Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6349.

Modificazioni della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 'Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna'.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna), e' inserito il seguente:
"Art. 2 bis (Contributi) 1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, lettere f), g), h), i), l), m), n), la Commissione propone all'Amministrazione regionale l'erogazione di contributi ad enti, organismi, soggetti pubblici e privati, sulla base di progetti rispondenti agli obiettivi indicati dalla legge. 2. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti, di cui al comma 1, al fine di determinarne l'ammissibilita' a contributo.
3. La Commissione individua le modalita' da proporre all'Amministrazione regionale per la determinazione dell'entita' del contributo da erogare, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio. 4. L'ammissibilita' dei progetti a contributo e le modalita' per la determinazione dell'entita' dello stesso dovranno risultare da decisione collegiale, occorrendo la meta' piu' uno dei voti favorevoli delle componenti, dedotte le assenze giustificate".

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della l.r. 46/1986 e' sostituito dal seguente:
"Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono istituiti appositi capitoli per l'erogazione di contributi, con le seguenti denominazioni: "Contributi ad enti pubblici per l'attivita' della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna"; "Contributi a soggetti privati per l'attivita' della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna". Per l'anno 1997 lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, e' determinato rispettivamente in lire 100 milioni ed in lire 100 milioni. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati per l'esercizio 1997 in lire 200 milioni si fara' fronte con riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 10750 del bilancio della Regione".

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della l.r. 46/1986 e' abrogato.

Art. 4.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.