Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6291.

Valorizzazione dei territori viticoli del Piemonte e costituzione delle strade del vino.

Presentata da

Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Allegato

Art. 2. Le Strade del Vino Art. 3. Il Regolamento delle Strade del Vino Art. 4. I Comitati delle Strade del Vino Art. 5. I Programmi di Azione delle Strade del Vino Art. 6. I Programmi operativi annuali delle Strade del Vino Art. 7. Realizzazione della segnaletica delle Strade del Vino Art. 8. Modifiche alla Legge Regionale 12 maggio 1980, n. 37 Art. 9. Altre disposizioni a favore delle Enoteche e delle Botteghe del vino Art. 10. Disposizioni finanziarie Art. 11. Disposizioni finali.

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte con la presente legge mira a promuovere, nell'ambito delle politiche di sviluppo agricolo e rurale, la conoscenza e la qualificazione dei territori viticoli del Piemonte ai fini di:
a) valorizzare i vini a denominazione di origine controllata ( DOC ) e a denominazione di origine controllata e garantita ( DOCG ) ed altri prodotti vitivinicoli, nonche' prodotti tipici della tradizione alimentare ed enogastronomica locale;
b) contribuire a tutelare l'ambiente collinare, il paesaggio agrario e le tradizioni rurali;
c) contribuire a sviluppare il turismo rurale, enogastronomico, culturale e l'agriturismo.
2. La Regione attua le finalita' di cui al comma 1 attraverso la costituzione delle strade del vino di cui all'articolo 2 e la modifica e integrazione della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografici-enologici, le strade del vino).

Art. 2.
(Le strade del vino)

1. La Regione promuove e disciplina, in armonia con la normativa vigente in materia, la costituzione e la realizzazione di strade del vino.
2. Le strade del vino sono percorsi, segnalati e pubblicizzati, intesi a tutelare e valorizzare la produzione e i territori viticoli, nei quali sono presenti vigneti, attrattive naturalistiche, storico-culturali, paesaggistiche e folcloristiche, nonche' cantine aperte al pubblico, enoteche regionali, botteghe del vino o cantine comunali, musei etnografico-enologici, aziende agrituristiche, osterie, ristoranti e centri di informazione. Le strade del vino costituiscono uno strumento di promozione ai fini della fruizione dei territori viticoli e della degustazione e del consumo delle produzioni realizzate nei territori stessi.
3. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino, sono riconducibili alle attivita' agrituristiche purche' compatibili con la legislazione vigente.

Art. 3.
(Il regolamento delle strade del vino)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentite le Amministrazioni provinciali interessate, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge approva il regolamento delle strade del vino.
2. Il regolamento delle strade del vino di cui al comma 1:
a) individua, sulla base di una proposta elaborata dall'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte ( IRES ), aree vitivinicole omogenee nell'ambito dei territori viticoli, in ciascuna delle quali e' possibile la costituzione e la realizzazione di una sola strada del vino;
b) stabilisce standard minimi di qualita' delle strade del vino;
c) definisce un'immagine e il relativo logo delle strade del vino in grado di caratterizzare adeguatamente le strade del vino del Piemonte, nel rispetto dei criteri di armonizzazione individuati dall'Unione europea o concordati con altre Regioni interessate alle strade del vino;
d) individua i soggetti che possono partecipare alla costituzione dei Comitati promotori delle strade del vino di cui all' articolo 4;
e) indica i contenuti generali del disciplinare-tipo delle strade del vino;
f) indica le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale delle strade del vino;
g) stabilisce i tempi di presentazione e le procedure di approvazione dei disciplinari delle strade del vino predisposti dai Comitati promotori delle strade;
h) stabilisce le modalita' di erogazione di contributi per la costituzione, realizzazione e gestione delle strade del vino;
i) individua gli strumenti di controllo e il relativo sistema sanzionatorio;
l) stabilisce ogni altra indicazione utile in materia.
3. Il regolamento puo' essere modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.

