Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6354.

Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
All. A., B., C., D.

Art. 1.
(Principi e finalita')

1. Al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento e lo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, rispetto agli Enti e Aziende esercenti i medesimi, si disciplinano le modalita' degli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico locale. 2. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 riguardano:
a) i disavanzi di esercizio degli Enti ed Aziende di trasporto pubblico locale che non hanno trovato copertura nel periodo 1987/1993 con i contributi di cui alla legge 10 aprile 1981, n.151 e alla legge regionale 23 luglio 1982, n.16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone) e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione della legge 30 maggio 1995, n. 204;
b) i disavanzi di esercizio relativi agli anni 1994 e successivi degli Enti ed Aziende di trasporto pubblico locale che troveranno copertura ai sensi delle leggi finanziarie dello Stato;
c) I contributi in conto esercizio spettanti ai soggetti di cui all'articolo 2 per il periodo dal 1987 e anni successivi, di cui alle leggi citate alla lettera a).

Art. 2.
(Soggetti destinatari dell'intervento)

1. I soggetti destinatari degli interventi finanziari sono:
a) gli Enti locali;
b) le Imprese concessionarie di servizi;
c) le Aziende speciali.
2. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo previsto dalla l. 204/1995, i soggetti di cui al comma 1, devono avere iniziato i servizi anteriormente al 31 dicembre 1993 ed esercitarli almeno fino alla data di esaurimento delle procedure contributive di cui alla l. 204/1995, nonche' avere presentato la documentazione conforme al dettato della stessa legge.
3. I soggetti che pur avendo esercitato nel periodo 1987/1993, anche non per l'intero periodo e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno cessato lo svolgimento dei servizi o che risultino sottoposti a procedura fallimentare oppure abbiano presentato la documentazione di cui all'articolo 5 oltre i termini previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1995 non sono ammessi ai benefici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3.
4. Sono ammessi ai contributi previsti dalla l. 204/1995, esclusivamente gli Enti ed Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale contribuiti ai sensi della l. 151/1981 e della l.r. 16/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
(Adempimenti alla l. 204/1995)

1. La Regione provvede a comunicare ai soggetti destinatari dell'intervento previsto dalla l. 204/1995 il disavanzo ammesso a contributo con apposita deliberazione di Giunta. In caso di espressa e formale divergenza sull'entita' del deficit ammesso si provvedera' cautelativamente a sospendere l'erogazione al soggetto interessato rinviando la definizione della controversia ad apposito arbitrato istituito tra le parti. I soggetti beneficiari sono tenuti alla presentazione dei piani finanziari di riassorbimento dei disavanzi nei termini e secondo le modalita' previsti dalla deliberazione di Giunta di cui sopra. Tali piani dovranno riguardare i disavanzi residui non coperti dal complesso degli interventi finanziari pubblici specificando le modalita' di copertura; a tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi. 2. La Regione approva i predetti piani entro novanta giorni dalla loro presentazione da parte dei soggetti beneficiari, sentiti gli altri enti concedenti.
3. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito il miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico ed i costi totali rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, la Regione dispone con le modalita' stabilite all'articolo 9, comma 4 la revoca di due decimi dell'intero contributo spettante o il recupero della medesima quota del contributo, se gia' erogato.
4. Qualora sia definitivamente accertato dai dati di consuntivo 1997 il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico ed i costi totali nella misura prevista o la mancata copertura dei disavanzi risultanti dai piani approvati, la Regione dispone il recupero dell'intero intervento nei modi stabiliti dall'articolo 9, comma 4; il diritto alla fruizione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il predetto rapporto sia inferiore al 15 per cento. A decorrere dall'anno 1997 i soggetti beneficiari devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.
5. I dati economici di riferimento sono quelli utilizzati per la definizione dei contributi di cui alla l. 151/1981 esclusi i costi figurativi e con gli ammortamenti lordi effettivi.

