Disegno di legge regionale, n. 6291.
Valorizzazione dei territori viticoli del Piemonte e costituzione
delle strade del vino. Allegato Art. 2. Le Strade del Vino
Art. 3. Il Regolamento delle Strade del Vino
Art. 4. I Comitati delle Strade del Vino
Art. 5. I Programmi di Azione delle Strade del Vino
Art. 6. I Programmi operativi annuali delle Strade del Vino
Art. 7. Realizzazione della segnaletica delle Strade del Vino
Art. 8. Modifiche alla Legge Regionale 12 maggio 1980, n. 37
Art. 9. Altre disposizioni a favore delle Enoteche e delle Botteghe
del vino
Art. 10. Disposizioni finanziarie
Art. 11. Disposizioni finali. 1. La Regione Piemonte con la presente legge mira a promuovere,
nell'ambito delle politiche di sviluppo agricolo e rurale, la
conoscenza e la qualificazione dei territori viticoli del Piemonte
ai fini di: 1. La Regione promuove e disciplina, in armonia con la normativa
vigente in materia, la costituzione e la realizzazione di strade del
vino. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e
sentite le Amministrazioni provinciali interessate, entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge approva il
regolamento delle strade del vino. 1. I Comitati promotori delle strade del vino predispongono, per le
aree omogenee individuate, la proposta di disciplinare per la
costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino,
in coerenza con i contenuti generali del disciplinare-tipo delle
strade del vino, di cui all'articolo 3, comma 2, e la trasmettono
alla Regione. Ad ogni disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di
impegno alla realizzazione della strada del vino da parte dei legali
rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore e uno
specifico simbolo identificativo, in conformita' a quanto previsto
all'articolo 3, comma 2, lettera c). 1. Entro due mesi dalla sua costituzione il Comitato di attuazione
approva il Programma di azione triennale della strada del vino. Il
Programma e' successivamente adottato dalle Amministrazioni
provinciali e trasmesso alla Regione. 1. I Programmi di azione delle strade del vino si attuano
attraverso programmi operativi annuali. 1. Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni competenti provvedono
all'allestimento del sistema di segnaletica progettato dai Comitati
di attuazione della strada del vino ed alla realizzazione degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 1. L'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 e'
sostituito dal seguente: 1. La Regione, d'intesa con le Amministrazioni provinciali ed altri
Enti locali interessati e con le enoteche regionali di cui
all'articolo 2 della legge regionale 37/1980, puo' promuovere la
realizzazione di una vetrina promozionale e informativa delle
enoteche regionali. 1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge
puo' basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria,
nazionale, regionale e degli Enti locali nonche' su contributi dei
privati. 1. In caso di accertata inadempienza delle Amministrazioni
provinciali, la Regione esercitera' il potere sostitutivo.
Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
(Finalita')
a) valorizzare i vini a denominazione di origine controllata
( DOC ) e a denominazione di origine controllata e garantita
( DOCG ) ed altri prodotti vitivinicoli, nonche' prodotti tipici
della tradizione alimentare ed enogastronomica locale;
b) contribuire a tutelare l'ambiente collinare, il paesaggio
agrario e le tradizioni rurali;
c) contribuire a sviluppare il turismo rurale, enogastronomico,
culturale e l'agriturismo.
2. La Regione attua le finalita' di cui al comma 1 attraverso la
costituzione delle strade del vino di cui all'articolo 2 e la
modifica e integrazione della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37
(Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i
musei etnografici-enologici, le strade del vino).
(Le strade del vino)
2. Le strade del vino sono percorsi, segnalati e pubblicizzati,
intesi a tutelare e valorizzare la produzione e i territori
viticoli, nei quali sono presenti vigneti, attrattive
naturalistiche, storico-culturali, paesaggistiche e folcloristiche,
nonche' cantine aperte al pubblico, enoteche regionali, botteghe del
vino o cantine comunali, musei etnografico-enologici, aziende
agrituristiche, osterie, ristoranti e centri di informazione. Le
strade del vino costituiscono uno strumento di promozione ai fini
della fruizione dei territori viticoli e della degustazione e del
consumo delle produzioni realizzate nei territori stessi.
3. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la
degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita'
ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole
nell'ambito delle strade del vino, sono riconducibili alle attivita'
agrituristiche purche' compatibili con la legislazione vigente.
(Il regolamento delle strade del vino)
2. Il regolamento delle strade del vino di cui al comma 1:
a) individua, sulla base di una proposta elaborata dall'Istituto di
Ricerche Economico-Sociali del Piemonte ( IRES ), aree vitivinicole
omogenee nell'ambito dei territori viticoli, in ciascuna delle quali
e' possibile la costituzione e la realizzazione di una sola strada
del vino;
b) stabilisce standard minimi di qualita' delle strade del vino;
c) definisce un'immagine e il relativo logo delle strade del vino
in grado di caratterizzare adeguatamente le strade del vino del
Piemonte, nel rispetto dei criteri di armonizzazione individuati
dall'Unione europea o concordati con altre Regioni interessate alle
strade del vino;
d) individua i soggetti che possono partecipare alla costituzione
dei Comitati promotori delle strade del vino di cui all' articolo 4;
e) indica i contenuti generali del disciplinare-tipo delle strade
del vino;
f) indica le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale
delle strade del vino;
g) stabilisce i tempi di presentazione e le procedure di
approvazione dei disciplinari delle strade del vino predisposti dai
Comitati promotori delle strade;
h) stabilisce le modalita' di erogazione di contributi per la
costituzione, realizzazione e gestione delle strade del vino;
i) individua gli strumenti di controllo e il relativo sistema
sanzionatorio;
l) stabilisce ogni altra indicazione utile in materia.
