Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6285.

Norme per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi di programma Stato-Regioni.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita' ed ambito di applicazione)

1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche inserite in accordi di programma Stato-Regioni, oggetto di finanziamento, con la disciplina dell'attivita' di cava, la presente legge detta norme per la coltivazione di cave di prestito funzionali al reperimento di materiali necessari all'esecuzione di tali opere pubbliche.

Art. 2.
(Soggetti legittimati)

1. L'autorizzazione all'apertura di cave di prestito e' rilasciata nel rispetto della normativa vigente ai soggetti titolari dell'opera pubblica di cui all'articolo 1.
2. E' esclusa qualsiasi attivita' di cava che non sia specificamente individuata nel progetto dell'opera pubblica e per quantita' di materiali maggiori di quelle strettamente necessarie all'esecuzione di tale opera.

Art. 3.
(Autorizzazione alle indagini preliminari)

1. Qualora per la redazione del progetto di coltivazione delle cave di prestito si renda necessario effettuare rilievi ed indagini preliminari per le quali occorra procedere ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazione per causa di utilita' pubblica) l'istanza relativa dovra' essere corredata da:
a) planimetria catastale con delimitazione dell'area di indagine;
b) programma di indagine con descrizione dei modi e dei mezzi che verranno impiegati;
c) relazione di inquadramento geologico e morfologico dei luoghi oggetto dell'istanza.
2. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle indagini preliminari e' tenuto a prestare adeguata cauzione o garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione comunale competente a garanzia del ripristino dei luoghi.
3. Il soggetto autorizzato alle indagini preliminari, qualora non consegua l'autorizzazione alla coltivazione della cava, e' tenuto a ripristinare i luoghi nel loro stato originario. In difetto provvede l'Amministrazione comunale rivalendosi sulle garanzie di cui al comma 2.
4. Il soggetto autorizzato alle indagini preliminari e' comunque tenuto a risarcire qualsiasi danno arrecato all'altrui proprieta'.

Art. 4.
(Autorizzazione alla coltivazione)

1. L'istanza per l'apertura delle cave di prestito deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'autorizzazione all'esercizio delle cave viene rilasciata ai sensi della legge regionale 69/1978 ed e' prescritta a pena di decadenza l'utilizzazione del materiale reperito esclusivamente per le esigenze esecutive dell'opera pubblica.
3. Qualora l'Amministrazione comunale non rilasci l'autorizzazione all'esercizio delle cave nel termine previsto dall'articolo 7 della legge regionale 69/1978, il Presidente della Giunta regionale la invita a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche tale termine, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione.
4. L'autorizzazione alla coltivazione delle cave di prestito costituisce titolo per richiedere, ove occorrente, l'occupazione temporanea dei fondi ai sensi degli articoli 64 e seguenti della legge 2359/1865.
5. Il soggetto titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo dell'impresa esecutrice della coltivazione delle cave.

Art. 5.
(Estinzione dell'autorizzazione e revoca)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 69/1978.
2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale, esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica, comporta la decadenza dell'autorizzazione e l'obbligo di ripristino dei luoghi.
3. La decadenza e' disposta dall'Amministrazione comunale. Qualora questa non provveda, il Presidente della Giunta regionale la invita ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali, provvede direttamente.

Art. 6.
(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale e' attuata nei modi previsti dall'articolo 19 della legge regionale 69/1978.
2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta, oltre alla decadenza dell'autorizzazione e all'obbligo della risistemazione dei luoghi, il pagamento della sanzione pecuniaria pari al valore commerciale del materiale estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di Commercio competente e, comunque, non inferiore a lire 5 milioni.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).