Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6336.

Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le proceduredi valutazione.

Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23A., B., B., C., D., E., F., G., H., I., L.

Allegato

Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Definizioni Art. 4 Progetti sottoposti alla procedura di Valutazione di impatto ambientale Art. 5 Studio di impatto ambientale Art. 6 Autorita' competenti Art. 7 Organo tecnico presso l'autorita' competente Art. 8 Supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Art. 9 Soggetti interessati Art. 10 Fase di verifica "screening" Art. 11 Fase di definizione delle informazioni contenute nello Studio di impatto ambientale "scoping" Art. 12 Fase di valutazione e giudizio di compatibilita' ambientale Art. 13 Istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure Art. 14 Partecipazione Art. 15 Attuazione dei progetti Art. 16 Impatti ambientali interregionali Art. 17 Impatti ambientali transfontalieri Art. 18 Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale Art. 19 Ufficio di deposito progetti Art. 20 Compatibilita' ambientale di piani e programmi Art. 21 Sanzioni Art. 22 Disposizione finanziaria Art. 23 Disposizioni transitorie e finali.

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte informa i propri processi decisionali e le diverse politiche di settore ai principi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' ambientale.
2. La Regione assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti sull'ambiente nello svolgimento delle attivita' normative, pianificatorie, programmatorie ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione.
3. La presente legge, in conformita' alle direttive dell'Unione europea, alla normativa statale ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale, perseguendo l'obiettivo dello snellimento e integrazione dei procedimenti amministrativi. Stabilisce altresi' criteri per rendere coerente l'attivita' di pianificazione e programmazione con gli obiettivi di tutela ambientale.
4. La presente legge persegue la trasparenza delle azioni della pubblica amministrazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, nonche' lo scambio di informazioni tra soggetto proponente e autorita' competente.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano:
a) le procedure relative alla verifica di compatibilita' ambientale dei progetti di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3;
b) l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi della normativa vigente in materia;
c) le modalita' di predisposizione dei piani e programmi, di cui all'allegato D, ai fini della loro compatibilita' ambientale.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Compatibilita' ambientale: coerenza e congruita' delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonche' degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di valorizzazione delle risorse, in conformita' alle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali.
b) Impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti di opere od interventi, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e antropici.
c) Studio di impatto ambientale: insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali, volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta piu' compatibile con l'ambiente, nonche' i possibili interventi di mitigazione.
d) Sintesi in linguaggio non tecnico: quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto, presentato con modalita' tali da consentire la comprensione e valutazione critica da parte del pubblico, nonche' un'agevole riproduzione.
e) Proponente: il soggetto, privato o pubblico, che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale.
f) Autorita' competente: l'amministrazione pubblica cui fanno capo le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale dei progetti.
g) Progetto preliminare: il livello di approfondimento tecnico progettuale che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.
h) Progetto definitivo: il livello di approfondimento tecnico progettuale che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
i) Progetto esecutivo: il livello di approfondimento tecnico progettuale, redatto in conformita' al progetto definitivo, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
l) Procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata procedura di VIA ): l'insieme delle diverse fasi, eventualmente attivabili, che consentono all'autorita' competente di pervenire ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto. La procedura di valutazione di impatto ambientale concerne:
1) la fase di verifica ("screening"), volta a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione;
2) la fase di definizione delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale ("scoping"): volta ad individuare gli argomenti ed i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale;
3) la fase di valutazione, finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilita' ambientale.

Art. 4.
(Progetti sottoposti alla procedura di VIA)

1. Sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, i progetti elencati negli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette. In tale fase l'autorita' competente decide se dare corso alla successiva fase di valutazione.
2. Sono sottoposti alla fase di valutazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 12:
a) i progetti di opere e di interventi elencati negli allegati A1 e A2;
b) i progetti di opere e di interventi elencati negli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di aree protette. Le soglie dimensionali degli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 nel caso di progetti ricadenti in aree naturali protette sono ridotte del cinquanta per cento.
3. Gli interventi di ampliamento su opere gia' esistenti, sono sottoposti alla fase di verifica prevista dall'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie individuate ai commi 1 e 2.
4. Nel caso in cui i progetti prevedano la realizzazione di un'opera in diverse fasi o piu' opere funzionalmente connesse tra loro o con opere gia' esistenti, ancorche' rientranti in diverse tipologie, questi sono sottoposti alla procedura della presente legge nel caso in cui vengano superate, singolarmente o nel complesso le soglie minime indicate negli allegati. In tal caso il proponente e' tenuto a presentare il progetto complessivo accompagnato da un elaborato che evidenzi, le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere.
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA , secondo le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, i progetti elencati negli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato C.
6. Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumita' delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
7. La Giunta regionale , su proposta della autorita' competente, puo', in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 3, della direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE. L'efficacia dell'esenzione e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.

