Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6465.

Interventi regionali a sostegno delle attivita' musicali popolari.

Presentata da COTTO MARIANGELA, FERRERO CATERINA, MIGLIETTI FRANCO, MONTABONE RENATO, PEANO PIERGIORGIO, PICCHIONI ROLANDO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.
(Oggetto della legge)

La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell'attivita' musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la piu' ampia diffusione nell'ambito delle comunita' locali.

Art. 2.
(Albo regionale)

La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attivita' musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro quali:
complessi bandistici e societa' filarmoniche;
gruppi e societa' corali;
complessi e gruppi folcloristico-musicali.

Art. 3.
(Programma pluriennale di intervento)

Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 4.
(Contributi)

La Regione sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 3 della presente legge concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 2:
a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per lo svolgimento dell'attivita' musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.
(Adempimenti degli enti operanti nel settore)

Entro il 31 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'art. 2 devono presentare all'Assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
i programmi di attivita' dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nel precedente articolo 4) al fine di valutare le relative ammissibilita' ai contributi.
Alla domanda, in sede di prima istanza, dovranno essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente.
In caso di intervenute modificazioni costitutive o statutarie occorre presentare la documentazione aggiornata.

Art. 6.
(Adempimenti della Regione)

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'art. 5.
Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui all'art. 4 comma 1 lettere a), b) della presente legge.
La Regione attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni potra' svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 7.
(Vincolo di destinazione dei contributi)

I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalita' di cui al precedente articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalita'.
I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dell'anno successivo devono presentare il rendiconto completo delle attivita' finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attivita' di cui si tratta.

Art. 8.
(Finanziamento degli interventi)

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno in corso la spesa di lire 2 miliardi.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione "Contributi per il sostegno delle attivita' musicali popolari" con dotazione di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari ammontare sul cap. 15910.
Per gli anni successivi la spesa sara' determinata dalla legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.