Disegno di legge regionale, n. 6488.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione. 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 1999, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, contenuti nel Disegno di legge n. 479, presentato dalla Giunta regionale in data 30 novembre 1998 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti iscritti ai capitoli inseriti nell'elenco allegato alla presente legge. 1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) ed in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1999, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita'. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Esercizio provvisorio)
(Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti)
2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dell'articolo 36 della legge 55/81, l'esercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 1998.
3. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, non e' posto vincolo al dodicesimo sui capitoli nei quali sono iscritte somme afferenti al Piano Triennale per l'Ambiente ed al Regolamento CEE 2081/93.
(Urgenza)