Art. 4.
(Modalita' di erogazione l. 204/1995)

1. La somma di lire 28.145.370.000 di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1995, n. 1494 si considera erogata a titolo di acconto.
2. Nella determinazione dei contributi da erogare a titolo definitivo la Regione procede ripartendo il contributo proporzionalmente ai deficit ammessi, secondo la procedura descritta all'articolo 5, salvo conguaglio rispetto all'acconto di cui al comma 1.
3. I predetti contributi sono erogati di regola in rate annuali previo assenso dei soggetti tenuti all'approvazione del piano di riassorbimento, di cui all'articolo 3, comma 2. I soggetti beneficiari entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1 hanno la facolta' di optare per la contribuzione in un unica soluzione, attraverso la contrazione da parte della Regione di apposito mutuo, previo espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Documentazione di riferimento per l'erogazione di cui alla l. 204/1995)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, trasmettono alla Regione la documentazione relativa ai disavanzi di esercizio per il periodo di riferimento rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della l. 204/1995. Inoltre i soggetti di cui al comma 3, che non abbiano ancora provveduto, trasmettono alla Regione la stessa documentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
2. I disavanzi sono certificati ai sensi del d.m. 19 giugno 1995. La documentazione trasmessa dai soggetti destinatari di cui all'articolo 2 e' confrontata con i dati economici gia' agli atti negli uffici regionali per gli adempimenti e verifiche di cui alla l.r. 16/82 attuativa della l. 151/1981.Tali dati economici si riferiscono esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale contribuiti e sono verificati rispetto ai seguenti parametri: n. addetti, n. veicoli e percorrenze chilometriche ammissibili. Ai fini della contribuzione di cui alla l. 204/1995 viene ammesso a copertura il disavanzo annualmente minore risultante dal suddetto confronto.
3. Ai soli fini dell'applicazione della l. 204/1995 i dati economici di cui sopra escludono ogni costo figurativo ad eccezione del costo del personale per le ditte individuali.
4. Rispetto alle certificazioni di cui al presente articolo la Regione rettifica d'ufficio le somme indicate come contributi dalla Regione stessa a qualsiasi titolo.

Art. 6.
(Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 19871991 ai sensi della l. 151/1981)

1. Le somme erogate a titolo di saldo dei contributi di esercizio gia' deliberati con provvedimento della Giunta regionale per gli anni dal 1987 al 1991 sono considerate a titolo definitivo.

Art. 7.
(Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1992 e 1993 ai sensi della l. 151/1981)

1. Le somme erogate a titolo di acconto dei contributi di esercizio gia' deliberati con provvedimento della Giunta regionale per gli anni 1992 e 1993 sono considerate a titolo definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Nel caso di contributi erogati in misura inferiore alla competenza, le somme da erogare concorrono a ridurre i deficit per i relativi esercizi limitatamente alle disponibilita' pagabili con i residui della l. 151/1981 ed a rideterminare il contributo spettante ai sensi della l. 204/1995. Al solo fine di individuare criteri oggettivi di ripartizione, tra i soggetti beneficiari della l. 151/1981, delle predette disponibilita', ed in considerazione dell'intervento, per gli stessi anni, della l. 204/1995, la competenza per i soli anni 1992 e 1993 sara' determinata utilizzando il metodo di confronto di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
3. Per le soli gestioni in economia da parte di Comuni, loro Consorzi e Comunita' montane, non si da' luogo allo storno delle quote del contributo in conto capitale di cui all'articolo 8, ultimo comma della l.r. 16/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, quando il totale delle percorrenze contribuite sia inferiore a 35.000 Km.: conseguentemente viene ammesso quale costo l'ammortamento della sola quota del cespite non contribuita; rimangono inalterate le disposizioni relative alla alienazione del materiale rotabile previste dall'articolo 9 della l.r. 16/1982. Le suddette modalita' valgono anche per gli anni successivi al 1993.
4. Per gli impianti a fune e i servizi di navigazione lacuale si fa riferimento ai costi economici standardizzati di cui alla tabella C per l'anno 1992. 5. Per gli aggiornamenti del costo economico standardizzato riferito agli anni successivi al 1992 si fa riferimento alle variazioni di costo dei corrispondenti costi standardizzati su cui sono determinati i moltiplicatori riportati nella tabella C.

