Disegno di legge regionale, n. 6290.
Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura
in Piemonte. Allegato Art. 2. Definizioni
Art. 3. Commissione apistica regionale
Titolo II. Attivita' apastica
Art. 4. Riconoscimento dell'attivita' apistica
Art. 5. Formazione professionale ed assistenza tecnica
Titolo III. Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della
apicoltura
Art. 6 Incentivi a favore dell'apicoltura
Art. 7. Concessione contributi
Art. 8. Forestazione produttiva
Art. 9. Servizio impollinazione
Art. 10. Risorse nettarifere
Titolo IV. Norme di sicurezza e distanza degli apiari
Art. 11. Norme di sicurezza
Titolo V. Disciplina igienico-sanitaria
Art. 12. Censimento del patrimonio apistico regionale
Art. 13. Denuncia malattie
Art. 14. Materiale infetto
Art. 15. Cessione famiglie di api
Art. 16. Tutela delle api da sostanze tossiche
Art. 17. Competenze delle Unita' sanitarie locali (USL)
Titolo VI. Disciplina del nomadismo
Art. 18. Obiettivi
Art. 19. Comunicazione dello spostamento degli alveari
Art. 20. Adempimenti per il nomadismo esercitato fuori regione
Art. 21. Adempimenti degli apicoltori nomadi provenienti da altre
Regioni
Art. 22. Regolamentazione del nomadismo
Titolo VII. Allevamento e selezione delle api regine
Art. 23. Obiettivi
Art. 24. Albo regionale degli allevatori di api regine
Art. 25. Zone di rispetto
Titolo VIII. Vigilanza e sanzioni
Art. 26. Vigilanza
Art. 27. Sanzioni
Titolo IX. Disposizioni finanziarie e finali
Art. 28. Disposizioni finanziarie
Art. 29. Disposizioni finali. Titolo I. - Principi generali 1. La Regione Piemonte si propone con la presente legge di: 1. Ai fini della presente legge si intende per: 1. E' istituita presso l'Assessorato all'agricoltura la Commissione
apistica regionale, composta da: Titolo II. - Attivita' apistica 1. L'apicoltura effettuata da apicoltori produttori apistici e'
riconosciuta attivita' imprenditoriale agricola di tipo zootecnico. 1. L'apicoltura e' riconosciuta materia di formazione professionale,
di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura. Titolo III. - Interventi per lo sviluppo ed il sostegno
dell'apicoltura 1. Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese,
possono essere concessi contributi in conto capitale per la
realizzazione delle seguenti attivita' ed iniziative: 1. Gli apicoltori produttori apistici, singoli od associati,
possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) ed l). 1. La Regione provvede a promuovere l'inserimento di specie
vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento,
negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo
delle colture officinali. 1. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle
api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e
forestale e si impegna ad assumere tutte le iniziative atte a
diffonderla. 1. Il nettare, la melata, il polline, ed il propoli sono risorse
naturali che sono da raccogliere per il bene pubblico. Titolo IV. - Norme di sicurezza e distanza degli apiari 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di cinque metri da
strade di pubblico transito e a non meno di un metro dai confini di
proprieta' pubbliche o private. L'apicoltore non e' tenuto a
rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati
esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza
soluzioni di continuita', muri, siepi od altri ripari idonei a non
consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere
un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli
accordi intervenuti fra le parti interessate. Titolo V. - Disciplina igienico-sanitaria dell'apicoltura 1. Tutti gli apicoltori devono, dall'1 novembre al 31 dicembre di
ogni anno, denunciare al Settore decentrato dell'agricoltura in cui
si trova l'apiario il numero degli alveari allevati. La denuncia
deve specificare l'ubicazione dell'apiario e se lo stesso viene
condotto in forma stanziale o nomade e per fini economici o
amatoriali. 1. Chiunque possiede o detiene alveari, deve comunicare al Servizio
veterinario della USL competente per territorio, ogni caso di
malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria. 1. E' proibito: 1. La cessione a qualsiasi titolo di famiglie di api e di nuclei e'
consentita a condizione che il materiale sia scortato da apposito
certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal
Servizio veterinario dell' USL competente nel luogo di origine, che
ne attesti la sanita' e la provenienza da allevamenti non sottoposti
a provvedimenti di polizia veterinaria con riferimento a qualsiasi
malattia diffusiva. 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono
vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi
tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e
spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei
petali alla caduta degli stessi, o qualora siano in fioritura le
vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di
queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia
atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente
essiccati in modo da non attirare piu' le api. 1. I Servizi veterinari delle USL organizzano ed attuano il
servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, attuano i
piani di profilassi predisposti dall'Assessorato alla sanita',