Art. 4.
(I Comitati delle strade del vino)

1. I Comitati promotori delle strade del vino predispongono, per le aree omogenee individuate, la proposta di disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in coerenza con i contenuti generali del disciplinare-tipo delle strade del vino, di cui all'articolo 3, comma 2, e la trasmettono alla Regione. Ad ogni disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione della strada del vino da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore e uno specifico simbolo identificativo, in conformita' a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera c).
2. La Giunta regionale approva la proposta di disciplinare delle strade del vino entro novanta giorni dalla ricezione del disciplinare della strada del vino, sentite la Commissione consiliare competente e le Amministrazioni provinciali interessate.
3. Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del disciplinare della strada del vino, il Comitato promotore viene contestualmente riconosciuto come Comitato di attuazione, il quale di norma ha sede presso una enoteca regionale.
4. I compiti del Comitato di attuazione sono i seguenti:
a) procedere alla realizzazione della strada del vino ed alla sua gestione in conformita' con quanto disposto dal relativo disciplinare mediante la predisposizione del Programma di azioni della strada del vino di cui all'articolo 5;
b) vigilare sulla coerente attuazione del Programma da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della strada del vino;
c) curare i rapporti con gli Enti locali e con altri Enti ed Associazioni pubbliche e private.

Art. 5.
(I Programmi di azione delle strade del vino)

1. Entro due mesi dalla sua costituzione il Comitato di attuazione approva il Programma di azione triennale della strada del vino. Il Programma e' successivamente adottato dalle Amministrazioni provinciali e trasmesso alla Regione.
2. Il Programma di azione comprende i seguenti elementi:
a) l'analisi della situazione attuale e delle prospettive dell'area della strada del vino;
b) gli obiettivi;
c) l'individuazione degli interventi e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c) possono riguardare:
a) la progettazione, la messa in loco e la manutenzione di specifica segnaletica riferita alla strada del vino riconosciuta;
b) la formazione e la qualificazione professionale dei soggetti aderenti alla strada del vino;
c) l'adeguamento delle aziende e dei punti di informazione locale agli standard minimi previsti dal regolamento di cui all' articolo 3;
d) la realizzazione di campagne di informazione e promozione della strada del vino, comprese le guide ed il materiale illustrativo, divulgativo e comunicazionale.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva il Programma di azione della strada del vino.
5. Il finanziamento del Programma di azione della strada del vino puo' basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli Enti locali nonche' sulla partecipazione finanziaria dei privati. Alle spese di segreteria del Comitato di attuazione provvede la Amministrazione provinciale competente per territorio.

Art. 6.
(I Programmi operativi annuali delle strade del vino)

1. I Programmi di azione delle strade del vino si attuano attraverso programmi operativi annuali.
2. I Programmi operativi annuali comprendono gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e sono presentati dai Comitati di attuazione alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 30 ottobre di ogni anno.
3. Le Amministrazioni provinciali effettuano la verifica formale e l'istruttoria tecnica dei progetti di intervento.
4. Le Amministrazioni provinciali trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Regione il Programma operativo annuale per l'anno successivo contenente l'elenco dei progetti ammissibili a cofinanziamento.
5. Il cofinanziamento regionale non potra' superare il 50 per cento della spesa ammissibile. Nel regolamento di cui all'articolo 3 saranno stabiliti i massimali di spesa a seconda delle diverse tipologie di intervento nonche' le misure di cofinanziamento regionale a seconda delle diverse tipologie di intervento e dei soggetti beneficiari.
6. La Giunta regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie autorizzate dalla presente legge o dalla legge di bilancio, procede con propria deliberazione all'assegnazione dei fondi alle Amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ogni anno.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni provinciali presentano una relazione e una rendicontazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
8. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 30 aprile uno stato di attuazione predisposto dall'Osservatorio per l'Agroindustria di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese).

Art. 7.
(Realizzazione della segnaletica delle strade del vino)

1. Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni competenti provvedono all'allestimento del sistema di segnaletica progettato dai Comitati di attuazione della strada del vino ed alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Le Amministrazioni provinciali provvedono inoltre a stipulare accordi con l'Ente nazionale per le strade ( ANAS ), l'Ente ferrovie dello Stato, le societa' autostradali e aeroportuali per la sistemazione e la manutenzione della segnaletica.

Art. 8.
(Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 37)

