Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6298.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale'.

Art. 1

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 e' sostituito dal seguente:
"4. A garanzia delle somme erogate, puo' essere richiesta fidejussione".
2. Dopo il comma 5 dell' articolo 22 della legge regionale 63/1995 sono aggiunti i seguenti commi:
"5 bis. La Giunta regionale, per il controllo e la certificazione dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale affidati alle Agenzie formative di cui all' articolo 11, puo' avvalersi di societa' di revisione iscritte all'albo speciale istituite presso la CONSOB ".
"5 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione dell'onere di cui al comma 5 bis".