Disegno di legge regionale, n. 6305.
Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a
persone disabili. 1. Con la presente legge la Regione promuove il potenziamento della
rete di strutture socio-assistenziali semiresidenziali e
residenziali destinate a persone disabili. 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1, la
Regione concede a soggetti pubblici e privati contributi in conto
capitale per l'acquisto, la ristrutturazione, la nuova costruzione,
gli arredi e le attrezzature di immobili destinati a: 1. I contributi destinati alle strutture di cui all'articolo 2,
comma 1, sono assegnati fino alla misura massima del 50 per cento
dell'importo totale del progetto. 1. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo
2 e le modalita' di presentazione delle domande sono individuati con
deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, devono risultare
congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale e
della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio
delle funzioni socio-assistenziali)
2. La verifica di congruita' e' effettuata dal settore competente,
previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale ( ASL ) e del
soggetto gestore dell'attivita' socio-assistenziale competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 62/1995.
Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive competenze, deve
risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati ed
integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del
territorio in cui sono ubicati. 1. La concessione dei contributi destinati alla realizzazione delle
strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e' disposta con decreto del
Presidente della Giunta regionale, in sede di approvazione del
progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 4,
della legge 109/1994 e presentato, senza possibilita' di proroga,
entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione. 1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 2, sono erogati, in
unica soluzione, ad avvenuta comunicazione dell'autorizzazione al
funzionamento, quali presidi socio-assistenziali, dei gruppi
appartamento per i quali sono stati assegnati. 1. Le strutture immobiliari di cui all'articolo 2, comma 1, per le
quali vengono concessi i contributi, sono soggette al vincolo di
destinazione della durata di venti anni per le strutture di cui alla
lettera a) e di trenta anni per le strutture di cui alle lettere b)
e c). 1. Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 sono
istituiti i seguenti capitoli:
(Finalita')
(Strutture ammissibili ai contributi)
a) centri diurni socio terapeutici educativi ( RAF diurne);
b) centri diurni socio terapeutici educativi ( RAF diurne), con
nucleo di dieci posti di residenzialita' notturna;
c) residenze assistenziali flessibili ( RAF ).
2. La Regione concede, altresi', a soggetti pubblici e privati
contributi in conto capitale per l'attivazione, a favore di disabili
intellettivi, di gruppi appartamento, inseriti in normali contesti
abitativi, con una capacita' massima di sei posti letto e con i
requisiti strutturali previsti dalla normativa in materia di
edilizia residenziale pubblica.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a
condizione che consentano il completo funzionamento delle strutture
alle quali sono destinati.
(Entita' dei contributi)
2. I contributi destinati alle strutture di cui all' articolo 2,
comma 2, variano da un minimo di lire 5 milioni a un massimo di lire
10 milioni per posto letto.
(Criteri per l'assegnazione dei contributi e modalita'
di presentazione delle domande)
2. La deliberazione di cui al comma 1 individua, altresi', i
requisiti gestionali dei gruppi appartamento, ai fini della loro
autorizzazione quali presidi socio-assistenziali.
3. Le domande di ammissione ai contributi per la realizzazione
delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere
corredate dalla seguente documentazione:
a) titolo comprovante la proprieta' o la disponibilita', almeno
ventennale, per le strutture di cui alla lettera a), e almeno
trentennale per le strutture di cui alle lettere b) e c), dell'area
o dell'immobile oggetto dell'intervento;
b) statuto dell'ente o associazione richiedente, oppure, per i
soggetti privati con scopo di lucro, certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, attestante l'assenza di procedimenti
concorsuali relativi agli istituti fallimentari;
c) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche
organizzative e gestionali del presidio che consenta, in
particolare, la valutazione dell'intervento sulla base dei criteri
di cui al comma 1;
d) progetto preliminare dell'intervento strutturale previsto, ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);
e) atto formale di approvazione del progetto preliminare e della
relativa copertura finanziaria.
4. Le domande di ammissione ai contributi per le strutture di cui
all'articolo 2, comma 2, devono essere corredate del titolo
comprovante la proprieta' o la disponibilita', per almeno ottoanni,
dell'immobile sede del gruppo appartamento, nonche' della
documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c).