sentita la Commissione apistica regionale; rilasciano gratuitamente,
ai fini di legge, la necessaria certificazione sanitaria attestante
la sanita' degli alveari e la loro provenienza da zone non infette. Titolo VI. - Disciplina del nomadismo 1. La Regione Piemonte si propone di promuovere e disciplinare la
pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida: 1. L'apicoltore che esercita il nomadismo, anche se proveniente da
altra Regione, puo' posizionare gli alveari in qualsiasi localita'
del territorio regionale. Entro dieci giorni dall'avvenuto
spostamento, e' tenuto a darne comunicazione all' USL competente per
territorio, indicando: 1. Gli apicoltori residenti in Piemonte che esercitano il nomadismo
in altre Regioni hanno l'obbligo, al rientro nel territorio
piemontese, di presentare al Servizio veterinario competente per
territorio il certificato sanitario rilasciato dalla USL della
localita' in cui sono stati posizionati gli apiari nomadi. 1. Gli apicoltori provenienti da altre Regioni che esercitano il
nomadismo in Piemonte devono rendere identificabili i loro apiari
mediante un cartello riportante il numero di codice, rilasciato da
uno dei Settori decentrati dell'agricoltura. 1. La Regione, dopo aver acquisito i dati sull'effettiva
consistenza del patrimonio apistico, stanziale e nomade, presente
sul territorio regionale, nonche' la mappatura delle risorse
mellifere agro-forestali, provvede, sentita la Commissione apistica
regionale, a definire la distanza degli apiari e gli spostamenti di
quelli nomadi. Titolo VII. - Allevamento e selezione delle api regine 1. E' riconosciuta l'importanza della selezione di api regine di
razza ligustica, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di
ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con
formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e
nettarifere del Piemonte. 1. Al fine di promuovere e favorire la selezione e di sottoporre a
controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api regine,
nonche' di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori, e'
istituito l'Albo regionale degli allevatori di api regine. 1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attivita' di selezione
negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti
all'apposito Albo, istituisce, sentita la Commissione apistica
regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione,
all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere
sanitario e genetico. Titolo VIII. - Vigilanza e sanzioni 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi
contenuti nella presente legge e' demandata al Settore Assistenza
veterinaria della Regione, ai Settori decentrati dell'agricoltura,
ai Comuni ed ai Servizi veterinari delle USL . 1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle
amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a
competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e
degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che
l'esclusione degli incentivi e dei benefici previsti dalla stessa,
le seguenti sanzioni amministrative del pagamento di una somma di
denaro: Titolo IX. - Disposizioni finanziarie e finali 1. Per i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative e' istituito un apposito capitolo di entrata nello
stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1998 e
successivi, che ha per titolo: "Proventi connessi alle sanzioni
amministrative per le violazioni delle norme e degli obblighi
previsti dalla legge regionale" "Norme per la disciplina, la tutela
e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte". 1. Gli incentivi di cui all'articolo 6 sono concessi dopo il parere
dell'Unione europea sulla legge.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
(Finalita')
a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse
apistico;
d) assicurare all'agricoltura ed alla forestazione l'indispensabile
attivita' pronuba;
e) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti della apicoltura
piemontese.
2. L'apicoltura e' attivita' agricola e si colloca nella economia
agricola e forestale regionale contribuendo alla conservazione
dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, al miglioramento
qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali, in
particolare di quelle frutticole.
(Definizioni)
a) apicoltore: chiunque detiene alveari;
1) apicoltore produttore apistico: chiunque esercita attivita'
apistica ai fini economici e commerciali;
2) apicoltore amatoriale: chiunque alleva api senza finalita'
economiche e commerciali;
b) arnia: il contenitore per api;
c) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
d) apiario: un insieme unitario di alveari;
e) postazione: il sito di un apiario;
f) apiario di svernamento: la postazione dove abitualmente si
conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamenti nomadi:
g) apiario stanziale: l'apiario che non viene generalmente spostato
nel corso dell'anno;
h) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o piu' volte
nel corso dell'anno;
i) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico che prevede uno
o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
l) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e
loro derivati.
