Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6305.

Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita')

1. Con la presente legge la Regione promuove il potenziamento della rete di strutture socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali destinate a persone disabili.

Art. 2.
(Strutture ammissibili ai contributi)

1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione concede a soggetti pubblici e privati contributi in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione, la nuova costruzione, gli arredi e le attrezzature di immobili destinati a:
a) centri diurni socio terapeutici educativi ( RAF diurne);
b) centri diurni socio terapeutici educativi ( RAF diurne), con nucleo di dieci posti di residenzialita' notturna;
c) residenze assistenziali flessibili ( RAF ).
2. La Regione concede, altresi', a soggetti pubblici e privati contributi in conto capitale per l'attivazione, a favore di disabili intellettivi, di gruppi appartamento, inseriti in normali contesti abitativi, con una capacita' massima di sei posti letto e con i requisiti strutturali previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che consentano il completo funzionamento delle strutture alle quali sono destinati.

Art. 3.
(Entita' dei contributi)

1. I contributi destinati alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, sono assegnati fino alla misura massima del 50 per cento dell'importo totale del progetto.
2. I contributi destinati alle strutture di cui all' articolo 2, comma 2, variano da un minimo di lire 5 milioni a un massimo di lire 10 milioni per posto letto.

Art. 4.
(Criteri per l'assegnazione dei contributi e modalita' di presentazione delle domande)

1. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 2 e le modalita' di presentazione delle domande sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 individua, altresi', i requisiti gestionali dei gruppi appartamento, ai fini della loro autorizzazione quali presidi socio-assistenziali.
3. Le domande di ammissione ai contributi per la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) titolo comprovante la proprieta' o la disponibilita', almeno ventennale, per le strutture di cui alla lettera a), e almeno trentennale per le strutture di cui alle lettere b) e c), dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;
b) statuto dell'ente o associazione richiedente, oppure, per i soggetti privati con scopo di lucro, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, attestante l'assenza di procedimenti concorsuali relativi agli istituti fallimentari;
c) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche organizzative e gestionali del presidio che consenta, in particolare, la valutazione dell'intervento sulla base dei criteri di cui al comma 1;
d) progetto preliminare dell'intervento strutturale previsto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);
e) atto formale di approvazione del progetto preliminare e della relativa copertura finanziaria.
4. Le domande di ammissione ai contributi per le strutture di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere corredate del titolo comprovante la proprieta' o la disponibilita', per almeno ottoanni, dell'immobile sede del gruppo appartamento, nonche' della documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c).
5. La documentazione comprovante la proprieta' o la disponibilita' dell'area dell'immobile oggetto dell'intervento, gli elementi dell'atto costitutivo e l'iscrizione alla Camera di Commercio, puo' essere sostituita dalle dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme) e dalle dichiarazioni temporaneamente sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 (Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con particolare riferimento all'articolo 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).
6. I contributi sono assegnati con deliberazione della Giunta regionale contenente le graduatorie delle richieste ammissibili al finanziamento, l'elenco delle richieste escluse e l'ammontare del contributo destinato a ciascun intervento.

Art. 5.
(Verifiche di congruita' con la programmazione regionale)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale e della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali) 2. La verifica di congruita' e' effettuata dal settore competente, previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale ( ASL ) e del soggetto gestore dell'attivita' socio-assistenziale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 62/1995. Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive competenze, deve risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.
3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 e' condizione necessaria per la successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali e' stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l' ASL , a garanzia dello svolgimento delle attivita' a rilievo sanitario.

Art. 6.
(Modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1)

1. La concessione dei contributi destinati alla realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e presentato, senza possibilita' di proroga, entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.
2. Il progetto definitivo di cui al comma 2 e' corredato di:
a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge;
b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.
3. Il settore competente provvede ad assumere il parere del Servizio opere pubbliche e difesa del suolo o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici).
4. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.
5. L'erogazione del contributo e' effettuata con le seguenti modalita': 30 per cento alla stipula del contratto dei lavori, previa presentazione dell'atto di vincolo di cui all'articolo 8; 30 per cento allo stato di avanzamento pari al 30 per cento dei lavori appaltati; 30 per cento a fine lavori; 10 per cento alla presentazione del certificato di collaudo e del titolo di autorizzazione al funzionamento.
6. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo, salva l'eventuale proroga dei termini di inizio ed ultimazione lavori concessa dal Presidente della Giunta regionale per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.
7. La Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purche' consistente in un lotto agibile, la Giunta regionale puo' disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzato.

Art. 7.
(Modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 2, sono erogati, in unica soluzione, ad avvenuta comunicazione dell'autorizzazione al funzionamento, quali presidi socio-assistenziali, dei gruppi appartamento per i quali sono stati assegnati.

Art. 8.
(Vincolo di destinazione)

1. Le strutture immobiliari di cui all'articolo 2, comma 1, per le quali vengono concessi i contributi, sono soggette al vincolo di destinazione della durata di venti anni per le strutture di cui alla lettera a) e di trenta anni per le strutture di cui alle lettere b) e c).
2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registi immobiliari a cura e spese dei beneficiari.
3. La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, puo' autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari all'1 per cento o all'1,5 per cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento rispettivamente dei trenta anni o dei venti anni di vincolo di cui al comma 1.
4. Le strutture immobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, per le quali sono concessi i contributi, sono vincolate a mantenere la destinazione d'uso quale gruppo appartamento per la durata di otto anni. La destinazione d'uso e' verificata mediante l'attivita' di vigilanza e l'inosservanza del vincolo determina la restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 3,75 per cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento degli otto anni.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) "Contributi a soggetti pubblici per la realizzazione di RAF e di RAF diurne per soggetti disabili", con la dotazione di lire 4 miliardi;
b) "Contributi a soggetti privati per la realizzazione di RAF e di RAF diurne per soggetti disabili", con la dotazione di lire 2 miliardi;
c) "Contributi a soggetti pubblici per l'attivazione di gruppi appartamento per disabili intellettivi", con la dotazione di lire 1 miliardo e 300 milioni;
d) "Contributi a soggetti privati per l'attivazione di gruppi appartamento per disabili intellettivi", con la dotazione di lire 700 milioni.
2. Tra i capitoli di bilancio di cui al comma 1 possono essere effettuate variazioni compensative con atto amministrativo.
3. Alla spesa complessiva di lire 8 miliardi si fa fronte con la riduzione di pari ammontare della dotazione del capitolo 27170/97.