Disegno di legge regionale, n. 6298.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina
delle attivita' di formazione e orientamento professionale'. 1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile
1995, n. 63 e' sostituito dal seguente:
"4. A garanzia delle somme erogate, puo' essere richiesta
fidejussione".
2. Dopo il comma 5 dell' articolo 22 della legge regionale 63/1995
sono aggiunti i seguenti commi:
"5 bis. La Giunta regionale, per il controllo e la certificazione
dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione
professionale affidati alle Agenzie formative di cui all' articolo
11, puo' avvalersi di societa' di revisione iscritte all'albo
speciale istituite presso la CONSOB ".
"5 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le
modalita' per la determinazione dell'onere di cui al comma 5 bis".