Disegno di legge regionale, n. 6293.
Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n.15.
'Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree
destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni
del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi
regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e
pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso'. 1. L'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15
'Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree
destinate ad attrezzature religiose-utilizzo da parte dei Comuni del
fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali
per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze
funzionali all'esercizio del culto stesso' e' sostituito dal
seguente: 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15/1989, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1. Finalita'.
1. La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti
tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti,
nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed
agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della
Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una
presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed
un significativo insediamento nella comunita' locale di
riferimento".
"2. Il Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla data
fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del
bilancio, e' tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle
richieste e dei progetti presentati dalle Confessioni religiose,
nonche' copia del programma di cui all'articolo 5 comma 2, corredati
da attestazioni del Sindaco stesso, previo parere dei competenti
uffici tecnici comunali, sulla congruita' della spesa prevista".