Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6290.

Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte.

Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Allegato

Art. 2. Definizioni Art. 3. Commissione apistica regionale Titolo II. Attivita' apastica Art. 4. Riconoscimento dell'attivita' apistica Art. 5. Formazione professionale ed assistenza tecnica Titolo III. Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della apicoltura Art. 6 Incentivi a favore dell'apicoltura Art. 7. Concessione contributi Art. 8. Forestazione produttiva Art. 9. Servizio impollinazione Art. 10. Risorse nettarifere Titolo IV. Norme di sicurezza e distanza degli apiari Art. 11. Norme di sicurezza Titolo V. Disciplina igienico-sanitaria Art. 12. Censimento del patrimonio apistico regionale Art. 13. Denuncia malattie Art. 14. Materiale infetto Art. 15. Cessione famiglie di api Art. 16. Tutela delle api da sostanze tossiche Art. 17. Competenze delle Unita' sanitarie locali (USL) Titolo VI. Disciplina del nomadismo Art. 18. Obiettivi Art. 19. Comunicazione dello spostamento degli alveari Art. 20. Adempimenti per il nomadismo esercitato fuori regione Art. 21. Adempimenti degli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni Art. 22. Regolamentazione del nomadismo Titolo VII. Allevamento e selezione delle api regine Art. 23. Obiettivi Art. 24. Albo regionale degli allevatori di api regine Art. 25. Zone di rispetto Titolo VIII. Vigilanza e sanzioni Art. 26. Vigilanza Art. 27. Sanzioni Titolo IX. Disposizioni finanziarie e finali Art. 28. Disposizioni finanziarie Art. 29. Disposizioni finali.

Titolo I. - Principi generali

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte si propone con la presente legge di:
a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;
d) assicurare all'agricoltura ed alla forestazione l'indispensabile attivita' pronuba;
e) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti della apicoltura piemontese.
2. L'apicoltura e' attivita' agricola e si colloca nella economia agricola e forestale regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali, in particolare di quelle frutticole.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) apicoltore: chiunque detiene alveari;
1) apicoltore produttore apistico: chiunque esercita attivita' apistica ai fini economici e commerciali;
2) apicoltore amatoriale: chiunque alleva api senza finalita' economiche e commerciali;
b) arnia: il contenitore per api;
c) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
d) apiario: un insieme unitario di alveari;
e) postazione: il sito di un apiario;
f) apiario di svernamento: la postazione dove abitualmente si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamenti nomadi:
g) apiario stanziale: l'apiario che non viene generalmente spostato nel corso dell'anno;
h) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o piu' volte nel corso dell'anno;
i) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
l) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati.

Art. 3.
(Commissione apistica regionale)

1. E' istituita presso l'Assessorato all'agricoltura la Commissione apistica regionale, composta da:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura che la presiede;
b) il responsabile del Settore regionale Produzione agricola, il quale funge da Presidente in caso di assenza dell'Assessore;
c) il responsabile del Servizio regionale Interventi per la zootecnia, che sostituisce il responsabile del Settore Produzione agricola in caso di assenza;
d) il responsabile del Settore regionale Assistenza veterinaria;
e) un rappresentante del Dipartimento di entomologia e zoologia applicate all'ambiente dell'Universita' degli Studi di Torino;
f) un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) da due rappresentanti per ognuna delle Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione:
h) da un tecnico apistico che opera nell'assistenza tecnica specifica per ognuna delle Associazioni dei produttori apistici che, su incarico della Regione, esercitano tale attivita'.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Settore Produzione agricola, di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale, designato dal relativo responsabile.
3. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per tutta la durata della legislatura e continua, comunque, la propria attivita' fino al rinnovo degli organi regionali.
4. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.
5. Le sostituzioni di membri della Commissione sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta della stessa Organizzazione, Associazione od Istituto che aveva designato il membro da sostituire.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno meta' dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione e' gratuita.
8. La Commissione apistica regionale svolge i seguenti compiti:
a) propone programmi, iniziative, regolamenti, indagini e studi per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto;
b) esprime parere consultivo sulle proposte di istruzioni per l'applicazione della legge di cui all'articolo 29;
c) esprime parere obbligatorio per la regolamentazione della distanza degli apiari e per gli spostamenti di quelli nomadi, nonche' per la soluzione delle controversie e dei contenziosi relativi al posizionamento degli alveari nella pratica del nomadismo;
d) esprime parere consultivo sui piani di profilassi di cui all'articolo 17, comma 1;
e) esprime parere obbligatorio per quanto concerne l'ammissione delle domande di iscrizione all'Albo degli allevatori di api regine di cui all'articolo 24, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione, sulla soluzione dei contenziosi e delle problematiche inerenti l'allevamento e la produzione di api regine;
f) esprime parere consultivo relativamente a tutte le materie e le problematiche inerenti le finalita' e l'applicazione della presente legge.