Art. 5.
(Studio di impatto ambientale)

1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla fase di valutazione, di cui all'articolo 12, sono corredati da uno studio di impatto ambientale ( SIA ), predisposto a cura e spese del proponente. Il SIA e' redatto in conformita' alle indicazioni dell'allegato C del d.p.r. 12 aprile 1996, organizzate nei modi previsti dall'allegato 1 della presente legge, ovvero secondo le indicazioni stabilite nella fase di definizione delle informazioni in esso contenute di cui all'articolo 11.
2. Qualora sia sottoposto alla fase di valutazione un progetto che preveda la realizzazione di un'opera in diverse fasi o piu' opere funzionalmente connesse tra loro o con opere gia' esistenti, ancorche' rientranti in diverse tipologie, di cui all'articolo 4, comma 4, gli elementi informativi e valutativi contenuti nel SIA devono essere riferiti all'intera opera o complesso di opere, cosi' come si verra' a configurare in relazione alle strutture gia' esistenti ed a quelle progettate.
3. Ai fini della predisposizione del SIA e degli altri elaborati necessari per le procedure previste dalla presente legge, il proponente ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso dell'autorita' competente, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nonche' degli altri uffici della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale il proponente puo' richiedere, fornendo adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo SIA . In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione delle caratteristiche dell'opera o dell'intervento destinata ad essere resa pubblica. Il personale dell'autorita' competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o di opere soggetti alle procedure di VIA anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
5. Il proponente puo' richiedere la presenza di tecnici dell'autorita' competente a sopralluoghi o ad attivita' di campionamento ed analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione del SIA .

Art. 6.
(Autorita' competenti)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento delle procedure di autorizzazione necessarie per la realizzazione dei progetti, sono individuate come autorita' competenti:
a) La Regione per i progetti di cui agli allegati A1, B1;
b) Le Province per i progetti di cui agli allegati A2 e B2 ;
c) I Comuni per i progetti di cui all'allegato B3.
2. Per progetti, di cui agli allegati A2 e B2, ricadenti sul territorio di due o piu' Province, e' autorita' competente la Provincia maggiormente interessata dal progetto, in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con le altre Province.
3. Per progetti, di cui all'allegato B3, ricadenti sul territorio di due o piu' Comuni e' autorita' competente il Comune maggiormente interessato dal progetto, in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con gli altri Comuni.
4. Le Province ed i Comuni, quali autorita' competenti, comunicano alla Regione l'attivazione dei procedimenti di cui agli articoli 10, 11 e 12, e trasmettono a quest'ultima, a procedura conclusa, una copia del provvedimento finale e degli studi di impatto presentati, ai fini della loro raccolta presso l'archivio progetti regionale, di cui all'articolo 19. Gli stessi Enti trasmettono alla Regione una relazione semestrale sulle attivita' svolte.

Art. 7.
(Organo tecnico presso l'autorita' competente)

1. L'organo tecnico presso l'autorita' competente ha i compiti di:
a) ricevere le domande per la fase di verifica (screening) di cui all'articolo 10 ed i progetti con i relativi SIA sottoposti alla fase di valutazione di cui all'articolo 12;
b) espletare le procedure relative alle fasi di:
1) verifica (screening), di cui all'articolo 10;
2) definizione delle informazioni contenute nel SIA (scoping), di cui all'articolo 11;
3) valutazione, di cui agli articoli 12 e 13; c) promuovere le attivita' di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti , di cui all'articolo 15.
2. L'organo tecnico istituito presso la Regione ha inoltre il compito di:
a) gestire le procedure previste all'articolo 18, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale;
b) elaborare linee guida e guide tecniche per la predisposizione degli elaborati previsti dalla presente legge, nonche' per la predisposizione di piani e programmi ai fini della loro compatibilita' ambientale, tenendo conto delle esperienze acquisite nell'attuazione della presente legge;
c) definire le modalita' e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;
d) raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure svoltesi presso le altre autorita' competenti;
e) procedere all'elaborazione delle informazioni raccolte ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati;
f) progettare adeguate ed opportune modalita' di informazione e comunicazione per garantire la trasparenza ed il maggior livello di partecipazione ai processi decisionali.
3. L'organo tecnico istituito presso la Regione e' costituito da un nucleo centrale, che si integra, per tutte le funzioni previste ai commi 1 e 2, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere nonche' alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale e' responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 2, lettere da b) ad e). La struttura regionale competente per la specifica tipologia di opera e' responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 1, nonche' di quelle di cui al comma 2, lettera a), in raccordo con il nucleo centrale e con le altre strutture regionali interessate.

Art. 8.
(Supporto tecnicoscientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 60/95, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ( ARPA ) coadiuva le autorita' competenti assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attivita' previste dalla presente legge, il supporto tecnico-scientifico, anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti di istituto.
2. L' ARPA assicura altresi' il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere o interventi di cui alla presente legge.

Art. 9.
(Soggetti interessati)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.p.r. 12.4.1996, sono individuati come interessati ai progetti sottoposti alla procedura di VIA prevista dalla presente legge:
a) le Province, i Comuni e le Comunita' montane individuati in base ai criteri di cui al comma 2, nel caso di progetti di competenza regionale;
b) i Comuni e le Comunita' montane individuati in base ai criteri di cui al comma 2, nel caso di progetti di competenza provinciale;
c) la Comunita' montana individuata in base ai criteri di cui al comma 2, nel caso di progetti di competenza comunale;
d) l'Ente di gestione dell'area protetta nel caso di progetti ricadenti almeno parzialmente sul territorio dell'area stessa;
e) i soggetti titolari della funzione di rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, da acquisire al fine della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, con particolare riferimento alle autorizzazioni di carattere ambientale ed urbanistico.
2. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1, lettera a), sono individuati con i seguenti criteri:
a) nel caso di opere puntuali, l'ente sede dell'opera e degli impianti connessi;
b) nel caso di opere lineari, gli enti attraversati dall'opera e quelli interessati da opere e interventi connessi.
3. L'autorita' competente puo' decidere il coinvolgimento di altri soggetti territoriali o istituzionali, anche a seguito di loro motivata richiesta, in casi di particolare rilevanza con riferimento alle ricadute degli impatti ambientali individuati nel corso della procedura.

