Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6564.

Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e 1. dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, BENSO TERESA ANNA MARIA, BORTOLIN SILVANA, CHIEZZI GIUSEPPE, COTTO MARIANGELA, DEORSOLA SERGIO, GALLARINI PIER LUIGI, GHIGLIA AGOSTINO, MONTABONE RENATO, PAPANDREA ROCCO, RIBA LIDO, ROSSO ROBERTO, RUBATTO PIER LUIGI, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

L'art. 1 della l.r. 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e' sostituito dal seguente:
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazione e modifiche alla l.r. 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari) ed integrato dall'articolo 6 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo Status dei Consiglieri e sui Gruppi consiliari) e' sostituito dai seguenti:
4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui ai commi precedenti sono definite dall'Ufficio di Presidenza con riferimento alle qualifiche funzionali massime indicate, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli di intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzioni di unita' organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D (ex qualifiche direttive tab. A, l.r. 2/92). L'importo e' determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale corrispondente a ciascuna qualifica, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuita' e fissita' e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonche' del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1. gennaio di ogni anno. L'importo risultante e' incrementato di un percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonche' del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie pari a quello medio assegnato al personale dell'ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio, con esclusione delle posizioni organizzative.

Art. 2.

L'art. 2 comma 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 33 e' sostituito dal seguente:
1. L'articolo 3 della l.r. 20/81 e' sostituito dal seguente:
Art. 3.
1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei Gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, full time o part time (a tempo pieno o a tempo parziale) o con collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli Enti strumentali e degli Enti dipendenti della Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, e dell'anzianita' di servizio per tutto il periodo dell'incarico, e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
(Segue vecchio testo).

Art. 3.

L'articolo 2 comma 3 della legge 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e' cosi' modificato:
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula su proposta del Presidente del Gruppo consiliare con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalita' richieste dei diversi ambiti di autonomia e responsabilita' del personale interessato. E' in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare di cui l'interessato fa parte ed in ogni caso con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio regionale o in caso di scioglimento del Gruppo consiliare.

Art. 4.

Il comma 5 dell'art. 1 della l.r. 1. dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione sull'ordinamento del personale assegnato) e' cosi' modificato:
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, gli uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei 3/5 di tale spesa, anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1999 presunto in circa complessive lire 262.908.193 milioni si fa fronte, con lo stanziamento previsto al capitolo 10030 del bilancio regionale.