(Commissione apistica regionale)
a) l'Assessore regionale all'agricoltura che la presiede;
b) il responsabile del Settore regionale Produzione agricola, il
quale funge da Presidente in caso di assenza dell'Assessore;
c) il responsabile del Servizio regionale Interventi per la
zootecnia, che sostituisce il responsabile del Settore Produzione
agricola in caso di assenza;
d) il responsabile del Settore regionale Assistenza veterinaria;
e) un rappresentante del Dipartimento di entomologia e zoologia
applicate all'ambiente dell'Universita' degli Studi di Torino;
f) un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) da due rappresentanti per ognuna delle Associazioni dei
produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione:
h) da un tecnico apistico che opera nell'assistenza tecnica
specifica per ognuna delle Associazioni dei produttori apistici che,
su incarico della Regione, esercitano tale attivita'.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Settore Produzione agricola, di livello non inferiore alla settima
qualifica funzionale, designato dal relativo responsabile.
3. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale, dura in carica per tutta la durata della
legislatura e continua, comunque, la propria attivita' fino al
rinnovo degli organi regionali.
4. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a
partecipare operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del
giorno.
5. Le sostituzioni di membri della Commissione sono effettuate con
decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta della
stessa Organizzazione, Associazione od Istituto che aveva designato
il membro da sostituire.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di
almeno meta' dei componenti ed i pareri sono validi quando sono
adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione e' gratuita.
8. La Commissione apistica regionale svolge i seguenti compiti:
a) propone programmi, iniziative, regolamenti, indagini e studi per
lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto;
b) esprime parere consultivo sulle proposte di istruzioni per
l'applicazione della legge di cui all'articolo 29;
c) esprime parere obbligatorio per la regolamentazione della
distanza degli apiari e per gli spostamenti di quelli nomadi,
nonche' per la soluzione delle controversie e dei contenziosi
relativi al posizionamento degli alveari nella pratica del
nomadismo;
d) esprime parere consultivo sui piani di profilassi di cui
all'articolo 17, comma 1;
e) esprime parere obbligatorio per quanto concerne l'ammissione
delle domande di iscrizione all'Albo degli allevatori di api regine
di cui all'articolo 24, sulla sospensione o cancellazione
dell'iscrizione, sulla soluzione dei contenziosi e delle
problematiche inerenti l'allevamento e la produzione di api regine;
f) esprime parere consultivo relativamente a tutte le materie e le
problematiche inerenti le finalita' e l'applicazione della presente
legge.
(Riconoscimento dell'attivita' apistica)
2. I proventi derivanti dall'attivita' apistica sono considerati
redditi agricoli ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale
degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 12 maggio
1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori
agricoli). A tale scopo ed ai fini della determinazione
dell'ampiezza aziendale, viene attribuito all'allevamento di ciascun
alveare un numero di giornate lavorative convenzionali pari a quelle
adottate per l'applicazione della legge regionale 28 ottobre 1986,
n. 44. Le giornate lavorative vengono raddoppiate nel caso in cui
l'apicoltore produttore apistico si dedica alla produzione di api
regine e di pappa reale, o pratica il servizio impollinazione.
(Formazione professionale ed assistenza tecnica)
(Incentivi a favore dell'apicoltura)
a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo degli
apiari e delle strutture aziendali di produzione;
b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la
commercializzazione dei prodotti degli alveari;
c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica
finalizzati alla formazione di ceppi adatti alle condizioni
climatiche e nettarifere del Piemonte e con ottimale resistenza alle
patologie ed alle parassitosi;
d) adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di
lavorazione dei prodotti dell'alveare;
e) sostituzione delle regine presenti negli allevamenti all'interno
delle zone di rispetto, di cui all'articolo 25, con api regine di
razza ligustica;
f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori;
g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
h) promozione, divulgazione e valorizzazione della apicoltura e dei
suoi prodotti;
i) programmi di ricerca;
l) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento
quali-quantitativo dell'apicoltura e dei suoi prodotti.
2. I contributi sono concessi nella misura:
a) fino al 40 per cento nelle zone di montagna e 30 per cento nelle
zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettere a) e d);
b) fino al 30 per cento nelle zone di montagna e 20 per cento nelle
zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettere b), c), e) ed l);
c) fino all'80 per cento per la realizzazione dell'attivita' di cui
al comma 1, lettera f);
d) fino al 90 per cento per la realizzazione della attivita' di cui
al comma 1, lettera g);
e) fino al 60 per cento per le attivita' di cui al comma 1, lettere
h) ed i).