Art. 10.
(Fase di verifica "screening")

1. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il proponente e' tenuto a presentare all'autorita' competente una specifica domanda corredata da:
a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
b) una relazione sui possibili effetti ambientali da redigersi sulla base dell'allegato 2, con particolare riferimento a soluzioni alternative tecnologiche e/o localizzative;
c) l'elenco delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
d) una relazione che descriva i rapporti con la normativa ambientale e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.
2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il proponente deposita copia degli elaborati sopra specificati presso l'ufficio di deposito di cui all'articolo 19, al fine della informazione e partecipazione dei cittadini alla fase di verifica. Dell'avvenuto deposito viene data notizia a cura e spese del proponente su un giornale a diffusione locale mediante avviso, che deve essere portato a conoscenza dell'autorita' competente. Gli elaborati rimangono a disposizione per la consultazione del pubblico per venti giorni a decorrere dalla data di avvenuto deposito.
3. L'autorita' competente, sentiti i soggetti interessati di cui all'articolo 9 e valutate le osservazioni pervenute, sulla base degli elementi di verifica, di cui al d.p.r. 12.4.1996, richiamati nell'allegato 3 della presente legge, si pronuncia sulla necessita' di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all'articolo 12, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 2. Trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dell'autorita' competente, il progetto si intende escluso dalla fase di valutazione. L'autorita' competente puo' subordinare l'esclusione dalla fase di valutazione a specifiche condizioni, da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento.
4. Per i progetti compresi negli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato C, il proponente e' tenuto a corredare le istanze di autorizzazione, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, necessarie per la realizzazione del progetto medesimo, di apposita dichiarazione nella quale certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VIA . La suddetta dichiarazione costituisce condizione di procedibilita' delle istanze di cui al presente comma. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri o gli altri atti di assenso sopra richiamati sono tenuti a dare comunicazione all'autorita' competente dei provvedimenti rilasciati sulla base delle dichiarazioni di esclusione dalla procedura di VIA . Nel caso in cui, per la realizzazione di tali progetti, non siano necessari autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, il proponente e' tenuto a presentare la suddetta dichiarazione all'autorita' competente di cui all'articolo 6.
5. Presso l'autorita' competente viene istituito un registro, disponibile per la consultazione da parte del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito. Nello stesso registro sono annotate anche le dichiarazioni certificanti la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 4.

Art. 11.
(Fase di definizione delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale "scoping")

1. Il proponente ha facolta' di richiedere all'autorita' competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione del SIA , di cui all'articolo 5, finalizzata alla definizione delle informazioni, di cui all'allegato 1, che in esso devono essere contenute e del loro livello di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita istanza, corredata dagli elaborati relativi al progetto preliminare e da un relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni contenute nel SIA ed il relativo livello di approfondimento. L'istanza e' corredata inoltre dall'elenco delle autorizzazioni, nulla-osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, unito ad un eventuale programma di iniziative di pubblicizzazione. Il proponente, nel presentare la documentazione, puo' far riferimento a quanto gia' presentato durante la fase di verifica, eventualmente espletata.
3. L'autorita' competente convoca il proponente ed eventualmente i soggetti interessati di cui all'articolo 9, per un confronto su quanto presentato a corredo dell'istanza di cui al comma 2. Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorita' competente esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Trascorso tale termine in assenza di pronuncia dell'autorita' competente, il proponente puo' comunque provvedere a presentare il SIA .
4. Il SIA , redatto alla luce del parere dell'autorita' competente ai sensi del comma 3, deve comunque contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalita' dello stesso;
b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonche' ai piani di utilizzazione del territorio;
c) la rassegna delle relazioni esistenti tra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonche' i piani di utilizzazione del territorio;
d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
5. Il parere emesso dall'autorita' competente ai sensi del comma 3, non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso della fase di valutazione.

Art. 12.
(Fase di valutazione e giudizio di compatibilita' ambientale)

