Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6375.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione.

Art. 1, 2

Art. 1.
(Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti)

1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) e in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1998, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita'.
2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dell'articolo 36 della l.r. 55/81 l'esercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

Art. 2.
(Urgenza)

1. La legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.