Titolo II. - Attivita' apistica

Art. 4.
(Riconoscimento dell'attivita' apistica)

1. L'apicoltura effettuata da apicoltori produttori apistici e' riconosciuta attivita' imprenditoriale agricola di tipo zootecnico.
2. I proventi derivanti dall'attivita' apistica sono considerati redditi agricoli ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli). A tale scopo ed ai fini della determinazione dell'ampiezza aziendale, viene attribuito all'allevamento di ciascun alveare un numero di giornate lavorative convenzionali pari a quelle adottate per l'applicazione della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44. Le giornate lavorative vengono raddoppiate nel caso in cui l'apicoltore produttore apistico si dedica alla produzione di api regine e di pappa reale, o pratica il servizio impollinazione.

Art. 5.
(Formazione professionale ed assistenza tecnica)

1. L'apicoltura e' riconosciuta materia di formazione professionale, di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura.

Titolo III. - Interventi per lo sviluppo ed il sostegno dell'apicoltura

Art. 6.
(Incentivi a favore dell'apicoltura)

1. Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attivita' ed iniziative:
a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo degli apiari e delle strutture aziendali di produzione;
b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti degli alveari;
c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica finalizzati alla formazione di ceppi adatti alle condizioni climatiche e nettarifere del Piemonte e con ottimale resistenza alle patologie ed alle parassitosi;
d) adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;
e) sostituzione delle regine presenti negli allevamenti all'interno delle zone di rispetto, di cui all'articolo 25, con api regine di razza ligustica;
f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori;
g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
h) promozione, divulgazione e valorizzazione della apicoltura e dei suoi prodotti;
i) programmi di ricerca;
l) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento quali-quantitativo dell'apicoltura e dei suoi prodotti.
2. I contributi sono concessi nella misura:
a) fino al 40 per cento nelle zone di montagna e 30 per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e d);
b) fino al 30 per cento nelle zone di montagna e 20 per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere b), c), e) ed l);
c) fino all'80 per cento per la realizzazione dell'attivita' di cui al comma 1, lettera f);
d) fino al 90 per cento per la realizzazione della attivita' di cui al comma 1, lettera g);
e) fino al 60 per cento per le attivita' di cui al comma 1, lettere h) ed i).

Art. 7.
(Concessione dei contributi)

1. Gli apicoltori produttori apistici, singoli od associati, possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed l).
2. Gli apicoltori amatoriali possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Possono, altresi', beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), ed l) purche', entro un anno dal godimento degli stessi, acquisiscono tutti i requisiti dell'apicoltore produttore apistico e si impegnino a proseguire tale attivita' per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le stesse modalita' previste dalla legge regionale 44/1986.
3. Le Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) ed i).
4. Gli Enti e gli Istituti di ricerca, che si avvalgono della collaborazione delle Associazioni dei produttori apistici riconosciute dalla Regione, possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo, 6 comma 1, lettera h).

Art. 8.
(Forestazione produttiva)

1. La Regione provvede a promuovere l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.

Art. 9.
(Servizio impollinazione)

1. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere tutte le iniziative atte a diffonderla.

Art. 10.
(Risorse nettarifere)

1. Il nettare, la melata, il polline, ed il propoli sono risorse naturali che sono da raccogliere per il bene pubblico.
2. L'Assessorato regionale all'agricoltura, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, in collaborazione con le Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute, con i Servizi veterinari delle Unita' sanitarie locali ( USL ), con gli Enti locali, con le Amministrazioni dei parchi, a redigere mappe mellifere e mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.
3. Le mappe sono messe a disposizione delle Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute e degli Enti pubblici con specifiche competenze in materia.

Titolo IV. - Norme di sicurezza e distanza degli apiari

Art. 11.
(Norme di sicurezza)

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di cinque metri da strade di pubblico transito e a non meno di un metro dai confini di proprieta' pubbliche o private. L'apicoltore non e' tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuita', muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
2. Il rispetto delle distanze si applica:
a) a partire dall'entrata in vigore della legge per gli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari nomadi;
b) entro un anno dall'entrata in vigore della legge per gli apiari stanziali.