(Concessione dei contributi)
2. Gli apicoltori amatoriali possono beneficiare dei contributi
previsti per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e). Possono, altresi', beneficiare dei contributi
previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo
6, comma 1, lettere a), b), c), d), ed l) purche', entro un anno dal
godimento degli stessi, acquisiscono tutti i requisiti
dell'apicoltore produttore apistico e si impegnino a proseguire tale
attivita' per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme
percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le stesse
modalita' previste dalla legge regionale 44/1986.
3. Le Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute
dalla Regione possono beneficiare dei contributi previsti
all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) ed i).
4. Gli Enti e gli Istituti di ricerca, che si avvalgono della
collaborazione delle Associazioni dei produttori apistici
riconosciute dalla Regione, possono beneficiare dei contributi
previsti all'articolo, 6 comma 1, lettera h).
(Forestazione produttiva)
(Servizio impollinazione)
(Risorse nettarifere)
2. L'Assessorato regionale all'agricoltura, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, in
collaborazione con le Associazioni dei produttori apistici
legalmente riconosciute, con i Servizi veterinari delle Unita'
sanitarie locali ( USL ), con gli Enti locali, con le
Amministrazioni dei parchi, a redigere mappe mellifere e mappe di
dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.
3. Le mappe sono messe a disposizione delle Associazioni dei
produttori apistici legalmente riconosciute e degli Enti pubblici
con specifiche competenze in materia.
(Norme di sicurezza)
2. Il rispetto delle distanze si applica:
a) a partire dall'entrata in vigore della legge per gli apiari di
nuovo impianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari
nomadi;
b) entro un anno dall'entrata in vigore della legge per gli apiari
stanziali.
(Censimento del patrimonio apistico regionale)
2. La mancata denuncia comporta, oltre alla specifica sanzione
amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b),
l'esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie,
nazionali e regionali.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Settori decentrati
dell'agricoltura inviano l'elenco degli apicoltori ed il numero dei
relativi alveari allevati ai Servizi veterinari delle USL , agli
Assessorati regionali all'agricoltura ed alla sanita', i quali
provvederanno ad eseguire le elaborazioni che riterranno opportune
ed a mettere i relativi dati a disposizione di Enti, Organizzazioni
ed Associazioni interessate.
4. Tutti gli apiari esistenti sul territorio regionale, nomadi o
stanziali, devono essere identificabili tramite l'apposizione di una
cartello riportante il numero di codice rilasciato, entro trenta
giorni della denuncia dell'apicoltore, dal Settore decentrato
dell'agricoltura competente per territorio.
(Denuncia malattie)
(Materiale infetto)
a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il
materiale infetto o sospetto di malattia;
b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari,
attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza.
2. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto,
qualora il proprietario non sia individuabile dalle autorita'
sanitarie, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete
al proprietario del fondo.
(Cessione di famiglie di api)
2. Il certificato del Servizio veterinario puo' essere sostituito
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
sottoscritta dal venditore, nella quale lo stesso dichiara, sotto la
propria responsabilita' civile e penale, che gli alveari, o le api
vive, sono indenni da malattie diffusive e che provengono da
allevamenti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria.
(Tutela delle api da sostanze tossiche)
2. I trattamenti specifici contro le micosi di colture erbacee,
nonche' contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle
drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche
durante le fioriture, solamente nei casi di necessita' accertati
dalla struttura regionale competente.
(Competenze delle USL)
2. Per gli adempimenti di loro competenza le USL si avvalgono
della collaborazione degli specifici Istituti universitari, delle
Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute e dei
rispettivi tecnici apistici inseriti nell'assistenza tecnica
finanziata comunque dalla Regione.
(Obiettivi)
a) il nomadismo e' pratica essenziale per l'attivita' apistica
produttiva;
b) gli apiari a conduzione produttiva e commerciale hanno priorita'
su quelli a conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori
produttori apistici che impostano abitualmente l'attivita'
produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori
apistici che operano in zone montane e svantaggiate;
e) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico
territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla
forma di conduzione;
f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli
allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.
