Disegno di legge regionale, n. 6299.
Modifica all'articolo 25 bis della legge regionale 25 febbraio
1980, n. 8 'Disciplina delle attivita' di formazione professionale',
richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio
1996, n. 36'. 1. L'articolo 25 bis della legge regionale 8/1980, richiamato in
vigore dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, e' sostituito
dal seguente:
"Articolo 25 bis (Compensi ai Presidenti ed ai componenti le
Commissioni esaminatrici).
1. In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33: (Compensi
ai componenti di commissioni, consigli e collegi operanti presso
l'Amministrazione regionale), ai Presidenti e ai Componenti delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della legge
regionali aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di
formazione ed orientamento professionale) e' corrisposto in via
forfettaria per ogni giornata di partecipazione e per l'intera
durata delle prove un gettone di presenza rispettivamente nella
misura di lire 150 mila e lire 100 mila lorde.
2. Ai Presidenti delle Commissioni che si trovano in rapporto
d'impiego con l'Amministrazione regionale, i compensi previsti al
comma 1 sono corrisposti se e' assicurato il pieno rispetto dei
doveri d'ufficio, ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro,
se previsto. Ai dipendenti per espletare le funzioni richiamate
dalla presente legge e' consentito assentarsi dal servizio, con
l'obbligo di recuperare le ore di assenza, compatibilmente con le
esigenze di servizio, entro i novanta giorni successivi, o di
usufruire di congedi a titolo personale, nel rispetto della vigente
normativa.
3. Ai Presidenti in rapporto d'impiego con la Regione, quando ne
ricorrono le condizioni, compete in aggiunta ai compensi stabiliti
dalla presente legge, il rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta, come previsto dalla normativa in
vigore per gli Enti presso i quali si svolgono gli esami.
4. I compensi di cui al comma 1 e le indennita' di cui al comma 3
sono a carico dell'Ente presso il quale si svolge l'esame.
5. Agli Enti convenzionati con la Regione Piemonte e' riconosciuto
il corrispettivo delle spese sostenute, limitatamente alle prove
finali dei corsi di Formazione professionale di cui all'articolo 24
della legge regionale 63/1995, sempreche' siano pianificate dalla
Regione stessa.
6. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli
stanziamenti previsti ai capitoli 11400 e 11540 del bilancio
regionale per l'esercizio 1997 per gli Enti convenzionati e agli
stanziamenti previsti al capitolo 10590 del bilancio regionale per
l'esercizio 1997 per i Centri di Formazione professionale regionali.
7. Agli oneri per gli anni successivi si fara' fronte con gli
stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli dei rispettivi
bilanci".