Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6674.

Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 1, 2, 3, 4
All. A.

Art. 1.
(Finalita')

1. E' autorizzato l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a favore delle Aziende sanitarie elencate all'allegato A, per gli interventi e gli importi indicati a fianco di ciascuna azienda.

Art. 2.
(Modalita' di finanziamento)

1. La concessione del finanziamento di cui all'articolo 1 e' disposta, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), con determinazione dirigenziale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto in conformita' all'articolo 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' quello di ultimazione degli stessi in conformita' alle previsioni del progetto definitivo.
3. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati medianti successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, cosi' come stabilito all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67).
4. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari. In questo caso la proroga dei termini di inizio e di ultimazione lavori puo' essere disposta con determinazione dirigenziale motivata.
5. Contestualmente alla pronuncia di decadenza dal finanziamento, si dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purche' consistenti in un lotto agibile, puo' disporsi la riduzione del contributo solo ed esclusivamente in misura corrispondente al costo delle opere non realizzate.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa complessiva di lire 20 miliardi, e per l'anno finanziario 2002 la spesa complessiva di 100 miliardi ripartiti secondo le quote di cui all'allegato A.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Erogazione a favore Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario" e con la dotazione di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi per l'anno 2002 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170.

Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

(artt. 1 e 3) A.S.L. Intervento Importo (£) A.S.L. 18 Nuovo Ospedale di Alba-Bra 80 miliardi A.S.L. 11 Nuovo Ospedale della Valsesia 30 miliardi A.S.L. 13 Poliambulatori di Trecate, Galliate, Novara e Borgomanero 10 miliardi.