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, il proponente presenta all'autorita' competente domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale, unitamente agli elaborati relativi al progetto definitivo e al progetto preliminare, corredati dal SIA e dalla sintesi in linguaggio non tecnico, nonche' dall'elenco delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, recando menzione delle istanze eventualmente gia' presentate.
2. Contestualmente il proponente:
a) deposita, presso l'apposito ufficio dell'autorita' competente di cui all'articolo 19, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, del SIA e della sintesi in linguaggio non tecnico, che rimangono a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per quarantacinque giorni;
b) da' avviso dell'avvenuto deposito di cui alla lettera a), a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, mediante un annuncio redatto in conformita' alle direttive regionali, e, in attesa della loro emanazione, secondo lo schema indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente dell'11 agosto 1989;
c) invia copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, del SIA e della sintesi in linguaggio non tecnico, ai soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) a d), ai fini dell'espressione del loro parere, nonche' all' ARPA per gli opportuni approfondimenti tecnici;
d) invia comunicazione dell'avvenuto deposito di cui alla lettera a), unitamente a copia degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico, ai soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), ai fini del coordinamento delle procedure di cui all'articolo 13.
3. L'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2 determina l'inizio della fase valutativa, che si svolge secondo le modalita' definite nell'articolo 13 ed e' finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilita' ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonche' all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti. Il giudizio di compatibilita' ambientale e' elaborato alla luce degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e dell'eventuale inchiesta pubblica o del confronto con il proponente, nonche' delle osservazioni del pubblico. Tale giudizio viene reso entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito, di cui al comma 2, lettera a), che fa fede ai fini dei termini previsti nella presente fase procedurale, fatto salvo quanto previsto al comma 6 e all'articolo 14, comma 4.
4. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita' competente puo' disporre il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni.
5. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilita' ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'articolo 7, comma 5, della Legge 11 febbraio 94, n. 109, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente, possibilmente in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un congruo termine per la risposta. Il proponente puo', di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorita' competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'ufficio preposto di cui all'articolo 19 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui al comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilita' ambientale viene reso entro novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
7. Il provvedimento con cui l'autorita' competente rende il giudizio di compatibilita' ambientale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ed inviato al proponente, nonche' ai soggetti interessati di cui all'articolo 9.
8. Il provvedimento di cui al comma 7, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'autorita' competente puo' prorogare il predetto termine. Scaduto il termine, senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilita' ambientale decade e la procedura deve essere integralmente rinnovata.
9. Il giudizio di compatibilita' ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti, costituisce in ogni caso presupposto vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilita' ambientale. Nel caso di iniziative promosse da autorita' pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformita' delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA . Negli altri casi, i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilita' ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

Art. 13.
(Istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure)

1. Lo svolgimento della fase di valutazione prevede:
a) la pubblicazione della notizia dell'avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione;
b) la verifica della completezza della documentazione presentata;
c) gli approfondimenti tecnici sulla documentazione stessa, effettuati con il supporto dell' ARPA ;
d) il coinvolgimento dei soggetti interessati di cui all'articolo 9, e l'attivazione di conferenze di servizi anche ai fini della semplificazione e del coordinamento di procedure;
e) l'attivazione dell'eventuale inchiesta pubblica di cui all'articolo 14, comma 2;
f) la raccolta delle osservazioni del pubblico;
g) l'elaborazione delle conclusioni istruttorie sulla base degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e dell'eventuale inchiesta pubblica, nonche' delle osservazioni del pubblico.
2. L'autorita' competente indice, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, 2 e 4 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, indice una conferenza di servizi, ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonche' per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati anche di altre amministrazioni pubbliche.
3. Alla conferenza di servizi partecipano i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'articolo 9, attraverso i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volonta' dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, sottoscritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano possono concludere tra loro accordi in forma scritta per individuare e definire le procedure da coordinare, e per disciplinare lo svolgimento delle attivita' in collaborazione stabilendo il termine in cui e' possibile pervenire ad una decisione finale, fatti salvi comunque i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'articolo 12, comma 3.
5. Nel caso di mancata partecipazione di una amministrazione regolarmente convocata alla conferenza o di partecipazione tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', o ancora in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si applicano i disposti di cui ai commi 3, 3 bis e 4 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'autorita' competente invita il proponente a partecipare ad almeno una delle riunioni previste per la conferenza di servizi.
7. In caso di progetti che comportino derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, al fine di consentire il coordinamento della procedura stessa con quanto previsto dal testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni, l'autorita' competente, nel caso della presentazione di progetti concorrenti di cui all'articolo 7 del regio decreto suddetto, per poter effettuare il loro esame congiunto nella stessa fase valutativa, puo' richiedere ai proponenti ammessi alla concorrenza la presentazione degli elaborati prescritti dalla presente legge per la specifica tipologia del progetto, assegnando agli stessi un congruo termine per la presentazione. Tale richiesta sospende i termini della procedura di VIA che riprendono con l'avvenuta presentazione degli elaborati richiesti.

Art. 14.
(Partecipazione)

1. Chiunque, tenendo conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi, concernenti i possibili effetti dell'intervento, puo' presentare, in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici:
a) per la fase di verifica, nel termine di trenta giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 10, comma 2;
b) per la fase di valutazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a). Tali osservazioni sono messe a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine della procedura di VIA . I provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione danno conto delle osservazioni pervenute.
2. L'autorita' competente, nei casi di particolare interesse e complessita', puo' indire una inchiesta pubblica, che deve essere aperta entro 20 giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), e deve essere conclusa con una relazione sui lavori svolti, almeno 30 giorni prima del termine per l'espressione del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'articolo 12, comma 3. L'autorita' competente individua la sede in cui si svolge l'inchiesta pubblica, in modo da favorire la massima partecipazione, e ne nomina il Presidente che e' assistito da tre esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune interessati. Chiunque abbia interesse puo' fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti la realizzazione dell'intervento e le sue conseguenze sul piano ambientale. Il Presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilita' delle memorie e puo' svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse, anche invitando il proponente.
3. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 2, puo', anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un confronto con i soggetti che hanno presentato osservazioni. Il verbale dell'incontro e' acquisito e valutato ai fini del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'articolo 12, comma 3. Resta ferma la facolta' dell'autorita' competente di attivare momenti di informazione allargata e di pubblico dibattito cui e' invitato il proponente.
4. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica, ovvero nel corso del confronto di cui al comma 3, ne fa richiesta all'autorita' competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe i termini della fase di valutazione: in questo caso l'autorita' competente rende il giudizio di compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente attui le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 15.
(Attuazione dei progetti)

1. In relazione alle caratteristiche dell'opera o intervento sottoposti alla procedura di VIA , l'autorita' competente puo' stabilire, nell'ambito del provvedimento recante il relativo giudizio di compatibilita' ambientale, l'attivazione di protocolli d'intesa tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale chiusura degli impianti e recupero dell'area interessata, ai fini di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilita' ambientale e comunque il conseguimento del piu' elevato livello di protezione ambientale e di funzionalita' dell'intervento stesso.