Titolo V. - Disciplina igienico-sanitaria dell'apicoltura

Art. 12.
(Censimento del patrimonio apistico regionale)

1. Tutti gli apicoltori devono, dall'1 novembre al 31 dicembre di ogni anno, denunciare al Settore decentrato dell'agricoltura in cui si trova l'apiario il numero degli alveari allevati. La denuncia deve specificare l'ubicazione dell'apiario e se lo stesso viene condotto in forma stanziale o nomade e per fini economici o amatoriali.
2. La mancata denuncia comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), l'esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Settori decentrati dell'agricoltura inviano l'elenco degli apicoltori ed il numero dei relativi alveari allevati ai Servizi veterinari delle USL , agli Assessorati regionali all'agricoltura ed alla sanita', i quali provvederanno ad eseguire le elaborazioni che riterranno opportune ed a mettere i relativi dati a disposizione di Enti, Organizzazioni ed Associazioni interessate.
4. Tutti gli apiari esistenti sul territorio regionale, nomadi o stanziali, devono essere identificabili tramite l'apposizione di una cartello riportante il numero di codice rilasciato, entro trenta giorni della denuncia dell'apicoltore, dal Settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 13.
(Denuncia malattie)

1. Chiunque possiede o detiene alveari, deve comunicare al Servizio veterinario della USL competente per territorio, ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.

Art. 14.
(Materiale infetto)

1. E' proibito:
a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;
b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza.
2. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dalle autorita' sanitarie, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.

Art. 15.
(Cessione di famiglie di api)

1. La cessione a qualsiasi titolo di famiglie di api e di nuclei e' consentita a condizione che il materiale sia scortato da apposito certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal Servizio veterinario dell' USL competente nel luogo di origine, che ne attesti la sanita' e la provenienza da allevamenti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria con riferimento a qualsiasi malattia diffusiva.
2. Il certificato del Servizio veterinario puo' essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta dal venditore, nella quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilita' civile e penale, che gli alveari, o le api vive, sono indenni da malattie diffusive e che provengono da allevamenti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria.

Art. 16.
(Tutela delle api da sostanze tossiche)

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare piu' le api.
2. I trattamenti specifici contro le micosi di colture erbacee, nonche' contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessita' accertati dalla struttura regionale competente.

Art. 17.
(Competenze delle USL)

1. I Servizi veterinari delle USL organizzano ed attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, attuano i piani di profilassi predisposti dall'Assessorato alla sanita', sentita la Commissione apistica regionale; rilasciano gratuitamente, ai fini di legge, la necessaria certificazione sanitaria attestante la sanita' degli alveari e la loro provenienza da zone non infette.
2. Per gli adempimenti di loro competenza le USL si avvalgono della collaborazione degli specifici Istituti universitari, delle Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute e dei rispettivi tecnici apistici inseriti nell'assistenza tecnica finanziata comunque dalla Regione.

Titolo VI. - Disciplina del nomadismo

Art. 18.
(Obiettivi)

1. La Regione Piemonte si propone di promuovere e disciplinare la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:
a) il nomadismo e' pratica essenziale per l'attivita' apistica produttiva;
b) gli apiari a conduzione produttiva e commerciale hanno priorita' su quelli a conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che impostano abitualmente l'attivita' produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate;
e) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;
f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.

Art. 19.
(Comunicazione dello spostamento degli alveari)

1. L'apicoltore che esercita il nomadismo, anche se proveniente da altra Regione, puo' posizionare gli alveari in qualsiasi localita' del territorio regionale. Entro dieci giorni dall'avvenuto spostamento, e' tenuto a darne comunicazione all' USL competente per territorio, indicando:
a) il luogo ove e' avvenuto il posizionamento dell'apiario;
b) gli estremi del certificato rilasciato dal Servizio veterinario di provenienza, oppure, in alternativa, l'autocertificazione dello stato sanitario delle api riferito alle malattie contemplate dal regolamento di polizia veterinaria.
2. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari sono presentate all'Assessorato all'agricoltura, il quale, sentita la Commissione apistica regionale, decide in merito.

Art. 20.
(Adempimenti per il nomadismo esercitato fuori Regione)

1. Gli apicoltori residenti in Piemonte che esercitano il nomadismo in altre Regioni hanno l'obbligo, al rientro nel territorio piemontese, di presentare al Servizio veterinario competente per territorio il certificato sanitario rilasciato dalla USL della localita' in cui sono stati posizionati gli apiari nomadi.

