Proposta di legge regionale, n. 6295.
Norme per il recupero a fini abitativi di rustici e di
sottotetti. 1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero
a fini abitativi del patrimonio edilizio d'antica formazione ed in
particolare dei fabbricati rustici e dei sottotetti, con l'obiettivo
di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei
costi energetici. 1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici e dei
sottotetti esistenti dovranno avvenire senza alcuna modificazione
delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle
falde, salvi restando peraltro gli eventuali incrementi consentiti
dagli strumenti urbanistici vigenti. Tale recupero potra' avvenire
anche mediante la previsione di apertura in modo conforme ai
caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario
organismo architettonico di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi,
esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di
aeroilluminazione naturale dei locali. 1. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono
preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ne'
inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di
attuazione, ove previsto; essi sono classificati come
"ristrutturazione edilizia" del fabbircato esistente ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, lettera d), della legge regionale
56/1977. 1. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai Comuni ai
sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 1, prevalgono sulle
disposizioni normative e regolamentari dei Piani Regolatori e dei
Regolamenti Edilizi vigenti.
Art. 1, 2, 3, 4
2. In base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel
tempo, agli effetti della presente legge, si distinguono in ogni
abitazione si distinguono i seguenti spazi:
a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie,
spogliatoi, guardaroba, ripostigli.
3. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in
parte a residenza e' consentito il recupero a solo scopo residenziale
del piano sottotetto e dei rustici esistenti costituenti pertinenze:
tale recupero e' comunque soggetto a concessione edilizia.
4. L'altezza netta media interna degli spazi ad uso abitazione, di
cui al 2 comma, lettera a), e' fissata in non meno di m. 2,70. Per
gli spazi accessori o di servizio, indicati al 2 comma lettere b) e
c), l'altezza e' riducibile a m. 2,40, ulteriormente riducibili a m.
2,10 per i corridoi e i disimpegni in genere. Nei Comuni montani,
nelle aree poste al di sopra della quota di 1000 metri sul livello
del mare, puo' essere ammessa, tenuto conto delle condizioni
climatiche locali e della tipologia edilizia, una riduzione
dell'altezza media sino a m. 2,40 per gli spazi di abitazione e a m.
2,20 per gli spazi accessori e di servizio, ulteriormente riducibili
a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere. In caso
di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze
medie, l'altezza della, parete minima non puo' essere inferiore a m.
1,80 per gli spazi di abitazione e 1,50 per gli spazi accessori e di
servizio, riducibili rispettivamente a m. 1,60 e 1,40 per gli
edifici siti oltre i 1000 m di altitudine sul livello del mare. Gli
eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi
mediante opere murarie o arredi fissi, e ne potra' essere consentito
l'uso esclusivamente come spazio di servizio, cosi' come definito
alla lettera c) del precedente 2 comma. Per i locali con soffitto a
volta, l'altezza media e' consentita come media aritmetica tra
l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa,
misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al
5 per cento a seconda del tipo di volta.
5. Il recupero di cui alla presente legge puo' essere consentito
solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte
le urbanizzazioni primarie.
6. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano
degli edifici compresi nella sagoma di copertura.
7. Il recupero abitativo dei rustici e dei sottotetti e' consentito
ove siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
riguardanti le condizioni di abitabilita' previste dai regolamenti
vigenti e quanto disposto dal comma 5.
8. Con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni
possono, nel termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio
dall'applicazione delle presenti norme.
2. Il recupero dei rustici e dei sottotetti esistenti ai fini
abitativi e' ammesso anche in deroga agli indici o parametri
urbanistici ed edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici
generali e attuativi vigenti od adottati.
3. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di
cui all'articolo 14 della legge regionale 20 Febbraio 1989, n. 6, si
applicano limitatamente ai requisiti di visitabilita' ed
adattabilita' dell'alloggio.
4. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee
opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei
consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere
conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei
regolamenti vigenti, nonche' alle norme nazionali e regionali in
materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi
energetici.
5. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'articolo 1,
comma 3, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli
oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai
sensi dell'articolo 3 della legge 10/77 sulla volumetria virtuale
(altezza m. 3,00) resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per
le opere di nuova costruzione.
6. Gli oneri di urbanizzazione di cui al precedente comma sono
ridotti nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente la
concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione,
a registrare e a trascrivere, presso la competente Conservatoria dei
registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti
rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unita' immobiliare
principale.