Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6342.

Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.
(Principi e finalita')

1. La legge detta disposizioni per l'istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari e ne disciplina l'assetto istituzionale, l'ordinamento, i compiti, nonche' le principali modalita' organizzative e di finanziamento.
2. L'Agenzia contribuisce all'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione in materia sanitaria nell'ambito dei compiti ad essa attribuita dalla legge.

Art. 2.
(Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari)

1. E' istituita l'Agenzia regionale per i servizi sanitari, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalita' giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, adotta le determinazioni necessarie per il primo impianto dell'Agenzia.
3. L'Agenzia diviene operativa dalla data di insediamento del Direttore generale, il quale e' nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanita', entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di nomine.

Art. 3.
(Statuto)

1. Il Direttore generale, entro trenta giorni dalla sua nomina, predispone lo Statuto dell'Agenzia, che dovra' essere approvato dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 4.
(Compiti ed attribuzioni)

1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, l'Agenzia provvede:
a) all'effettuazione dell'analisi epidemiologica dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari e sviluppo dei sistemi informativi, dei flussi informativi e del sistema degli indicatori;
b) alla verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie, di cui agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, erogate sia dalle istituzioni sanitarie pubbliche che private accreditate;
c) al monitoraggio dei livelli assistenziali e del processo di attuazione del Piano sanitario regionale da parte delle istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate;
d) all'elaborazione e promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, al miglioramento qualitativo ed all'efficacia dei servizi sanitari.
2. Sono altresi' attribuite all'Agenzia funzioni di supporto tecnico e metodologico all'Assessorato alla Sanita' e alle Aziende sanitarie regionali in materia di:
a) processo di pianificazione strategica e di programmazione delle attivita' e delle risorse;
b) sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo dei risultati di gestione delle Aziende sanitarie regionali, sia in termini di efficienza che di efficacia dei servizi erogati;
c) accreditamento ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, delle strutture sanitarie e la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
d) diffusione della prevenzione, promozione ed educazione alla salute;
e) sviluppo di iniziative di formazione rivolte ai dirigenti delle Aziende, in relazione ai compiti gestionali previsti dal processo di aziendalizzazione;
f) implementazione, anche attraverso la diffusione delle esperienze piu' significative concretizzatesi in ambito regionale e nazionale, degli strumenti e delle metodologie per la piena attuazione del processo di aziendalizzazione.
3. Al fine dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia puo':
a) formulare pareri e proposte, nonche' predisporre elaborati progettuali;
b) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni;
c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, sia attraverso l'accesso a banche dati, alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
d) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
e) concorrere alla definizione degli indicatori della qualita' dei servizi ai sensi degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) stipulare con l'Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, contratti per l'effettuazione congiunta di prestazioni di promozione finalizzate alla sperimentazione e all'innovazione.
4. La Giunta regionale puo' affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi attinenti alle competenze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.
(Prestazioni a favore di terzi)

1. L'Agenzia puo' fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni pubbliche e private.
2. La stipula di convenzioni o contratti per le prestazioni di cui al comma 1 e' subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti dalla legge.

Art. 6.
(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la responsabilita' organizzativa e gestionale dell'Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attivita' alla Giunta regionale.
2. Il Direttore generale, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e' scelto tra esperti di riconosciuta professionalita' e competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso del diploma di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
3. L'incarico dura cinque anni, e' rinnovabile ed e' disciplinato da apposito contratto di diritto privato, stipulato in conformita' allo schema approvato dalla Giunta regionale in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle aziende sanitarie, nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo;
b) l'indennita' annua lorda deve essere determinata nella misura massima prevista per i Direttori generali delle aziende sanitarie;
c) deve essere previsto un compenso aggiuntivo, a titolo incentivante, entro il limite massimo del venti per cento della retribuzione annua lorda di cui alla lettera b).
4. Al Direttore generale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile.
3. I compiti, le modalita' di funzionamento del Collegio ed il trattamento economico dei componenti sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 502/1992 e dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali), in quanto compatibili.

Art. 9.
(Organizzazione)

1. L'Agenzia articola le proprie funzioni in tre aree di attivita':
a) area di programmazione sanitaria e verifica dell'attuazione della pianificazione regionale da parte delle aziende sanitarie;
b) area di prevenzione, osservazione epidemiologica, educazione e promozione alla salute;
c) monitoraggio dei livelli assistenziali, verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, supporto tecnico e verifica sistematica dei risultati di gestione delle aziende sanitarie.
2. A ciascuna area di attivita' corrisponde una struttura operativa, con una dotazione organica di norma non superiore a quattro unita', cui e' preposto un responsabile scelto dal Direttore generale fra persone di provata esperienza nella materia in possesso del diploma di laurea.
3. Il rapporto di lavoro dei responsabili delle strutture operative, di durata quinquennale e rinnovabile, e' disciplinato da contratto di diritto privato, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, ad eccezione di quanto previsto per l'indennita' annua lorda, che e' determinata nella misura massima stabilita per i Direttori sanitario ed amministrativo delle aziende sanitarie.
4. L'Agenzia e' dotata di un Ufficio di staff al Direttore generale con compiti inerenti al sistema informativo, nonche' di supporto amministrativo-gestionale.

Art. 10.
(Personale)

1. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalla Regione, dalla Aziende sanitarie e dagli Enti locali regionali.
2. Il contingente massimo di personale e' fissato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, e puo' essere rideterminato alla scadenza dell'incarico del Direttore generale.
3. L'Agenzia, per lo svolgimento di particolari e specifiche attivita', puo' far ricorso a consulenze esterne affidate a societa' o singoli professionisti.

Art. 11.
(Finanza e contabilita')

1. L'Agenzia ha un patrimonio ed un bilancio propri. A norma della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano all'Agenzia le norme di bilancio e di contabilita' della Regione Piemonte. Lo Statuto dell'Agenzia definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilita' di tipo economico.

Art. 12.
(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante:
a) una quota, fissata annualmente dalla Regione, a valere sul sull'accantonamento del Fondo sanitario disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere);
b) contributi e trasferimenti di enti pubblici e privati;
c) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
d) ricavi e rendite derivanti da lasciti, donazioni nonche' rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonche' entrate derivanti dall'attivita' istituzionale.
2. La quota prevista al comma 1, lettera a) viene iscritta annualmente su apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio annuale della Regione a decorrere dall'esercizio 1998 e denominato "Erogazione all'Agenzia regionale per i servizi sanitari della quota annuale di finanziamento".

Art. 13.
(Controllo e vigilanza)

1. Il Direttore generale, al fine di consentire l'esercizio dell'attivita' di controllo e vigilanza sull'Agenzia da parte della Giunta regionale, deve:
a) predisporre entro il 31 dicembre il piano di attivita' per l'anno successivo;
b) inviare semestralmente una relazione sull'attivita' svolta.
2. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta annualmente, entro il 31 marzo, una relazione al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale provvede a rimuovere il Direttore generale dall'incarico qualora dalla verifica di cui al comma 2 emerga una valutazione negativa del suo operato.
4. La Giunta regionale dichiara la decadenza del Direttore generale in caso di sopravvenienza di cause di incompatibilita' ovvero per gravi violazioni di legge o inadempienze contrattuali.
5. Nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede al commissariamento dell'Agenzia fino alla nomina del nuovo Direttore generale, che deve intervenire entro novanta giorni.
6. In sede di prima applicazione della legge, il Direttore generale predispone il piano di attivita' di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla nomina.