Art. 16.
(Impatti ambientali interregionali)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di Regioni confinanti, l'autorita' competente effettua la procedura di VIA e rende il giudizio di compatibilita' ambientale d'intesa con le Regioni cointeressate.
2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti ambientali rilevanti su Regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali Regioni, nonche' degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Art. 17.
(Impatti ambientali transfrontalieri)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorita' competente informa il Ministero dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata ad Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. L'informazione viene estesa anche alla Regione, qualora questa non coincida con l'autorita' competente.

Art. 18.
(Partecipazione della Regione alle procedura di VIA di competenza statale)

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'Ambiente, con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico, cosi' come individuato all'articolo 7, con il supporto dell' ARPA .
2. Ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA di cui al comma 1, la Regione indice una conferenza di servizi, cui partecipano gli enti locali territoriali individuati secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 2. Sono altresi' invitati a partecipare alla conferenza i soggetti titolari della funzione di rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, da acquisire per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, al solo fine di consultazione preliminare. Durante la conferenza di servizi vengono acquisiti i pareri degli enti locali territoriali interessati.
3. La Regione puo' richiedere al proponente ulteriori copie della documentazione trasmessa da inviare, a fini istruttori, all' ARPA e alle Province interessate.
4. La Giunta Regionale, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, puo' promuovere momenti di informazione allargata e di pubblico dibattito, audizioni, inchieste pubbliche.

Art. 19.
(Ufficio di deposito progetti)

1. L'ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale, individuato presso le autorita' competenti, assolve le funzioni di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, con le modalita' e i tempi stabiliti dalla presente legge:
a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA ;
b) le osservazioni presentate dal pubblico;
c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilita' ambientale;
e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito, e l'annotazione delle dichiarazioni certificanti la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VIA , di cui all'articolo 10, comma 4.
2. L'Ufficio di deposito istituito presso la Regione assolve inoltre alle funzioni di:
a) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, la documentazione presentata dal proponente per la procedura statale di VIA , e i relativi pareri resi dalla Regione, nonche' i provvedimenti statali conclusivi;
b) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione a fini scientifici e/o didattici, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia, la documentazione presentata dal proponente, relativa ai progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale e statale;
c) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico i provvedimenti conclusivi della fase di verifica e quelli recanti i giudizi di compatibilita' ambientale, emessi dalle Province e dai Comuni in qualita' di autorita' competenti.
3. A chiunque ne faccia richiesta, puo' essere fornita copia, secondo le modalita' regolamentate dalla normativa regionale vigente, soltanto della sintesi in linguaggio non tecnico. La richiesta di copia degli elaborati progettuali e del SIA depositati dovra' essere inoltrata direttamente al proponente.
4. Al fine dell'individuazione dell'ufficio di deposito i Comuni, in qualita' di autorita' competente, possono concludere tra loro accordi per la gestione in forma associata del servizio.

Art. 20.
(Compatibilita' ambientale di piani e programmi)

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, territoriale e di settore, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e devono essere studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilita' ambientale.
2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi individuati nell'allegato D, e le loro varianti sostanziali, sono corredati, oltre che dalla documentazione prevista dalle specifiche leggi e norme, da una relazione contenente le informazioni relative all'analisi di compatibilita' ambientale come specificate all'allegato 4. L'analisi condotta valuta gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale, tenuto conto del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nel processo decisionale e della misura in cui taluni aspetti possono essere piu' adeguatamente valutati in altre fasi di detto processo.
3. L'adozione e approvazione dei piani e programmi di cui all'allegato D, da parte delle autorita' preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni contenute nella relazione di cui al comma 2.
4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto puo' presentare all'autorita' preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilita' ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorita' assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.
5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilita' ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonche' criteri per l'autorita' competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani possono altresi' prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilita' ambientale di un territorio; in questo caso l'autorita' preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 4.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato 4, la Giunta regionale emana successive direttive in materia relative ad ogni specifica categoria di piani e programmi.

Art. 21.
(Sanzioni)

