesse dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, su domanda degli interessati, corredata dal parere della Facolta' universitaria nel cui ambito di attivita' la ricerca viene organizzata, sentito il Comitato Permanente e nei limiti dei finanziamenti previsti dal piano.

Art. 17.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 1 miliardo si provvedera' a partire dall'esercizio 2000.
2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.