1. L'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2.
1. La Regione riconosce, promuove e incentiva le enoteche regionali che presentino i seguenti requisiti:
a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di Enti pubblici o di diritto pubblico;
b) presentino vini piemontesi a denominazione d'origine controllata, a denominazione d'origine controllata e garantita e a indicazione geografica, in idonea sede, aperta al pubblico, che possieda requisiti storici, artistici e architettonici;
c) sviluppino un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina, di promozione del paesaggio agrario, delle tradizioni storico-colturali, delle attrattive naturalistiche e ambientali, del patrimonio artistico;
d) svolgano un'azione tendente a valorizzare i vini del Piemonte e a promuoverne le conoscenze e il consumo, nonche' il ruolo di centro di accoglienza, informazione e promozione della tradizionale enogastronomia piemontese legata ai prodotti agroalimentari di pregio;
e) ciascuna enoteca regionale, per la selezione dei vini, si avvale di una commissione tecnica, che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.
2. Le enoteche regionali svolgono altresi' le seguenti funzioni:
a) partecipano alle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica di cui all'articolo 9 e seguenti della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);
b) costituiscono a tutti gli effetti, mediante apposita convenzione con le Agenzie di accoglienza e di promozione turistica, Uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 75/1996.
3. Le enoteche regionali possono svolgere attivita' di ristorazione, di somministrazione di bevande e di commercializzazione di prodotti tipici nel rispetto delle normative vigenti".
2. All'articolo 3 della legge regionale 37/1980 e' aggiunto il seguente comma:
"2. Le botteghe del vino o cantine comunali possono gestire, mediante apposita convenzione con le Agenzie di accoglienza e di promozione turistica, Uffici di informazione e accoglienza turistica, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 75/1996".
3. L'articolo 5 della legge regionale 37/1980 e' abrogato.

Art. 9.
(Altre disposizioni a favore delle enoteche e delle botteghe del vino)

1. La Regione, d'intesa con le Amministrazioni provinciali ed altri Enti locali interessati e con le enoteche regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 37/1980, puo' promuovere la realizzazione di una vetrina promozionale e informativa delle enoteche regionali.
2. La vetrina di cui al comma 1 potra' costituire, mediante apposita convenzione con l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica competente per territorio, un Ufficio di Informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 75/1996.
3. La Regione potra' partecipare al cofinanziamento delle spese di restauro e manutenzione straordinaria della sede nella misura massima del 50 per cento e per un importo di spesa ammessa non superiore a lire 500 milioni nonche' al cofinanziamento di contributi nelle spese di gestione nella misura massima del 50 per cento nel primo anno, del 33 per cento nel secondo anno e del 25 per cento negli anni successivi fino ad un importo di spesa ammessa pari a 200 milioni.
4. La Regione puo' partecipare al cofinanziamento dell'apprestamento di una rete telematica fra le enoteche regionali, le Botteghe del vino e la vetrina promozionale di cui ai commi 1, 2 e 3 nonche' dei costi di gestione e di aggiornamento delle pagine telematiche.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge puo' basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli Enti locali nonche' su contributi dei privati.
2. Le spese a carico della Regione sono stimate in lire 200 milioni per l'anno 1997, in lire 1 miliardo 950 milioni per l'anno 1998 e in lire 1 miliardo 850 milioni per l'anno 1999.
3. Per gli oneri di carattere generale, comprendenti anche le spese per studi e ricerche per l'individuazione delle aree, le spese del sistema informativo e dei collegamenti telematici, le spese di cofinanziamento per la partecipazione a progetti comunitari nonche' le spese per la vetrina promozionale, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1997, di lire 700 milioni per l'esercizio 1998 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e' istituito un capitolo con denominazione "Oneri di carattere generale per l'attuazione delle strade del vino e la valorizzazione dei territori viticoli del Piemonte".
4. Per le attivita' svolte in attuazione degli articoli 5 e 6 e' autorizzato un contributo alle Amministrazioni provinciali pari complessivamente a lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1997 al 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e' istituito un capitolo con denominazione "Contributi alle Amministrazioni provinciali per le attivita' previste agli articoli 5 e 6 in attuazione delle strade del vino".
5. Per il cofinanziamento dei programmi operativi annuali di cui all'articolo 6 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e' istituito un capitolo con denominazione "Contributi alle Amministrazioni provinciali per il cofinanziamento di programmi operativi annuali delle strade del vino".
6. All'onere complessivo di lire 200 milioni per l'esercizio 1997 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 21937. Per gli esercizi 1998 e 1999 si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 11.
(Disposizioni finali)

1. In caso di accertata inadempienza delle Amministrazioni provinciali, la Regione esercitera' il potere sostitutivo.
2. Le politiche e gli interventi di cui agli articoli precedenti sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e nazionali, nonche' dei principi di sussidiarieta' e addizionalita' delle risorse finanziarie.
3. La Regione puo' inoltre cofinanziare, sia sotto forma di partecipazione diretta che mediante contributo ad altri Enti e forme associate, la partecipazione a progetti da presentarsi su programmi e iniziative dell'Unione europea in materia di valorizzazione dei territori viticoli, di sperimentazione del commercio elettronico del vino, di promozione, armonizzazione e collegamenti delle strade europee del vino e di altri temi similari.