Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7007.

Consulta studentesca Universitaria del Piemonte.

Presentata da MANICA GIULIANA, MARCENARO PIETRO, MORICONI ENRICO, MULIERE ROCCHINO, PLACIDO ROBERTO, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 117 della Costituzione e conformemente a quanto disposto dagli art. ...... del suo Statuto, istituisce una Consulta Studentesca Universitaria, al fine di promuovere una struttura consultiva permanente degli studenti, che possa esprimersi su tutti i temi di competenza regionale attinenti al diritto allo studio e alla politica universitaria:
la CO.SU.P. e' costituita per:
a) sviluppare una politica unitaria ed organica della rappresentanza studentesca a livello regionale;
b) proporre ed elaborare in modo autonomo politiche regionali in materia universitaria, coadiuvando l'azione della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;
c) esprimere un parere consultivo su tutti i provvedimenti legislativi in materia di diritto allo studio e politica universitaria;
d) eleggere nel proprio seno i rappresentanti degli studenti ai Comitati di Coordinamento Regionale Universitario.

Art. 2.
(Composizione)

1. La CO.SU.P. e' composta da tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei Senati Accademici, nei Consigli di Amministrazione e all' E.D.i.S.U. .

Art. 3.
(Funzionamento)

1. La CO.SU.P. redige un proprio regolamento.
2. La CO.SU.P. elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto da cinque membri. Ogni membro della Consulta esprime il proprio voto per un candidato.
3. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio della prima seduta. Le funzioni di presidente, ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente dell'Ufficio di Presidenza, nella prima seduta, sono assunte dallo studente con maggiore anzianita' di mandato. A parita' di mandato prevale il piu' anziano di eta'.
4. Il regolamento interno di funzionamento disciplina modalita' e calendario delle adunanze che in nessun caso possono essere meno di otto all'anno.

Art. 4.
(Competenze)

1. E' istituito un ufficio di segreteria della CO.SU.P. al fine di fornire ai membri tutta la documentazione relativa ai materiali legislativi e regolamentari necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
2. La CO.SU.P. si esprime sui provvedimenti dell' E.D.i.S.U. e puo' emanare delibere consultive sulle tabelle dei provvedimenti per il diritto allo studio.

Art. 5.
(Osservatorio Regionale Collaborazione)

1. La CO.SU.P. nomina un proprio rappresentante nelle istituzioni che gestiscono l'attivita' dell'Osservatorio Regionale per il diritto allo studio.
2. Al fine di garantire un'armonizzazione del lavoro e delle competenze della CO.SU.P. e dell'Osservatorio Regionale i due enti lavorano in stretto coordinamento fra loro, e nei loro regolamenti di funzionamento sono previste modalita' di collaborazione e di confronto delle attivita' svolte.
3. La CO.SU.P. elabora proposte vincolanti per l'Osservatorio in materia di ricerca ed elaborazione dei dati statistici necessari alla propria attivita'.

Art. 6.
(Consulta Giovani Collaborazione)

1. Gli Uffici di Presidenza della CO.SU.P. e della Consulta Regionale dei Giovani hanno periodici incontri al fine di coordinare le loro attivita' e individuare possibili azioni comuni.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Per il funzionamento della CO.SU.P. la Regione attinge al capitolo di bilancio:
fondo per la realizzazione specifici progetti individuati nel piano annuale per gli interventi regionali per i giovani.
2. Laddove i fondi precisati al comma precedente fossero insufficienti per la Regione istituisce un apposito capitolo di bilancio per l'esercizio 2000.