Art. 8.
(Liquidazioni a saldo dei contributi di esercizio relativi agli anni 1994 e successivi)

1. I contributi di esercizio per il 1994 e anni successivi sono determinati rispetto alla l.r. 16/1982 e successive modifiche e integrazioni utilizzando il metodo di confronto sintetico di cui alla tabella B; per l'aggiornamento dei costi economici standardizzati per il 1994 e anni successivi si provvedera' con apposita deliberazione di Giunta e con riferimento ai parametri correttivi di cui alla tabella D.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993, gli Enti ed Aziende di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasmettere le documentazioni previste per la quantificazione del contributo sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa sotto la propria responsabilita' dal legale rappresentante dell'Ente o Azienda di trasporto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, specificando costi e ricavi afferenti al trasporto pubblico locale oggetto di contributo e agli altri servizi di trasporto effettuati dallo stesso soggetto.
3. I predetti dati, cosi' trasmessi, confluiscono nella tabella B come costi dichiarati da raffrontare con i costi economici standardizzati del servizio e come ricavi dichiarati da raffrontare con i ricavi minimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della l. 151/1981.
4. L'Amministrazione regionale determina con deliberazione di Giunta le modalita' di certificazione della documentazione contabile presentata a consuntivo per il 1994 e anni successivi da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. L' acconto di cui all'articolo 4, comma 1 viene impegnato e liquidato direttamente ai soggetti di cui all'articolo 2.
2. Con fondi propri ai fini di concorrere al riassorbimento totale dei deficit aziendali residui dopo l'intervento della l. 204/1995, nonche' per i ripiani dei disavanzi di esercizio relativi alle annualita' successive, la Regione provvede alla copertura di tali deficit nella misura di 10 miliardi all'anno per 10 anni con decorrenza dal 1998.
3. Con proprie risorse, di cui allo stanziamento del comma 5, la Regione provvede alla copertura entro il limite massimo del 60 per cento dei deficit determinati con le stesse modalita' della l. 204/1995 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3.
4. In caso di inadempienza dell'Azienda destinataria del contributo, tale da comportare il recupero, totale o parziale, del contributo stesso, la Regione procede a tale recupero rivalendosi sui contributi in conto esercizio spettanti all'Ente o Azienda di trasporto ai sensi della l. 151/1981 e della l.r. 16/1982 e successive modificazioni. Tale modalita' di recupero si effettua anche qualora venga meno il diritto dell'azienda a fruire dell'intervento di cui alla l. 204/1995.
5. Sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1997:
a) capitolo di spesa di cui all'articolo 8, comma 2 con lo stanziamento di lire 1 miliardo annuale per il periodo 1998/2001, denominato: "Spese per onorari ai soggetti iscritti al registro di cui all'art. 1 del d. lgs 27 gennaio 1992, n. 88 ai fini della certificazione della documentazione contabile delle aziende ed enti di trasporto pubblico locale";
b) capitolo di spesa di cui all'articolo 9, comma 2 con lo stanziamento di lire 10 miliardi annuali per il periodo 1998/2007, denominato: "Fondo regionale a integrazione dei contributi statali per la copertura totale dei disavanzi di esercizio delle aziende ed enti di trasporto pubblico locale";
c) capitolo di spesa di cui all'articolo 9, comma 3 con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l'anno 1998, denominato: "Contributo regionale nel limite del 60 per cento per la copertura dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987-93, delle aziende o enti che hanno cessato lo svolgimento dei servizi o che risultano sottoposti a procedura fallimentare oppure abbiano presentato la documentazione richiesta oltre i termini previsti".
6. Alla copertura degli oneri finanziari, pari a lire 17 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione di pari importo dei capitoli n. 15910 e n. 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998 nella rispettiva misura di lire 7 miliardi e 10 miliardi.
7. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.

Art. 10.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A.

Tabella A. Metodo di calcolo analitico di costi ammessi, ricavi minimi e contributo (art. 7) OMISSIS

Allegato B.

Tabella B. Metodo di calcolo sintetico di costi ammessi, ricavi minimi e contributo (art. 8) OMISSIS

Allegato C.

Tabella C. Servizi di trasporto locale mediante impianto fisso e di navigazione lacuale (art. 7) OMISSIS

Allegato D.

Tabella D. Variante ai parametri previsti nell'allegato 1 della Deliberazione del Consiglio regionale del 16/2/1984, n. 658-2041 con riferimento ai centri e loro composizione (art. 8) OMISSIS