Disegno di legge regionale, n. 6555.
Misure straordinarie per il mantenimento dell'equilibrio nell'ecosistema regionale. Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio '. 1. Per i 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge e' vietata l'immissione in campo aperto del cinghiale (sus scrofa). 1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 29 comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996 n.70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) le Province, di concerto con i Comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio, predispongono piani di abbattimento del cinghiale finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose. 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati ai fondi, alle opere, alle produzioni agricole e' incrementato, in sede di variazione del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1999, il fondo di cui all'articolo 58 comma 3, lettere a) e b) della l.r. 70/1996.
Art. 1, 2, 3
(Divieto di immissioni del cinghiale)
(Piani di abbattimento)
2. In deroga a quanto previsto dallo stesso art. 29 della l.r 70/1996 i piani di abbattimento sono attuati dalle Province avvalendosi delle guardie venatorie, dei proprietari o dei conduttori dei fondi purche' muniti di licenza per esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali purche' muniti anch'essi di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori che si rendano disponibili.
(Norma finanziaria)