Disegno di legge regionale, n. 6303.
Istituzione del Comune di Montiglio Monferrato mediante fusione
degli attuali Comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza
(Provincia di Asti). 1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali), e' istituito, nella provincia
di Asti, il Comune di Montiglio Monferrato, mediante fusione degli
attuali Comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza, a far data da
...... . 1. La Regione eroga al Comune di Montiglio Monferrato, per i dieci
anni successivi alla fusione, un contributo annuale di lire 10
milioni per ciascuno dei tre Comuni originari. Al nuovo Comune viene
altresi' concesso, a titolo di compartecipazione alle spese della
riorganizzazione amministrativa, un contributo una tantum di lire 50
milioni. 1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono
definiti dalla Provincia di Asti con deliberazione del Consiglio
provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all'articolo 5
della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in
materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni,
circoscrizioni provinciali). 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
calcolati in lire 80 milioni per il primo anno di vita del nuovo
Comune, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 10915
del bilancio di previsione per l'anno 1997.
(Istituzione)
2. Nei territori degli attuali Comuni di Colcavagno e Scandeluzza e'
istituito il Municipio, con il compito di gestire i servizi di base
nonche' le altre funzioni delegate dal Comune.
3. Lo Statuto del nuovo Comune stabilisce l'ubicazione della sede
municipale, l'individuazione di adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi per le Comunita' di origine, nonche' la
disciplina dell'elezione, contestualmente al Consiglio comunale, di
un prosindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti
in ciascun Municipio, secondo le modalita' di cui all'articolo 12
della legge 142/1990.
(Contributi regionali)
2. Il Comune di Montiglio Monferrato ha la precedenza su ogni altro
soggetto nell'ottenimento di qualunque contributo o incentivo
regionale.
3. Gli abitanti del Comune di Montiglio Monferrato sono esentati,
per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal
pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal
pagamento delle addizionali regionali di cui alla legge 14 giugno
1990, n. 158, (Norme di delega in materia di autonomia impositiva
delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari
tra lo Stato e le Regioni) ed alla legge regionale 31 agosto 1993,
n. 47, (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di
consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla
benzina), nonche' dal pagamento del 50 per cento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario e per
l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 comma 20 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) ed alla legge regionale 1 agosto 1996, n. 53
(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per
l'abilitazione all'esercizio professionale).
4. I benefici di cui al comma 3 devono essere garantiti, in termini
di valore complessivo, anche in sede di attuazione con legge
regionale di quanto previsto dall'articolo 3, commi 143 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica).
(Disposizioni finali e transitorie)
2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune e sino alla
emanazione, da parte della nuova Amministrazione, di diverse
determinazioni, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali
dei Comuni di origine, i regolamenti, gli atti generali e le altre
disposizioni vigenti alla data di istituzione del nuovo Ente.
3. Gli organi degli attuali Comuni di Colcavagno, Montiglio e
Scandeluzza rimangono in carica fino all'elezione degli organi del
Comune di Montiglio Monferrato.
4. Sino a diversa disciplina definita dallo statuto del nuovo
Comune, le elezioni dei prosindaci e dei consultori dei Municipi si
effettuano secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 142/1990, nonche' di quelle stabilite dalle leggi elettorali
statali in vigore per l'elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.
5. Agli organi ed agli uffici dell'attuale Comune di Montiglio sono
attribuite le competenze relative allo svolgimento delle prime
elezioni degli organi del nuovo Comune. Le funzioni indicate vengono
esercitate dal Comune di Montiglio anche valendosi degli uffici dei
Comuni di Colcavagno e Scandeluzza.
6. Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo Comune, la
sede municipale dell'attuale Comune di Montiglio e' individuata come
sede municipale del nuovo Comune.
(Disposizioni finanziarie)
2. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione
dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
apporta le necessarie variazioni al bilancio regionale.