Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6287.

Modalita' per il riconoscimento dei requisiti degli imprenditori agricoli.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Riconoscimento requisiti per concessione aiuti amministrati dalla Regione)

1. Il riconoscimento, qualora per legge competa alla Regione, del possesso dei requisiti riguardanti figure professionali agricole di cui al comma 2, finalizzato alla concessione di aiuti amministrati dalla Regione, viene effettuato dall'organo regionale o ufficio regionale competente alla concessione degli aiuti contestualmente alla concessione degli aiuti stessi e non e' oggetto di specifica separata richiesta.
2. Il riconoscimento riguarda le seguenti figure professionali di imprenditore agricolo, sia persone fisiche che persone giuridiche:
a) imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;
b) imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352;
c) imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'articolo 5 paragrafo 5 del Regolamento CEE 15 luglio 1991, n. 2328 e successive modifiche ed integrazioni;
d) imprenditore agricolo non a titolo principale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto a), secondo capoverso del Regolamento CEE 2328/1991;
e) imprenditore agricolo di cui all'articolo 2, quinto comma della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);
f) altre eventuali figure professionali agricole che saranno successivamente previste dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale.
3. I requisiti necessari per il riconoscimento sono quelli indicati dalla normativa che dispone gli aiuti stessi.

Art. 2.
(Riconoscimento requisiti per rilascio di autorizzazioni, concessioni e agevolazioni di competenza di Enti pubblici diversi dalla Regione)

1. Il riconoscimento, qualora per legge competa alla Regione, del possesso dei requisiti delle figure professionali agricole di cui all'articolo 1, comma 2, finalizzato al rilascio di autorizzazioni o concessioni di competenza di Enti pubblici diversi dalla Regione, viene effettuato nel seguente modo:
a) autorizzazioni, concessioni, concessione edilizia e agevolazioni di competenza dei Comuni:
1) i Comuni sono delegati a riconoscere il possesso dei requisiti, sentito il parere della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui alla legge regionale 63/1978, adottando criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta regionale.
b) autorizzazioni, concessioni e agevolazioni di competenza di Enti pubblici diversi dai Comuni:
1) gli uffici regionali competenti per l'agricoltura operanti sul territorio sono incaricati del riconoscimento dei requisiti, adottando i criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I requisiti necessari per il riconoscimento sono quelli indicati dalla normativa che prevede le autorizzazioni, le concessioni e le agevolazioni stesse.

Art. 3.
(Anagrafe Aziende agricole)

1. La Regione Piemonte costituisce su base informatica l'anagrafe delle Aziende agricole memorizzando i dati acquisiti in occasione del riconoscimento dei requisiti eventualmente confrontandoli e integrandoli con altri dati e informazioni gia' in proprio possesso, o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 4.
(Istruzioni per l'applicazione della legge)

1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono:
a) stabiliti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 2;
b) individuati gli uffici regionali competenti per il riconoscimento dei requisiti;
c) fissate le procedure e le disposizioni operative per l'applicazione della presente legge.
2. Nel caso di riconoscimento di requisiti di cui all'articolo 1 ed articolo 2, comma 1, lettera b), puo' essere richiesto il parere della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste del Comune interessato di cui alla legge regionale 63/1978, nonche' possono essere acquisiti informazioni e dati in possesso di altre istituzioni pubbliche in merito alla posizione civile, fiscale e previdenziale del richiedente.
3. Contro i provvedimenti di diniego degli uffici regionali e' ammesso ricorso indirizzato al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato agricoltura, in carta legale, ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego.
4. La Giunta regionale decide sui ricorsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso, acquisite le controdeduzioni dell'ufficio regionale, effettuata la necessaria istruttoria, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Art. 5.
(Norme finali)

1. E' abrogata la legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli).