Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6295.

Norme per il recupero a fini abitativi di rustici e di sottotetti.

Presentata da GALLI DANIELE, GATTI AGOSTINO, GRASSO LUCIANO, MANCUSO GIANNI, MANICA GIULIANA, PEANO PIERGIORGIO, RACCHELLI ETTORE, SAITTA ANTONINO, SALERNO ROBERTO, VINDIGNI MARCELLO.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio d'antica formazione ed in particolare dei fabbricati rustici e dei sottotetti, con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei costi energetici.
2. In base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel tempo, agli effetti della presente legge, si distinguono in ogni abitazione si distinguono i seguenti spazi:
a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli.
3. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza e' consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto e dei rustici esistenti costituenti pertinenze: tale recupero e' comunque soggetto a concessione edilizia.
4. L'altezza netta media interna degli spazi ad uso abitazione, di cui al 2 comma, lettera a), e' fissata in non meno di m. 2,70. Per gli spazi accessori o di servizio, indicati al 2 comma lettere b) e c), l'altezza e' riducibile a m. 2,40, ulteriormente riducibili a m. 2,10 per i corridoi e i disimpegni in genere. Nei Comuni montani, nelle aree poste al di sopra della quota di 1000 metri sul livello del mare, puo' essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza media sino a m. 2,40 per gli spazi di abitazione e a m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della, parete minima non puo' essere inferiore a m. 1,80 per gli spazi di abitazione e 1,50 per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a m. 1,60 e 1,40 per gli edifici siti oltre i 1000 m di altitudine sul livello del mare. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi, e ne potra' essere consentito l'uso esclusivamente come spazio di servizio, cosi' come definito alla lettera c) del precedente 2 comma. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media e' consentita come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.
5. Il recupero di cui alla presente legge puo' essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie.
6. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura.
7. Il recupero abitativo dei rustici e dei sottotetti e' consentito ove siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilita' previste dai regolamenti vigenti e quanto disposto dal comma 5.
8. Con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono, nel termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme.

Art. 2.

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici e dei sottotetti esistenti dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando peraltro gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Tale recupero potra' avvenire anche mediante la previsione di apertura in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali.

Art. 3.

1. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ne' inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto; essi sono classificati come "ristrutturazione edilizia" del fabbircato esistente ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d), della legge regionale 56/1977.
2. Il recupero dei rustici e dei sottotetti esistenti ai fini abitativi e' ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti od adottati.
3. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 Febbraio 1989, n. 6, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilita' ed adattabilita' dell'alloggio.
4. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonche' alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
5. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'articolo 1, comma 3, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10/77 sulla volumetria virtuale (altezza m. 3,00) resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per le opere di nuova costruzione.
6. Gli oneri di urbanizzazione di cui al precedente comma sono ridotti nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare e a trascrivere, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unita' immobiliare principale.

Art. 4.

1. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai Comuni ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei Piani Regolatori e dei Regolamenti Edilizi vigenti.