Art. 21.
(Adempimenti degli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni)

1. Gli apicoltori provenienti da altre Regioni che esercitano il nomadismo in Piemonte devono rendere identificabili i loro apiari mediante un cartello riportante il numero di codice, rilasciato da uno dei Settori decentrati dell'agricoltura.
2. Gli stessi nomadisti sono tenuti, altresi', a:
a) esporre in apiario il cartello identificativo;
b) comunicare, al momento dell'arrivo, al Servizio veterinario dell' USL competente per territorio l'ubicazione della postazione e la consistenza dell'apiario, allegando il certificato sanitario della USL di provenienza;
c) rispettare tutte le normative vigenti sul territorio regionale.

Art. 22.
(Regolamentazione del nomadismo)

1. La Regione, dopo aver acquisito i dati sull'effettiva consistenza del patrimonio apistico, stanziale e nomade, presente sul territorio regionale, nonche' la mappatura delle risorse mellifere agro-forestali, provvede, sentita la Commissione apistica regionale, a definire la distanza degli apiari e gli spostamenti di quelli nomadi.

Titolo VII. - Allevamento e selezione delle api regine

Art. 23.
(Obiettivi)

1. E' riconosciuta l'importanza della selezione di api regine di razza ligustica, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere del Piemonte.
2. Si istituiscono, allo scopo:
a) l'Albo degli allevatori di api regine;
b) zone di rispetto sanitario e genetico.

Art. 24.
(Albo regionale degli allevatori di api regine)

1. Al fine di promuovere e favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api regine, nonche' di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori, e' istituito l'Albo regionale degli allevatori di api regine.
2. Possono iscriversi all'Albo gli allevatori di api regine che, al momento della presentazione della relativa domanda, possiedono e si impegnano a mantenere i seguenti requisiti:
a) allevare, sul territorio regionale, esclusivamente api regine appartenenti alla pura razza "Ligustica";
b) comprovare la razza allevata a mezzo di adeguate analisi e del DNA ;
c) vendere annualmente almeno mille regine;
d) gestire almeno trecento nuclei di fecondazione;
e) partecipare ai programmi di miglioramento genetico e produttivo comunque approvati e promossi dalla Regione;
f) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari ed opportuni dagli Assessorati regionali all'agricoltura ed alla sanita' e dai Servizi veterinari delle USL .
3. La permanenza all'Albo e' subordinata al mantenimento delle condizioni previste per l'iscrizione e possedute all'atto della stessa.
4. L'Assessorato all'agricoltura della Regione provvede a tenere e gestire l'Albo, ad istruire formalmente e tecnicamente le domande di iscrizione, a comunicare agli interessati tutti i provvedimenti che li riguardano, a sottoporre le domande di iscrizione e gli eventuali contenziosi alla Commissione apistica regionale.

Art. 25.
(Zone di rispetto)

1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attivita' di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito Albo, istituisce, sentita la Commissione apistica regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico.
2. E' vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.

Titolo VIII. - Vigilanza e sanzioni

Art. 26.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge e' demandata al Settore Assistenza veterinaria della Regione, ai Settori decentrati dell'agricoltura, ai Comuni ed ai Servizi veterinari delle USL .
2. E' fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti alla vigilanza, di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attivita' apistica e di presenziare alle stesse operazioni di vigilanza e di prelievo.

Art. 27.
(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione degli incentivi e dei benefici previsti dalla stessa, le seguenti sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro:
a) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 11, comma 1;
b) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 12, comma 1;
c) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 12, comma 4;
d) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazioni al disposto dell'articolo 13;
e) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 14;
f) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 15;
g) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 16;
h) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 19, comma 1;
i) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 20;
l) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 21;
m) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 25 comma 2.
2. L'autorita' competente a determinare con ordinanza-ingiunzione la somma dovuta per le violazioni accertate e' il Presidente della Giunta regionale.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si applicano le norme ed i principi contenuti al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Titolo IX. - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 28.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e' istituito un apposito capitolo di entrata nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1998 e successivi, che ha per titolo: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme e degli obblighi previsti dalla legge regionale" "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".
2. Per gli interventi di cui all'articolo 6 e' istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1998 e successivi, un apposito capitolo recante la denominazione: "Contributi finalizzati all'incentivazione dell'apicoltura piemontese".
3. Per le spese di cui all'articolo 10 e' istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1998 e successivi, un apposito capitolo recante la denominazione: "Spese per la redazione e l'aggiornamento di mappe mellifere e mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari".
4. Le entrate di cui all'articolo 27, comma 1, saranno ripartite, tra i due capitoli di spesa, con la legge di approvazione del bilancio di previsione degli esercizi 1998 e successivi.

Art. 29.
(Disposizioni finali)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 6 sono concessi dopo il parere dell'Unione europea sulla legge.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione apistica regionale, adotta con proprio atto deliberativo le istruzioni per l'applicazione della presente legge.