5. La documentazione comprovante la proprieta' o la disponibilita'
dell'area dell'immobile oggetto dell'intervento, gli elementi
dell'atto costitutivo e l'iscrizione alla Camera di Commercio, puo'
essere sostituita dalle dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio
1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione ed autenticazione di firme) e dalle dichiarazioni
temporaneamente sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 (Regolamento
recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con
particolare riferimento all'articolo 3 e ad altre disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive).
6. I contributi sono assegnati con deliberazione della Giunta
regionale contenente le graduatorie delle richieste ammissibili al
finanziamento, l'elenco delle richieste escluse e l'ammontare del
contributo destinato a ciascun intervento.
(Verifiche di congruita' con la programmazione
regionale)
3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 e'
condizione necessaria per la successiva stipula di convenzioni tra i
presidi ai quali e' stato assegnato il contributo ai sensi della
legge e l' ASL , a garanzia dello svolgimento delle attivita' a
rilievo sanitario.
(Modalita' di concessione e di erogazione dei
contributi di cui all'articolo 2, comma 1)
2. Il progetto definitivo di cui al comma 2 e' corredato di:
a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla
legge;
b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della
relativa copertura finanziaria.
3. Il settore competente provvede ad assumere il parere del
Servizio opere pubbliche e difesa del suolo o del Comitato regionale
opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18
(Legge generale in materia di opere e lavori pubblici).
4. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e
stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi
conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.
5. L'erogazione del contributo e' effettuata con le seguenti
modalita': 30 per cento alla stipula del contratto dei lavori,
previa presentazione dell'atto di vincolo di cui all'articolo 8; 30
per cento allo stato di avanzamento pari al 30 per cento dei lavori
appaltati; 30 per cento a fine lavori; 10 per cento alla
presentazione del certificato di collaudo e del titolo di
autorizzazione al funzionamento.
6. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di
concessione comporta la decadenza dal contributo, salva l'eventuale
proroga dei termini di inizio ed ultimazione lavori concessa dal
Presidente della Giunta regionale per un periodo complessivo
comunque non superiore a nove mesi.
7. La Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal
finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il
recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata
realizzata solo una parte di opere, purche' consistente in un lotto
agibile, la Giunta regionale puo' disporre la riduzione del
contributo in misura corrispondente al costo delle opere
realizzato.
(Modalita' di erogazione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 2)
(Vincolo di destinazione)
2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso la
competente conservatoria dei registi immobiliari a cura e spese dei
beneficiari.
3. La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto
interessato, puo' autorizzare il mutamento di destinazione d'uso
dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il
pagamento di una somma pari all'1 per cento o all'1,5 per cento
dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno
mancante al raggiungimento rispettivamente dei trenta anni o dei
venti anni di vincolo di cui al comma 1.
4. Le strutture immobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, per le
quali sono concessi i contributi, sono vincolate a mantenere la
destinazione d'uso quale gruppo appartamento per la durata di otto
anni. La destinazione d'uso e' verificata mediante l'attivita' di
vigilanza e l'inosservanza del vincolo determina la restituzione del
contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 3,75 per
cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun
anno mancante al raggiungimento degli otto anni.
(Disposizioni finanziarie)
a) "Contributi a soggetti pubblici per la realizzazione di RAF e
di RAF diurne per soggetti disabili", con la dotazione di lire 4
miliardi;
b) "Contributi a soggetti privati per la realizzazione di RAF e
di RAF diurne per soggetti disabili", con la dotazione di lire 2
miliardi;
c) "Contributi a soggetti pubblici per l'attivazione di gruppi
appartamento per disabili intellettivi", con la dotazione di lire 1
miliardo e 300 milioni;
d) "Contributi a soggetti privati per l'attivazione di gruppi
appartamento per disabili intellettivi", con la dotazione di lire
700 milioni.
2. Tra i capitoli di bilancio di cui al comma 1 possono essere
effettuate variazioni compensative con atto amministrativo.
3. Alla spesa complessiva di lire 8 miliardi si fa fronte con la
riduzione di pari ammontare della dotazione del capitolo 27170/97.