1. Gli atti che consentono in via definitiva la realizzazione delle opere e degli interventi, adottati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, sono nulli.
2. Nei casi di interventi od opere realizzati senza l'effettuazione della procedura di VIA , l'autorita' competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da comportare significative variazioni della compatibilita' ambientale, l'autorita' competente impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento. Qualora tale adeguamento non risulti piu' possibile, l'autorita' competente puo' adottare ulteriori prescrizioni al fine di garantire comunque la compatibilita' ambientale dell'opera o intervento. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adeguamento, l'autorita' competente adotta i provvedimenti di cui al comma 2.
4. L'autorita' competente adotta in ogni caso i provvedimenti di cui al comma 2, ove non risulti piu' possibile, neppure a seguito di ulteriori prescrizioni di adeguamento, garantire la compatibilita' ambientale dell'opera o intervento.
5. Nei casi previsti dal comma 3, l'autorita' competente puo' ordinare l'immediata sospensione dei lavori con effetto fino all'adozione del successivo provvedimento.
6. Resta salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 22.
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1997 in 200 milioni, si fa fronte con una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. 15250 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, e con l'istituzione , nello stato di previsione della spesa del bilancio stesso, di appositi capitoli, con le seguenti denominazioni:
a) oneri per pubblicita' e diffusione di informazioni, per attivazione di inchieste pubbliche e per la promozione di attivita' formative, rivolte agli operatori pubblici, concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
b) oneri per specifiche attivita' tecnico-scientifiche e per l'attivazione di borse di studio, allo scopo di approfondire tematiche di particolare complessita'.
2. Gli oneri relativi agli esercizi 1998 e successivi saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di ogni esercizio. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Regione, le Province, i Comuni singoli o in forma associata, quali autorita' competenti, entro la data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a:
a) individuare l'ufficio di deposito dei progetti;
b) individuare l'organo tecnico di cui all'articolo 7, definendone l'organizzazione e le modalita' operative di funzionamento;
c) definire le modalita' operative per l'accesso da parte del proponente ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3. Le Province ed i Comuni trasmettono alla Regione nota sulle determinazioni assunte relativamente alle precedenti lettere a), b) e c).
2. Sono sottoposti alle disposizioni di cui alla presente legge, i progetti per i quali, alla data di pubblicazione della stessa, non sia stato avviato alcun iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell'opera, nonche' i piani e i programmi per i quali non sia stato adottato alcun atto formale per l'avvio della specifica procedura di approvazione.
3. Restano salve, limitatamente all'esaurimento delle procedure attualmente in corso, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In relazione al processo di completamento delle deleghe da parte della Regione ai sensi della legge 142/90, nonche' degli emanandi decreti previsti dalla legge 59/97, ovvero in ottemperanza a specifiche previsioni di piano di cui all'articolo 20, comma 5, la Regione provvedera' ad aggiornare gli allegati della presente legge, attraverso una deliberazione della Giunta Regionale.
5. Il Consiglio Regionale, con proprie deliberazioni, puo' procedere analogamente alla modifica dei contenuti degli allegati, in relazione a specifiche esigenze di tutela del territorio regionale, ovvero a seguito delle esperienze derivanti dall'attuazione della presente legge, ovvero ancora ogni qualvolta sia necessaria un'armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria e statale.
6. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A.

Allegato A1 - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE, SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE (ARTICOLO 4, COMMA 2) n. TIPOLOGIA PROGETTUALE SOGLIA IN AREE PROTETTE 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi i 1.000 litri al secondo 500 l/s (scopo non irriguo) - vedi all. A2 2 Utilizzo di acque minerali e termali, nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo 50 l/s 3 Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m3 5 m o 50.000 m3 4 Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate 17.500 t/a 5 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate 17.500 t/a 6 Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n.256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 tonnellate 20.000 t 7 Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti (1) 50.000 ab. eq. 8 Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 m 5 ha o 2.5 ha 250 m 9 Cave e torbiere con piu' di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha 250.000 m3/a o 10 ha

Allegato B.

A2 - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE (ARTICOLO 4, COMMA 2) n. TIPOLOGIA PROGETTUALE SOGLIA IN AREE PROTETTE 1 Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo 50 l/s 2 Unicamente nel caso di aree protette: Utilizzo a scopo irriguo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i: 500 l/s 3 Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno 6 t/g 4 Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno 50 t/g 5 Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti (non pericolosi) con capacita' superiore a 100 t/giorno 50 t/g 6 Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita' superiore a 200 t/giorno 100 t/g 7 Discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacita' superiore a 100.000 m3 50.000 m3 8 Discariche di rifiuti speciali (non pericolosi), ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' sino a 100.000 m3 50.000 m3 9 Centri di stoccaggio di rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 150.000 m3. 75.000 m3

Allegato B.

B1 - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE, SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA O SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE QUALORA RICADENTI, ANCHE PARZIALMENTE, IN AREE PROTETTE (ARTICOLO 4) n. TIPOLOGIA PROGETTUALE SOGLIA IN AREE PROTETTE Agricoltura 1 progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha 100 ha 2 piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha 2.5 ha Industria energetica 3 impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW 25 MW Industria della gomma e delle materie plastiche 4 fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate 12.500 t/a Progetti di infrastrutture 5 lavori per l'attrezzamento di aree industriali2 con una superficie interessata superiore ai 40 ha 20 ha 6 progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti interessanti superfici superiori ai 10 ha 20 ha 5 ha 7 impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone 250 m 900 pers/ora 8 derivazione di acque superficiali ed opere connesse, non per usi idroelettrico e irriguo, nei casi in cui la portata derivata superi i 140 litri al secondo3 (vedi all. B2, n.26); 70 l/s 9 interporti ---
10 porti lacuali e fluviali, vie navigabili --- 11 strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali --- 12 linee ferroviarie a carattere regionale o locale --- 13 acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km 13 km 14 opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale --- 15 aeroporti --- 16 impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 13.000 abitanti equivalenti 6.500 ab. eq. 17 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri --- n. TIPOLOGIA PROGETTUALE SOGLIA IN AREE PROTETTE Altri progetti. 18 campeggi e villaggi turistici con superficie superiore a 5 ha; centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 40 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati 2.5 ha, 150 posti-letto, 12.500 m3, 20 ha 19 fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate 12.500 t/a 20 stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 t 500 t 21 cave e torbiere con materiale estratto inferiore a 500.000 m3/a o con superficie inferiore a 20 ha 250.000 m3/a 10 ha 22 trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate 5.000 t/a 23 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacita' di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacita' di produzione superiore a 50 t/g , o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 t/g 250 t/g 25 t/g 24 produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. 5.000 t/a

Allegato C.

