Disegno di legge regionale, n. 6287.
Modalita' per il riconoscimento dei requisiti degli imprenditori
agricoli. 1. Il riconoscimento, qualora per legge competa alla Regione, del
possesso dei requisiti riguardanti figure professionali agricole di
cui al comma 2, finalizzato alla concessione di aiuti amministrati
dalla Regione, viene effettuato dall'organo regionale o ufficio
regionale competente alla concessione degli aiuti contestualmente
alla concessione degli aiuti stessi e non e' oggetto di specifica
separata richiesta. 1. Il riconoscimento, qualora per legge competa alla Regione, del
possesso dei requisiti delle figure professionali agricole di cui
all'articolo 1, comma 2, finalizzato al rilascio di autorizzazioni o
concessioni di competenza di Enti pubblici diversi dalla Regione,
viene effettuato nel seguente modo: 1. La Regione Piemonte costituisce su base informatica l'anagrafe
delle Aziende agricole memorizzando i dati acquisiti in occasione
del riconoscimento dei requisiti eventualmente confrontandoli e
integrandoli con altri dati e informazioni gia' in proprio possesso,
o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche. 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono: 1. E' abrogata la legge regionale 12 maggio 1975, n. 27
(Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli).
(Riconoscimento requisiti per concessione aiuti
amministrati dalla Regione)
2. Il riconoscimento riguarda le seguenti figure professionali di
imprenditore agricolo, sia persone fisiche che persone giuridiche:
a) imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice
civile;
b) imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla legge 9
maggio 1975, n. 153 ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352;
c) imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'articolo 5
paragrafo 5 del Regolamento CEE 15 luglio 1991, n. 2328 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) imprenditore agricolo non a titolo principale di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, punto a), secondo capoverso del
Regolamento CEE 2328/1991;
e) imprenditore agricolo di cui all'articolo 2, quinto comma della
legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in
materia di agricoltura e foreste);
f) altre eventuali figure professionali agricole che saranno
successivamente previste dalla normativa comunitaria, nazionale o
regionale.
3. I requisiti necessari per il riconoscimento sono quelli indicati
dalla normativa che dispone gli aiuti stessi.
(Riconoscimento requisiti per rilascio di
autorizzazioni, concessioni e agevolazioni di competenza di Enti
pubblici diversi dalla Regione)
a) autorizzazioni, concessioni, concessione edilizia e agevolazioni
di competenza dei Comuni:
1) i Comuni sono delegati a riconoscere il possesso dei requisiti,
sentito il parere della Commissione consultiva comunale per
l'agricoltura e le foreste di cui alla legge regionale 63/1978,
adottando criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta regionale.
b) autorizzazioni, concessioni e agevolazioni di competenza di Enti
pubblici diversi dai Comuni:
1) gli uffici regionali competenti per l'agricoltura operanti sul
territorio sono incaricati del riconoscimento dei requisiti,
adottando i criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I requisiti necessari per il riconoscimento sono quelli indicati
dalla normativa che prevede le autorizzazioni, le concessioni e le
agevolazioni stesse.
(Anagrafe Aziende agricole)
(Istruzioni per l'applicazione della legge)
a) stabiliti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 2;
b) individuati gli uffici regionali competenti per il
riconoscimento dei requisiti;
c) fissate le procedure e le disposizioni operative per
l'applicazione della presente legge.
2. Nel caso di riconoscimento di requisiti di cui all'articolo 1 ed
articolo 2, comma 1, lettera b), puo' essere richiesto il parere
della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste
del Comune interessato di cui alla legge regionale 63/1978, nonche'
possono essere acquisiti informazioni e dati in possesso di altre
istituzioni pubbliche in merito alla posizione civile, fiscale e
previdenziale del richiedente.
3. Contro i provvedimenti di diniego degli uffici regionali e'
ammesso ricorso indirizzato al Presidente della Giunta regionale
tramite l'Assessorato agricoltura, in carta legale, ed entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego.
4. La Giunta regionale decide sui ricorsi entro centoventi giorni
dalla presentazione del ricorso stesso, acquisite le controdeduzioni
dell'ufficio regionale, effettuata la necessaria istruttoria,
sentito il parere della Commissione consultiva regionale per
l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 2 della legge
regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del
Regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).
(Norme finali)