(Comunicazione dello spostamento degli alveari)
a) il luogo ove e' avvenuto il posizionamento dell'apiario;
b) gli estremi del certificato rilasciato dal Servizio veterinario
di provenienza, oppure, in alternativa, l'autocertificazione dello
stato sanitario delle api riferito alle malattie contemplate dal
regolamento di polizia veterinaria.
2. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli
alveari sono presentate all'Assessorato all'agricoltura, il quale,
sentita la Commissione apistica regionale, decide in merito.
(Adempimenti per il nomadismo esercitato fuori Regione)
(Adempimenti degli apicoltori nomadi provenienti da
altre Regioni)
2. Gli stessi nomadisti sono tenuti, altresi', a:
a) esporre in apiario il cartello identificativo;
b) comunicare, al momento dell'arrivo, al Servizio veterinario
dell' USL competente per territorio l'ubicazione della postazione e
la consistenza dell'apiario, allegando il certificato sanitario
della USL di provenienza;
c) rispettare tutte le normative vigenti sul territorio regionale.
(Regolamentazione del nomadismo)
(Obiettivi)
2. Si istituiscono, allo scopo:
a) l'Albo degli allevatori di api regine;
b) zone di rispetto sanitario e genetico.
(Albo regionale degli allevatori di api regine)
2. Possono iscriversi all'Albo gli allevatori di api regine che, al
momento della presentazione della relativa domanda, possiedono e si
impegnano a mantenere i seguenti requisiti:
a) allevare, sul territorio regionale, esclusivamente api regine
appartenenti alla pura razza "Ligustica";
b) comprovare la razza allevata a mezzo di adeguate analisi e del
DNA ;
c) vendere annualmente almeno mille regine;
d) gestire almeno trecento nuclei di fecondazione;
e) partecipare ai programmi di miglioramento genetico e produttivo
comunque approvati e promossi dalla Regione;
f) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti
necessari ed opportuni dagli Assessorati regionali all'agricoltura
ed alla sanita' e dai Servizi veterinari delle USL .
3. La permanenza all'Albo e' subordinata al mantenimento delle
condizioni previste per l'iscrizione e possedute all'atto della
stessa.
4. L'Assessorato all'agricoltura della Regione provvede a tenere e
gestire l'Albo, ad istruire formalmente e tecnicamente le domande di
iscrizione, a comunicare agli interessati tutti i provvedimenti che
li riguardano, a sottoporre le domande di iscrizione e gli eventuali
contenziosi alla Commissione apistica regionale.
(Zone di rispetto)
2. E' vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.
(Vigilanza)
2. E' fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle
proprie aziende agli addetti alla vigilanza, di permettere
l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente
all'attivita' apistica e di presenziare alle stesse operazioni di
vigilanza e di prelievo.
(Sanzioni)
a) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al
disposto dell'articolo 11, comma 1;
b) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai
disposti dell'articolo 12, comma 1;
c) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione al
disposto dell'articolo 12, comma 4;
d) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazioni al
disposto dell'articolo 13;
e) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai
disposti dell'articolo 14;
f) da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione ai
disposti dell'articolo 15;
g) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai
disposti dell'articolo 16;
h) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai
disposti dell'articolo 19, comma 1;
i) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione al
disposto dell'articolo 20;
l) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai
disposti dell'articolo 21;
m) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al
disposto dell'articolo 25 comma 2.
2. L'autorita' competente a determinare con ordinanza-ingiunzione
la somma dovuta per le violazioni accertate e' il Presidente della
Giunta regionale.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 1, si applicano le norme ed i principi
contenuti al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale).
(Disposizioni finanziarie)
2. Per gli interventi di cui all'articolo 6 e' istituito nello stato
di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, per
l'esercizio finanziario 1998 e successivi, un apposito capitolo
recante la denominazione: "Contributi finalizzati all'incentivazione
dell'apicoltura piemontese".
3. Per le spese di cui all'articolo 10 e' istituito nello stato di
previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, per
l'esercizio finanziario 1998 e successivi, un apposito capitolo
recante la denominazione: "Spese per la redazione e l'aggiornamento
di mappe mellifere e mappe di dislocazione e posizionamento degli
apiari".
4. Le entrate di cui all'articolo 27, comma 1, saranno ripartite,
tra i due capitoli di spesa, con la legge di approvazione del
bilancio di previsione degli esercizi 1998 e successivi.
(Disposizioni finali)
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la
Commissione apistica regionale, adotta con proprio atto deliberativo
le istruzioni per l'applicazione della presente legge.