Disegno di legge regionale, n. 6285.
Norme per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al
reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche
comprese in accordi di programma Stato-Regioni. 1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione
di opere pubbliche inserite in accordi di programma Stato-Regioni,
oggetto di finanziamento, con la disciplina dell'attivita' di cava,
la presente legge detta norme per la coltivazione di cave di
prestito funzionali al reperimento di materiali necessari
all'esecuzione di tali opere pubbliche. 1. L'autorizzazione all'apertura di cave di prestito e' rilasciata
nel rispetto della normativa vigente ai soggetti titolari dell'opera
pubblica di cui all'articolo 1. 1. Qualora per la redazione del progetto di coltivazione delle cave
di prestito si renda necessario effettuare rilievi ed indagini
preliminari per le quali occorra procedere ai sensi dell'articolo 7
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazione per causa di
utilita' pubblica) l'istanza relativa dovra' essere corredata da: 1. L'istanza per l'apertura delle cave di prestito deve essere
presentata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 5 della
legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e
torbiere), con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e
con la documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 2. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge
regionale 69/1978. 1. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale
e' attuata nei modi previsti dall'articolo 19 della legge regionale
69/1978.
(Finalita' ed ambito di applicazione)
(Soggetti legittimati)
2. E' esclusa qualsiasi attivita' di cava che non sia
specificamente individuata nel progetto dell'opera pubblica e per
quantita' di materiali maggiori di quelle strettamente necessarie
all'esecuzione di tale opera.
(Autorizzazione alle indagini preliminari)
a) planimetria catastale con delimitazione dell'area di indagine;
b) programma di indagine con descrizione dei modi e dei mezzi che
verranno impiegati;
c) relazione di inquadramento geologico e morfologico dei luoghi
oggetto dell'istanza.
2. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle indagini
preliminari e' tenuto a prestare adeguata cauzione o garanzia
fidejussoria a favore dell'Amministrazione comunale competente a
garanzia del ripristino dei luoghi.
3. Il soggetto autorizzato alle indagini preliminari, qualora non
consegua l'autorizzazione alla coltivazione della cava, e' tenuto a
ripristinare i luoghi nel loro stato originario. In difetto provvede
l'Amministrazione comunale rivalendosi sulle garanzie di cui al
comma 2.
4. Il soggetto autorizzato alle indagini preliminari e' comunque
tenuto a risarcire qualsiasi danno arrecato all'altrui proprieta'.
(Autorizzazione alla coltivazione)
2. L'autorizzazione all'esercizio delle cave viene rilasciata ai
sensi della legge regionale 69/1978 ed e' prescritta a pena di
decadenza l'utilizzazione del materiale reperito esclusivamente per
le esigenze esecutive dell'opera pubblica.
3. Qualora l'Amministrazione comunale non rilasci l'autorizzazione
all'esercizio delle cave nel termine previsto dall'articolo 7 della
legge regionale 69/1978, il Presidente della Giunta regionale la
invita a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso
inutilmente anche tale termine, la Giunta regionale provvede con
propria deliberazione.
4. L'autorizzazione alla coltivazione delle cave di prestito
costituisce titolo per richiedere, ove occorrente, l'occupazione
temporanea dei fondi ai sensi degli articoli 64 e seguenti della
legge 2359/1865.
5. Il soggetto titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare
all'Amministrazione comunale il nominativo dell'impresa esecutrice
della coltivazione delle cave.
(Estinzione dell'autorizzazione e revoca)
2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione
del materiale, esclusivamente per le esigenze di esecuzione
dell'opera pubblica, comporta la decadenza dell'autorizzazione e
l'obbligo di ripristino dei luoghi.
3. La decadenza e' disposta dall'Amministrazione comunale. Qualora
questa non provveda, il Presidente della Giunta regionale la invita
ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali,
provvede direttamente.
(Vigilanza e sanzioni)
2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione
del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione
dell'opera pubblica comporta, oltre alla decadenza
dell'autorizzazione e all'obbligo della risistemazione dei luoghi,
il pagamento della sanzione pecuniaria pari al valore commerciale
del materiale estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di
Commercio competente e, comunque, non inferiore a lire 5 milioni.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle
sanzioni si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).