Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6293.

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n.15. 'Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso'.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 'Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose-utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso' e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. Finalita'.
1. La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunita' locale di riferimento".

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15/1989, e' sostituito dal seguente:
"2. Il Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio, e' tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle Confessioni religiose, nonche' copia del programma di cui all'articolo 5 comma 2, corredati da attestazioni del Sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla congruita' della spesa prevista".