B2 - PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA O SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE QUALORA RICADENTI, ANCHE PARZIALMENTE, IN AREE PROTETTE (ARTICOLO 4) n. TIPOLOGIA PROGETTUALE SOGLIA IN AREE PROTETTE Agricoltura 1 impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe 20.000 polli 1.000 suini 375 post. scrofe Lavorazione dei metalli 2 impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume 2.500 m2 25.000 m3 3 impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora 1.25 t/ora 4 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora 10 t/ora 5 forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW 25 kJ 10 MW 6 applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora 1 t/ora 7 fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno 10 t/g 8 impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche'‚ concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici --- 9 impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno 5 t/g ( Pb e Cd) 25 t/g (altri) 10 impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o aventi vasche destinate al trattamento di volume superiore a 30 m3 15 m3 11 impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 5.000 m2 25.000 m3 12 cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha 1 ha 13 imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 2.500 m2 25.000 m3
Industria dei prodotti alimentari 14 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno 37.5 t/g 15 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale 150 t/g 16 impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua 100 t/g 17 impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno 250.000 hl/anno 18 impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume 25.000 m3 19 macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno 25 t/g 5 t/g 20 impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato 25.000 q/anno n. TIPOLOGIA PROGETTUALE SOGLIA IN AREE PROTETTE Industria dei prodotti alimentari 21 molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume 2.500 m2 25.000 m3 22 zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole 5.000 t/g Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta 23 impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate 25.000 t/a 24 impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno 25 t/g 25 impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno 5 t/g 26 impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno 2.5 t/g Progetti di infrastrutture 27 derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 140 litri al secondo ad uso idroelettrico (se si tratta di una piccola derivazione a norma del d. lgs. 275/1993) ed irriguo 70 l/s 28 sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata prelevata superi i 50 litri al secondo 25 l/s 29 strade extraurbane secondarie provinciali --- 30 impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati con capacita' superiore a 13 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacita' superiore a 25 t/giorno 6,5 t/g 12,5 t/g 31 impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali (non pericolosi) di capacita' superiore a 10 t/giorno 5 t/g 32 centri di stoccaggio di rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 30.000 m3 15.000 m3 33 discariche di rifiuti urbani ed assimilati di volume inferiore a 100.000 m3 50.000 m3 Altri progetti 34 piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore --- 35 centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha 0.5 ha 36 banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2 250 m2 37 fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume 2.500 m2 25.000 m3 38 impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno. 5.000 t/a

Allegato D.

B3 - PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE, SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA O SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE QUALORA RICADENTI, ANCHE PARZIALMENTE, IN AREE PROTETTE (ARTICOLO 4) n. TIPOLOGIA PROGETTUALE SOGLIA IN AREE PROTETTE Agricoltura 1 cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha 5 ha 2 rimboschimento di una superficie superiore a 20 ha; disboscamento allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha 10 ha 2.5 ha 3 progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha 150 ha Progetti di infrastrutture 4 strade extraurbane secondarie comunali --- 5 strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri. 750 m

Allegato E.

C - CASI DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA PROCEDURA DI VIA DI PROGETTI DI CUI AGLI ALLEGATI B1, B2 E B3 (ARTICOLO 4, COMMA 5) Dalla tipologia all. B1, n. 13: (Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km) B1, 13 a - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km realizzati in area urbana. B1, 13 b - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km per i quali il tracciato interrato si sviluppa lungo l'asse di strade urbane o extraurbane esistenti. Dalla tipologia all. B1, n. 21: (Cave e torbiere con materiale estratto inferiore a 500.000 m3/a o con superficie inferiore a 20 ha) B1, 21 a - Cave con superficie compresa tra 3 ha e 10 ha, quando sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni: non sono sottoposte a vincoli (idrogeologico o paesistico), consentono di ripristinare l'uso originario del sito, non prevedono coltivazione in sotterraneo, non fanno parte di complessi estrattivi, non sono cave per materiali industriali con volume di scavo superiore a 100.000 m3. non sono cave di pietra ornamentale.
B1, 21 b - Cave con superficie inferiore a 3 ha (anche in vincolo), quando sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni: consentono di ripristinare l'uso originario del sito, non prevedono coltivazione in sotterraneo, non fanno parte di complessi estrattivi, non sono cave per materiali industriali con volume di scavo superiore a 100.000 m3. non sono cave di pietra ornamentale. Dalla tipologia all. B2, n. 30: (Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati con capacita' superiore a 13 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacita' superiore a 25 t/giorno ) B2, 30 a - Progetti relativi a stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e assimilati, con capacita' superiore a 25 t/giorno, localizzate in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico. Dalla tipologia all. B2, n. 32: (Centri di stoccaggio di rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 30.000 m3 ) B2, 32 a - Progetti relativi a centri di stoccaggio di rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 30.000 m3 , esclusivamente dedicati alla messa in riserva di cui all'allegato C, punto R13, del D. Lgs. 22/97.