3. Il regolamento puo' essere modificato con le medesime procedure
di cui al comma 1.
(I Comitati delle strade del vino)
2. La Giunta regionale approva la proposta di disciplinare delle
strade del vino entro novanta giorni dalla ricezione del
disciplinare della strada del vino, sentite la Commissione
consiliare competente e le Amministrazioni provinciali interessate.
3. Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del
disciplinare della strada del vino, il Comitato promotore viene
contestualmente riconosciuto come Comitato di attuazione, il quale
di norma ha sede presso una enoteca regionale.
4. I compiti del Comitato di attuazione sono i seguenti:
a) procedere alla realizzazione della strada del vino ed alla sua
gestione in conformita' con quanto disposto dal relativo
disciplinare mediante la predisposizione del Programma di azioni
della strada del vino di cui all'articolo 5;
b) vigilare sulla coerente attuazione del Programma da parte di
tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento
della strada del vino;
c) curare i rapporti con gli Enti locali e con altri Enti ed
Associazioni pubbliche e private.
(I Programmi di azione delle strade del vino)
2. Il Programma di azione comprende i seguenti elementi:
a) l'analisi della situazione attuale e delle prospettive dell'area
della strada del vino;
b) gli obiettivi;
c) l'individuazione degli interventi e la quantificazione delle
risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c) possono riguardare:
a) la progettazione, la messa in loco e la manutenzione di
specifica segnaletica riferita alla strada del vino riconosciuta;
b) la formazione e la qualificazione professionale dei soggetti
aderenti alla strada del vino;
c) l'adeguamento delle aziende e dei punti di informazione locale
agli standard minimi previsti dal regolamento di cui all' articolo
3;
d) la realizzazione di campagne di informazione e promozione della
strada del vino, comprese le guide ed il materiale illustrativo,
divulgativo e comunicazionale.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva il
Programma di azione della strada del vino.
5. Il finanziamento del Programma di azione della strada del vino
puo' basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria,
nazionale, regionale e degli Enti locali nonche' sulla
partecipazione finanziaria dei privati. Alle spese di segreteria del
Comitato di attuazione provvede la Amministrazione provinciale
competente per territorio.
(I Programmi operativi annuali delle strade del vino)
2. I Programmi operativi annuali comprendono gli interventi di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c) e sono presentati dai Comitati
di attuazione alle Amministrazioni provinciali competenti per
territorio entro il 30 ottobre di ogni anno.
3. Le Amministrazioni provinciali effettuano la verifica formale e
l'istruttoria tecnica dei progetti di intervento.
4. Le Amministrazioni provinciali trasmettono entro il 31 dicembre
di ogni anno alla Regione il Programma operativo annuale per l'anno
successivo contenente l'elenco dei progetti ammissibili a
cofinanziamento.
5. Il cofinanziamento regionale non potra' superare il 50 per cento
della spesa ammissibile. Nel regolamento di cui all'articolo 3
saranno stabiliti i massimali di spesa a seconda delle diverse
tipologie di intervento nonche' le misure di cofinanziamento
regionale a seconda delle diverse tipologie di intervento e dei
soggetti beneficiari.
6. La Giunta regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie
autorizzate dalla presente legge o dalla legge di bilancio, procede
con propria deliberazione all'assegnazione dei fondi alle
Amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ogni anno.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni provinciali
presentano una relazione e una rendicontazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
8. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 30
aprile uno stato di attuazione predisposto dall'Osservatorio per
l'Agroindustria di cui all'articolo 12 della legge regionale 22
dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del
sistema agroindustriale piemontese).
(Realizzazione della segnaletica delle strade del vino)
2. Le Amministrazioni provinciali provvedono inoltre a stipulare
accordi con l'Ente nazionale per le strade ( ANAS ), l'Ente ferrovie
dello Stato, le societa' autostradali e aeroportuali per la
sistemazione e la manutenzione della segnaletica.
(Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 37)
"Art. 2.
