Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6356.

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Titolo I. RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge in applicazione degli articoli 3 e 66 dello Statuto della Regione Piemonte, delle leggi 8 giugno 1990, n.142 e 15 marzo 1997, n. 59, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti Locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2 della Costituzione ed in quelle conferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivi provvedimenti legislativi.

Art. 2.
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi)

1. La Regione nel rispetto dei termini di tempo previsti dalla legislazione nazionale, secondo i principi e criteri contenuti in essa e nella presente legge, provvede al conferimento agli Enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. 2. Il conferimento avviene secondo i seguenti principi:
a) sussidiarieta', con l'attribuzione della generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Comunita' montane, alle Province e ad altri Enti locali, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;
b) completezza, efficienza ed economicita', anche con la soppressione dei compiti e delle funzioni divenuti superflui;
c) cooperazione tra Stato, Regione ed Enti locali;
d) responsabilita' e unicita' dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e identificabilita' in capo ad un unico soggetto - anche associativo - della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa;
e) adeguatezza, in relazione all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
f) differenziazione nell'allocazione delle funzioni e compiti, in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
g) trasferimento all'Ente locale delle risorse necessarie all'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative delegate.

Art. 3.
(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.
2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

Art. 4.
(Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni)

1. Il Comune esercita, secondo i criteri della presente legge, la generalita' delle funzioni amministrative di tipo gestionale.
2. Le leggi regionali individuano le funzioni e compiti loro conferiti e le relative modalita' di esercizio nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.
(Funzioni e compiti amministrativi di Associazioni di Enti locali, Comunita' montane e Province)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui al precedente articolo che il Comune non e' in grado di esercitare direttamente sono esercitati in forma associata o delegati o sub-delegati a Comunita' montane e Province.
2. Le leggi regionali individuano le funzioni e i compiti rispondenti ad interessi sovracomunali e le relative modalita' di esercizio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, conferendoli a Comunita' montane e Province.

Art. 6.
(Programmazione)

1. La legge regionale stabilisce le tipologie, i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti delle programmazione e delle pianificazione territoriale dei Comuni, delle Comunita' montane e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

Art. 7.
(Proposte di riordino)

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui al presente titolo, il Comitato d'intesa di cui al Titolo II elabora, entro le scadenze previste dalle leggi o entro quelle stabilite dalla Regione, proposte di riordino delle funzioni e compiti previa loro organica ricognizione.

Titolo II. COMITATO D'INTESA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI

Art. 8.
(Comitato d'intesa RegioneAutonomie locali)

1. E' istituito il Comitato d'intesa Regione-Autonomie locali quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione con i Comuni, le Province e gli altri Enti locali.
2. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato regionale agli Enti locali.
3. Il Comitato presta la sua attivita' a titolo gratuito.
4. Il Comitato d'intesa e' assistito da una segreteria, da considerarsi unita' operativa del Servizio Enti locali.

Art. 9.
(Composizione)

1. Il Comitato di cui all'articolo 8, e' composto da: a) il Presidente della Regione, che lo presiede, e l'Assessore agli Enti locali in qualita' di vicepresidente;
b) l'Assessore regionale competente nella materia all'ordine del giorno;
c) quattro rappresentanti dei Comuni del Piemonte, di cui:
1) uno dei Comuni capoluogo o dei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti;
2) uno dei Comuni con popolazione compresa tra i 15 mila e i 50 mila abitanti;
3) uno dei Comuni con popolazione compresa tra i 5 mila e i 15 mila abitanti;
4) uno dei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.
2. I rappresentanti sono nominati su proposta di una terna designata da parte delle seguenti Associazioni regionali:
a) ANCI ;
b) Lega delle Autonomie locali;
c) altre Associazioni rappresentative degli Enti locali;
d) UNCEM ;
e) due rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti di Comunita' montana;
f) due rappresentanti designati dalle Province del Piemonte.

Art. 10.
(Nomina e durata in carica)

1. I componenti del Comitato d'intesa sono nominati con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale.
2. A tal fine le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di designazioni non effettuate, il Comitato d'intesa viene costituito ed espleta le sue funzioni anche senza le rappresentanze mancanti.
3. Il Comitato d'intesa e' convocato dal suo Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti. 4. In fase di prima applicazione della presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina dei componenti del Comitato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
(Funzioni)

1. Il Comitato d'intesa e' organismo consultivo della Regione. Formula proposte ed esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge e nonche' sugli atti amministrativi e sulle questioni relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali e ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali.
2. Il Comitato, inoltre, puo' formulare alla Giunta regionale proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza Stato-Citta' e al Comitato delle Regioni.
3. Le proposte di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale.

Titolo III. POTERE SOSTITUTIVO E REVOCA

Art. 12.
(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Regione invita gli stessi a provvedervi entro il termine perentorio di 6 mesi, trascorso il quale puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione degli Enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.
2. A tale scopo la Regione nomina commissari ad acta che, avvalendosi delle strutture organizzative degli Enti locali, predispongono i necessari atti amministrativi.

Art. 13.
(Revoca)

1. Nel caso di persistente inadempienza o violazione di leggi o di non adeguamento alle direttive ed indirizzi della Regione da parte degli Enti locali, la delega o subdelega puo' essere revocata con legge regionale.