Allegato F.

D - ELENCO DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, TERRITORIALE E DI SETTORE, CHE DEVONO ESSERE REDATTI ED ORGANIZZATI SULLA BASE DI ANALISI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ARTICOLO 20, COMMA 2) Programma regionale di sviluppo Piano territoriale regionale Piani territoriali provinciali Progetti territoriali operativi Piani regolatori generali comunali o intercomunali e loro piani attuativi 4 Piani di bacino di rilievo regionale Piano direttore delle acque Piani delle aree protette Piani e programmi settoriali, regionali o provinciali, che comportino delle ricadute di carattere territoriale o ambientale; in particolare: piani concernenti l'agricoltura la selvicolture e la pesca piani delle attivita' estrattive piani di risanamento delle acque piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano piano generale degli acquedotti piani dei trasporti piani del commercio e del turismo piani per lo smaltimento dei rifiuti piani per l'energia piani e programmi per l'industria e l'artigianato.

Allegato G.

1 - CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, DA REDIGERE AI FINI DELLA FASE DI VALUTAZIONE Lo studio di impatto ambientale e' organizzato nei quadri programmatico, progettuale e ambientale ed e' corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico. La sintesi in linguaggio non tecnico riporta il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto. L'elaborato deve essere presentato con modalita' tali da consentire la comprensione e valutazione critica da parte del pubblico, nonche' un'agevole riproduzione. Lo studio di impatto ambientale contiene la descrizione, i criteri e le modalita' di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione ed in esso contenuti, ed evidenzia le eventuali difficolta' (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati. Contenuti specifici dei singoli quadri: Il Quadro programmatico contiene: l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigente (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonche' in relazione alle sue finalita' e agli eventuali riflessi sull'economia nazionale e locale; l'indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, anche in termini socio-economici; l'indicazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, come indicato dalla vigente strumentazione urbanistica (P.R.G.C.) e dei vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio. Il Quadro progettuale contiene: la descrizione delle principali soluzioni alternative possibili, inclusa l'alternativa zero, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente; la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantita' dei materiali impiegati; la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti o per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali; la valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dalla attivita' del progetto proposto; Il Quadro ambientale contiene: l'analisi della qualita' ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori; la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente dovuti: all'esistenza del progetto; all'utilizzazione delle risorse naturali; all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati; la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

Allegato H.

2 - CONTENUTI DELLA RELAZIONE SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, DA REDIGERE AI FINI DELLA FASE DI VERIFICA Con riferimento al progetto preliminare, che fa parte della documentazione da presentare per la fase di verifica. Descrizione dei luoghi Cartografia di descrizione del sito e dell'area circostante che contenga informazioni sulla topografia, copertura e uso del suolo (incluse aree sensibili quali aree residenziali, scuole, aree ricreative) reticolo idrografico, e acque sotterranee. Individuazione di aree tutelate per la conservazione dell'ambiente naturale, l'importanza paesaggistica, storica, culturale o agricola, zone di protezione delle falde. Potenziali fonti di impatto Breve descrizione dei residui o delle emissioni attese in fase di costruzione e di esercizio e dei metodi individuati per il loro smaltimento/abbattimento. Condizioni di accesso e traffico in fase di costruzione e di esercizio. Utilizzo, produzione o stoccaggio di sostanze pericolose. Fabbisogno di materie prime grezze, energia e altre risorse. Mitigazioni Breve descrizione delle misure che il proponente prevede di utilizzare per ridurre, evitare o annullare gli effetti negativi indotti dall'opera sull'ambiente. Altre informazioni relazioni del progetto con gli strumenti di pianificazione (in particolare il P.R.G.C.);
domanda aggiuntiva di servizi quali trattamento di scorie, raccolta e smaltimento rifiuti come conseguenza del progetto; fotografie del sito e dei dintorni;
alternative di localizzazione e di tecnologia o di mitigazione ambientale prese in considerazione del proponente (richiamo al progetto preliminare).

Allegato I.

3 - ELEMENTI DI VERIFICA PER LA PRONUNCIA DELL'AUTORITA' COMPETENTE , DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 3, SULLA POSSIBILE ESCLUSIONE DI UN PROGETTO DALLA FASE DI VALUTAZIONE 1. Caratteristiche dell'opera o intervento Devono essere prese in considerazione, in particolare, le caratteristiche del progetto in rapporto ai seguenti elementi: dimensioni (superfici, volumi, potenzialita'); utilizzazione delle risorse naturali;
produzione di rifiuti; inquinamento e disturbi ambientali;
rischio di incidenti; impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole). 2. Ubicazione dell'opera o intervento Deve essere presa in considerazione la sensibilita' ambientale delle zone interessate direttamente o indirettamente dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera o intervento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: la qualita' e la capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della zona; la capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: zone costiere;
zone montuose e forestali; zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale della legislazione comunitaria sono gia' stati superati; zone a forte densita' demografica;
aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico; aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; g) aree naturali protette.

Allegato L.

4 - INFORMAZIONI, RELATIVE ALL'ANALISI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI, CONTENUTE NELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2 L'analisi di compatibilita' ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalita' di attuazione dello specifico piano o programma: il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente; le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma; qualsiasi effetto ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane; gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalita' operative adottate per il loro conseguimento; i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma; le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma; le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.