1. La Regione riconosce, promuove e incentiva le enoteche regionali
che presentino i seguenti requisiti:
a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di
Enti pubblici o di diritto pubblico;
b) presentino vini piemontesi a denominazione d'origine
controllata, a denominazione d'origine controllata e garantita e a
indicazione geografica, in idonea sede, aperta al pubblico, che
possieda requisiti storici, artistici e architettonici;
c) sviluppino un'azione di conservazione e documentazione della
cultura contadina, di promozione del paesaggio agrario, delle
tradizioni storico-colturali, delle attrattive naturalistiche e
ambientali, del patrimonio artistico;
d) svolgano un'azione tendente a valorizzare i vini del Piemonte e
a promuoverne le conoscenze e il consumo, nonche' il ruolo di centro
di accoglienza, informazione e promozione della tradizionale
enogastronomia piemontese legata ai prodotti agroalimentari di
pregio;
e) ciascuna enoteca regionale, per la selezione dei vini, si avvale
di una commissione tecnica, che opera secondo la metodologia
stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.
2. Le enoteche regionali svolgono altresi' le seguenti funzioni:
a) partecipano alle Agenzie di accoglienza e di promozione
turistica di cui all'articolo 9 e seguenti della legge regionale 22
ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte);
b) costituiscono a tutti gli effetti, mediante apposita convenzione
con le Agenzie di accoglienza e di promozione turistica, Uffici di
informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 13 della
legge regionale 75/1996.
3. Le enoteche regionali possono svolgere attivita' di
ristorazione, di somministrazione di bevande e di
commercializzazione di prodotti tipici nel rispetto delle normative
vigenti".
2. All'articolo 3 della legge regionale 37/1980 e' aggiunto il
seguente comma:
"2. Le botteghe del vino o cantine comunali possono gestire,
mediante apposita convenzione con le Agenzie di accoglienza e di
promozione turistica, Uffici di informazione e accoglienza
turistica, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 75/1996".
3. L'articolo 5 della legge regionale 37/1980 e' abrogato.
(Altre disposizioni a favore delle enoteche e delle
botteghe del vino)
2. La vetrina di cui al comma 1 potra' costituire, mediante
apposita convenzione con l'Agenzia di accoglienza e di promozione
turistica competente per territorio, un Ufficio di Informazione e
accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 13 della legge
regionale 75/1996.
3. La Regione potra' partecipare al cofinanziamento delle spese di
restauro e manutenzione straordinaria della sede nella misura
massima del 50 per cento e per un importo di spesa ammessa non
superiore a lire 500 milioni nonche' al cofinanziamento di
contributi nelle spese di gestione nella misura massima del 50 per
cento nel primo anno, del 33 per cento nel secondo anno e del 25 per
cento negli anni successivi fino ad un importo di spesa ammessa pari
a 200 milioni.
4. La Regione puo' partecipare al cofinanziamento
dell'apprestamento di una rete telematica fra le enoteche regionali,
le Botteghe del vino e la vetrina promozionale di cui ai commi 1, 2
e 3 nonche' dei costi di gestione e di aggiornamento delle pagine
telematiche.
(Disposizioni finanziarie)
2. Le spese a carico della Regione sono stimate in lire 200 milioni
per l'anno 1997, in lire 1 miliardo 950 milioni per l'anno 1998 e in
lire 1 miliardo 850 milioni per l'anno 1999.
3. Per gli oneri di carattere generale, comprendenti anche le spese
per studi e ricerche per l'individuazione delle aree, le spese del
sistema informativo e dei collegamenti telematici, le spese di
cofinanziamento per la partecipazione a progetti comunitari nonche'
le spese per la vetrina promozionale, e' autorizzata la spesa di lire
200 milioni per l'esercizio 1997, di lire 700 milioni per
l'esercizio 1998 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1999. Nello
stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e' istituito un
capitolo con denominazione "Oneri di carattere generale per
l'attuazione delle strade del vino e la valorizzazione dei territori
viticoli del Piemonte".
4. Per le attivita' svolte in attuazione degli articoli 5 e 6 e'
autorizzato un contributo alle Amministrazioni provinciali pari
complessivamente a lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal
1997 al 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
1997 e' istituito un capitolo con denominazione "Contributi alle
Amministrazioni provinciali per le attivita' previste agli articoli
5 e 6 in attuazione delle strade del vino".
5. Per il cofinanziamento dei programmi operativi annuali di cui
all'articolo 6 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 150 milioni
per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio 1997 e' istituito un capitolo con
denominazione "Contributi alle Amministrazioni provinciali per il
cofinanziamento di programmi operativi annuali delle strade del
vino".
6. All'onere complessivo di lire 200 milioni per l'esercizio 1997
si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n.
21937. Per gli esercizi 1998 e 1999 si provvedera' in sede di
predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
(Disposizioni finali)
2. Le politiche e gli interventi di cui agli articoli precedenti
sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli
indirizzi comunitari e nazionali, nonche' dei principi di
sussidiarieta' e addizionalita' delle risorse finanziarie.
3. La Regione puo' inoltre cofinanziare, sia sotto forma di
partecipazione diretta che mediante contributo ad altri Enti e forme
associate, la partecipazione a progetti da presentarsi su programmi
e iniziative dell'Unione europea in materia di valorizzazione dei
territori viticoli, di sperimentazione del commercio elettronico del
vino, di promozione, armonizzazione e collegamenti delle strade
europee del vino e di altri temi similari.